stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 18 giugno 1999, n. 200

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione siciliana recanti integrazioni e modifiche al decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, in materia di istituzione di una sezione giurisdizionale regionale d'appello della Corte dei conti e di controllo sugli atti regionali.

note: Entrata in vigore del decreto: 26-6-1999
nascondi
Testo in vigore dal: 26-6-1999
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto lo  statuto della regione  siciliana, approvato con  il regio
decreto legislativo  15 maggio 1946,  n. 455, convertito  dalla legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;
  Visto il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655;
  Visto il  decreto-legge 15 novembre  1993, n. 453,  convertito, con
modificazioni, della legge 14 gennaio 1994, n. 19;
  Viste  le  determinazioni  della  commissione  paritetica  prevista
dall'articolo 43 dello statuto della regione;
  Uditi i pareri delle sezioni riunite della Corte dei conti;
  Vista la  deliberazione del Consiglio dei  Ministri, adottata nella
riunione del 21 maggio 1999;
  Sulla  proposta del  Presidente del  Consiglio dei  Ministri e  del
Ministro per  gli affari  regionali, di concerto  con i  Ministri del
tesoro,  del  bilancio e  della  programmazione  economica e  per  la
funzione pubblica;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
  1. L'articolo 1  del decreto legislativo 6 maggio 1948,  n. 655, e'
sostituito dal seguente:
  "Art. 1. - 1. Sono istituite  per la regione siciliana, con sede in
Palermo, una sezione di controllo,  una sezione giurisdizionale e una
sezione giurisdizionale regionale d'appello della Corte dei conti.
  2. La composizione  e la competenza delle  sezioni sono determinate
dalle disposizioni della legge statale in materia".
          Avvertenza:
            Il   testo   delle  note     qui  pubblicato  e'  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo unico     delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione   dei      decreti   del  Presidente  della
          Repubblica  e  sulle  pubblicazioni     ufficiali     della
          Repubblica  italiana,   approvato   con D.P.R.  28 dicembre
          1985, n.  1092, al  solo fine   di facilitare   la  lettura
          delle  disposizioni  di  legge    alle  quali e' operato il
          rinvio.  Restano invariati il valore e   l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            -    L'art.   87,   comma   quinto, della   Costituzione,
          conferisce  al Presidente  della  Repubblica il  potere  di
          promulgare leggi  e  di emanare i decreti aventi valore  di
          leggi e regolamenti.
            -    Il regio   decreto legislativo   15 maggio  1946, n.
          455,  che    ha  approvato    lo  statuto    della  regione
          siciliana,  e'  stato pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          del  10 giugno  1946,  n.  133  (edizione speciale), ed  e'
          stato  convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948,
          n. 2, pubblicata in Gazzetta Ufficiale 9 marzo 1948, n. 58.
            -  Il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, e' stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 giugno 1948, n. 135.
            -   La legge   14   gennaio   1994, n.   19   e'    stata
          pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 1994 n. 10.
            -  L'art.  43    dello  statuto  della  regione siciliana
          prevede che una Commissione    paritetica   di      quattro
          membri    nominati    dall'Alto Commissario della Sicilia e
          dal  Governo dello Stato, determinera' le norme transitorie
          relative al passaggio  degli uffici e del  personale  dello
          Stato  alla   regione,  nonche' le  norme  per l'attuazione
          del presente statuto.
           Nota all'art. 1:
            - Per il  decreto legislativo n. 655/1948, si veda  nelle
          note alle premesse.