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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 1999, n. 158

Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.

note: Entrata in vigore del decreto: 19-6-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/12/2019)
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Testo in vigore dal: 19-6-1999
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  il  decreto  legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, concernente
attuazione  delle  direttive  91/156/CEE  sui rifiuti, 91/689/CEE sui
rifiuti  pericolosi  e  94/62/CE  sugli  imballaggi  e sui rifiuti di
imballaggio,  come  modificato ed integrato dal decreto legislativo 8
novembre  1997,  n. 389, e dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426, ed in
particolare  l'articolo 49, che istituisce la tariffa per la gestione
dei   rifiuti   urbani  e  disciplina  l'elaborazione  di  un  metodo
normalizzato  per  definire  le componenti dei costi e determinare la
tariffa di riferimento;
  Considerato  che  la tariffa di riferimento costituisce la base per
la determinazione della tariffa, nonche' per orientare e graduare nel
tempo gli adeguamenti tariffari;
  Tenuto  conto  dell'esigenza  di prevedere una fase transitoria per
l'applicazione  del  nuovo sistema tariffario, al fine di raggiungere
gradualmente  la  copertura del cento per cento dei costi di gestione
del servizio; di applicare sistemi di regolazione dinamica differenti
a seconda dello scarto esistente tra gettito della preesistente tassa
per  lo  smaltimento  dei  rifiuti  e  costo  totale  dei servizi; di
incentivare    e    organizzare    l'introduzione    della   raccolta
differenziata;  di  raccogliere  i  dati e gli elementi necessari per
mettere  a  punto  gli  standard minimi di servizio, gli standard dei
costi  per  singole  attivita'  attinenti  il  ciclo  dei  servizi di
gestione  dei  rifiuti  ed  un'eventuale definitiva parametrizzazione
presuntiva di riferimento del quantitativo di rifiuti conferito dalle
singole   tipologie   di  utenza,  da  approvarsi  con  provvedimento
successivo;
  Considerato,  altresi',  che  la  tariffa e' determinata dagli enti
locali,  anche  in  relazione  al  piano finanziario degli interventi
relativi  al servizio, ed applicata dai soggetti gestori nel rispetto
della convenzione e del relativo disciplinare;
  Vista  la  legge  25  gennaio  1994,  n.  70,  recante norme per la
semplificazione  degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e
di  sicurezza  pubblica,  nonche'  per  l'attuazione  del  sistema di
ecogestione e di audit ambientale;
  Acquisito  il parere della Conferenza unificata, istituita ai sensi
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 luglio 1998;
  Ritenuto  di  doversi  adeguare  alle  osservazioni formulate dalla
Corte dei conti in data 30 settembre 1998;
  Viste  le  deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle
riunioni del 6 agosto 1998 e del 16 aprile 1999;
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'ambiente,  di  concerto con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
                                EMANA
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                         Metodo normalizzato
  1.  E'  approvato  il  metodo normalizzato per la definizione delle
componenti  di  costo  da coprirsi con le entrate tariffarie e per la
determinazione  della  tariffa  di riferimento relativa alla gestione
dei rifiuti urbani, riportato nell'allegato 1 al presente decreto.
                                  AVVERTENZA
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.    10,  comma  3,  del  testo  unico delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
            -  L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
            - Il  comma  1  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto    del    Presidente   della   Repubblica,   previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro  novanta
          giorni  dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti
          per:
    a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
    b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle  leggi  e  dei  decreti
legislativi  recanti  norme  di  principio, esclusi quelli relativi a
materie riservate alla competenza regionale;
    c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o  di
atti  aventi  forza  di  legge,  sempre  che non si tratti di materie
comunque riservate alla legge;
    d) l'organizzazione ed  il  funzionamento  delle  amministrazioni
pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
    e)  l'organizzazione  del  lavoro  ed  i  rapporti  di lavoro dei
pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
            -  Il  testo  dell'art.  49  del  decreto  legislativo  5
          febbraio 1997, n.  22, e' il seguente:
            "Art.  49  (Istituzione della tariffa). - 1. La tassa per
          lo smaltimento dei rifiuti di cui alla sezione II del  capo
          XVIII  del titolo III del testo unico della finanza locale,
          approvato con regio decreto 14  settembre  1931,  n.  1175,
          come sostituito dall'articolo 21 del decreto del Presidente
          della  Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, ed al capo III
          del decreto  legislativo  15  novembre  1993,  n.  507,  e'
          soppressa a decorrere dal 1 gennaio 1999.
