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MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 31 maggio 1999, n. 164

Regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

note: Entrata in vigore del decreto: 12-6-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/2022)
Testo in vigore dal: 12-6-1999
                      IL MINISTRO DELLE FINANZE 
  Visto l'articolo 1 del decreto legislativo  28  dicembre  1998,  n.
490, che ha aggiunto nel decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.  241,
il capo V, recante la disciplina dell'assistenza fiscale; 
  Visto l'articolo 32, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
che prevede l'istituzione dei "Centri di assistenza fiscale"; 
  Visto il successivo articolo 40, il quale prevede che  il  Ministro
delle finanze, con uno o piu' decreti adottati ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  stabilisce  i
criteri, le condizioni e le garanzie per il  rilascio  ai  Centri  di
assistenza fiscale dell'autorizzazione all'esercizio  dell'attivita',
per la loro iscrizione in apposito albo e per il trasferimento  delle
quote o delle azioni, nonche' i poteri di vigilanza, anche ispettiva,
dell'Amministrazione finanziaria; le modalita' per  l'esecuzione  dei
controlli e l'erogazione dei rimborsi  per  i  contribuenti  nei  cui
confronti   e'   stato   rilasciato   il   visto   di    conformita',
l'asseverazione e la certificazione tributaria; congrue garanzie  per
i danni ai contribuenti,  in  relazione  al  rilascio  del  visto  di
conformita', dell'asseverazione e della certificazione tributaria; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Sentiti   il   Ministero   dell'industria,    del    commercio    e
dell'artigianato, il Ministero di grazia e  giustizia,  il  Ministero
del tesoro, del bilancio  e  della  programmazione  economica  ed  il
Garante per la protezione dei dati personali; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 maggio 1999; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,  a
norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400  del  1988
(nota n. 3-10925 del 21 maggio 1999); 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
                             Definizioni 
   1. Ai fini del presente regolamento si intende: 
a) per "societa' richiedenti", le societa' di capitali costituite dai
  soggetti abilitati  alla  costituzione  del  Centro  di  assistenza
  fiscale di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo  9
  luglio 1997, n. 241, come modificato dall'articolo  1  del  decreto
  legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, che hanno presentato  domanda
  di autorizzazione allo  svolgimento  dell'attivita'  di  assistenza
  fiscale; 
b) per "CAF", Centri di assistenza fiscale disciplinati dal capo V 
dello stesso decreto n. 241 del 1997, per i quali e'  intervenuto  il
provvedimento di autorizzazione allo svolgimento delle  attivita'  di
assistenza fiscale ai sensi dell'articolo 7; 
  c) per "CAF-imprese", i Centri di cui alla lettera  b),  costituiti
dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a) , b)  e  c),
del predetto decreto n. 241 del 1997; 
  d)  per  "CAF-dipendenti",  i  Centri  di  cui  alla  lettera   b),
costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere d) ,
e) ed f), del medesimo decreto n. 241 del 1997; 
  e) per "professionisti", i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3,
lettere a) e b), del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
luglio 1998, n. 322, abilitati  alla  trasmissione  telematica  delle
dichiarazioni ai sensi del comma 4 dello stesso articolo 3; 
  f) per "certificatori", i soggetti di cui all'articolo 36, comma 1,
del citato decreto n. 241 del 1997. 
                    Avvertenza: 
            Per ragioni di urgenza si omette la  pubblicazione  delle
          note al presente decreto, ai sensi dell'art.  8,  comma  3,
          del  regolamento  di  esecuzione  del  testo  unico   delle
          disposizioni  sulla  promulgazione   delle   leggi,   sulla
          emanazione dei decreti del Presidente  della  Repubblica  e
          sulle pubblicazioni ufficiali  della  Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  14
          marzo 1986, n. 217.