            2.  I  costi  per  i  servizi  relativi alla gestione dei
          rifiuti  urbani  e  dei  rifiuti  di  qualunque  natura   o
          provenienza  giacenti  sulle  strade  ed  aree  pubbliche e
          soggette ad uso pubblico, sono coperti dai comuni  mediante
          l'istituzione di una tariffa.
            3.  La  tariffa  deve  essere  applicata nei confronti di
          chiunque occupi oppure conduca locali, o aree  scoperte  ad
          uso  privato  non  costituenti  accessorio o pertinenza dei
          locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti,  esistenti  nelle
          zone del territorio comunale.
            4.  La  tariffa  e'  composta da una quota determinata in
          relazione  alle  componenti  essenziali   del   costo   del
          servizio,  riferite in particolare agli investimenti per le
          opere  e  dai  relativi  ammortamenti,  e  da   una   quota
          rapportata alle quantita' di rifiuti conferiti, al servizio
          fornito,  e  all'entita' dei costi di gestione, in modo che
          sia  assicurata  la  copertura  integrale  dei   costi   di
          investimento e di esercizio.
            5.  Il Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro
          dell'industria, del commercio e  dell'artigianato,  sentita
          la  Conferenza  permanente  per i rapporti tra lo Stato, le
          regioni e le province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
          elabora  un  metodo normalizzato per definire le componenti
          dei costi e determinare la tariffa di riferimento.
            6. La tariffa di riferimento e' articolata per  fasce  di
          utenza e territoriali.
            7.  La  tariffa di riferimento costituisce la base per la
          determinazione  della  tariffa  nonche'  per  orientare   e
          graduare  nel  tempo  gli  adeguamenti  tariffari derivanti
          dall'applicazione del presente decreto.
            8. La tariffa e' determinata dagli enti locali, anche  in
          relazione al piano finanziario degli interventi relativi al
          servizio.
            9.  La  tariffa  e'  applicata  dai  soggetti gestori nel
          rispetto della convenzione e del relativo disciplinare.
            10.  Nella  modulazione  della  tariffa  sono  assicurate
          agevolazioni  per  le  utenze  domestiche e per la raccolta
          differenziata delle frazioni umide e delle altre  frazioni,
          ad  eccezione  della  raccolta differenziata dei rifiuti di
          imballaggio che resta  a  carico  dei  produttori  e  degli
          utilizzatori.  E'  altresi' assicurata la gradualita' degli
          adeguamenti  derivanti  dalla  applicazione  del   presente
          decreto.
            11.  Per  le  successive  determinazioni della tariffa si
          tiene  conto  degli  obiettivi   di   miglioramento   della
          produttivita'  e  della qualita' del servizio fornito e del
          tasso di inflazione programmato.
            12. L'eventuale modulazione  della  tariffa  tiene  conto
          degli  investimenti  effettuati  dai  comuni  che risultino
          utili ai fini dell'organizzazione del servizio.
            13. La tariffa e' riscossa dal soggetto che  gestisce  il
          servizio.
            14.   Sulla  tariffa  e'  applicato  un  coefficiente  di
          riduzione   proporzionale   alle   quantita'   di   rifiuti
          assimilati  che  il  produttore dimostri di aver avviato al
          recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto  che
          effettua l'attivita' di recupero dei rifiuti stessi.
            15.  La  riscossione  volontaria e coattiva della tariffa
          puo' essere effettuata con l'obbligo del non  riscosso  per
          riscosso, tramite ruolo secondo le disposizioni del decreto
          del  Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
          e  del  decreto  del Presidente della Repubblica 28 gennaio
          1988, n. 43.
            16. In via sperimentale  i  comuni  possono  attivare  il
          sistema  tariffario anche prima del termine di cui al comma
          1.
            17. E' fatta salva l'applicazione del tributo  ambientale
          di  cui  all'art.  19  del  decreto legislativo 30 dicembre
          1992, n. 504".
            - La legge 25 gennaio 1994, n. 70, reca:  "Norme  per  la
          semplificazione  degli  adempimenti  in materia ambientale,
          sanitaria e di sicurezza pubblica, nonche' per l'attuazione
          del sistema di ecogestione e di audit ambientale".