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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 marzo 1999, n. 146

Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 95/18/CE, relativa alle licenze delle imprese ferroviarie, e della direttiva 95/19/CE, relativa alla ripartizione delle capacità di infrastruttura ferroviaria e alla riscossione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura.

note: Entrata in vigore del decreto: 23-7-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/07/2015)
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Testo in vigore dal: 23-7-1999
al: 22-10-2003
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Vista  la  direttiva  95/18/CE  del  Consiglio  del 19 giugno 1995,
relativa alle licenze delle imprese ferroviarie;
  Vista  la  direttiva  95/19/CE  del  Consiglio  del 19 giugno 1995,
riguardante   la   ripartizione  delle  capacita'  di  infrastruttura
ferroviaria   e   la   riscossione   dei   diritti   per   l'utilizzo
dell'infrastruttura;
  Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, ed in particolare l'articolo
5 e l'allegato C;
  Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n.
277;
  Considerato  che  occorre individuare il soggetto che ripartisce la
capacita' di infrastruttura ferroviaria nel rispetto del principio di
non discriminazione ed il soggetto preposto al rilascio delle licenze
alle imprese ferroviarie stabilite nel territorio italiano;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 12 giugno 1998;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 luglio 1998;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 9 marzo 1999;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del
Ministro  dei  trasporti  e  della  navigazione,  di  concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
                                EMANA
                      il seguente regolamento:

                                Art.1
                               Oggetto

  1. Il presente regolamento disciplina:
a) i  criteri  relativi  al  rilascio,  alla proroga ed alla modifica
   delle   licenze   alle   associazioni  internazionali  di  imprese
   ferroviarie  di  cui  all'articolo  2, comma 1, lettera d), e alle
   imprese  ferroviarie  stabilite in Italia che effettuano trasporti
   combinati internazionali di merci;
b) i  principi  e  le  procedure  da seguire nella ripartizione della
   capacita'  di  infrastruttura  ferroviaria e nella riscossione dei
   diritti dovuti per l'utilizzo della infrastruttura.
  2.  Il presente regolamento non si applica alle imprese ferroviarie
la  cui  attivita' si limita all'esercizio di servizi di trasporto di
interesse  regionale,  locale e interregionale di interesse locale di
cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   della   legge,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato  il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
            Per le direttive   CEE vengono forniti gli    estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
           Nota al titolo:
            - Per  quanto concerne  le direttive 95/18/CE  e 95/19/CE
          v. nelle note alle premesse.
           Note alle premesse:
            -  L'art.  87  della    Costituzione   conferisce,    tra
          l'altro,    al  Presidente della   Repubblica il  potere di
          promulgare  le leggi  e di emanare i decreti aventi  valore
          di legge ed i regolamenti.
            -    La direttiva  95/18/CE e'  pubblicata in  GUCE n.  L
          143  del 27 giugno 1995.
            -  La direttiva  95/19/CE e'  pubblicata in  GUCE n.    L
          143  del 27 giugno 1995.
            -  L'art.  5 e  l'allegato C della legge 24 aprile  1998,
          n. 128, che reca   disposizioni   per   l'adempimento    di
          obblighi   derivanti dall'appartenenza   dell'Italia   alle
          Comunita'    europee   (legge comunitaria 1995-1997), cosi'
          recitano:
            "Art.  5  (Attuazione  di   direttive   comunitarie   con
          regolamento autorizzato). - 1.  Il Governo e' autorizzato a
          dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco  di cui
          all'allegato  C  con    uno  o  piu' regolamenti ai   sensi
          dell'art.  17, comma 2,  della legge   23 agosto  1988,  n.
          400,  adottati previo parere delle commissioni parlamentari
          e del Consiglio   di  Stato,  attenendosi    a  principi  e
          criteri direttivi corrispondenti a  quelli enunciati  nelle
          lettere  b) ,  e) e  g) del comma 1 dell'art. 2.
            2.  Fermo  restando    il  disposto dell'art. 5, comma 1,
          della legge 9 marzo  1989, n.  86, i  regolamenti di    cui
          al   comma 1  del presente articolo  possono  altresi', per
          tutte  le  materie non   coperte   da riserva  assoluta  di
          legge,   dare   attuazione   alle     direttive,  anche  se
          precedentemente trasposte, di  cui  le  direttive  comprese
          nell'allegato  C costituiscano la modifica, l'aggiornamento
          od il completamento.
            3.   Ove   le direttive   cui   essi    danno  attuazione
          prescrivano    di  adottare   discipline sanzionatorio   il
          Governo, in  deroga a  quanto stabilito nell'art.  8,  puo'
          prevedere  nei  regolamenti  di  cui  al  comma 1, per   le
          fattispecie  individuate dalle direttive  stesse,  adeguate
          sanzioni      amministrative,   che     dovranno     essere
          determinate      in ottemperanza ai   principi stabiliti in
          materia dalla lettera  c) del comma 1 dell'art. 2".
                                                         " Allegato C
                                   (art. 5)
            94/58/CE:    direttiva   del     Consiglio,   del      22
          novembre       1994,  concernente  i  requisiti  minimi  di
          formazione per la gente di mare.
            95/16/CE:  direttiva  del  Parlamento  europeo    e   del
          Consiglio,  del  29  giugno   1995, per   il ravvicinamento
          delle  legislazioni    degli  Stati  membri  relative  agli
          ascensori.
            95/18/CE:    direttiva  del    Consiglio, del   19 giugno
          1995, relativa alle licenze delle imprese ferroviarie.
            95/19/CE: direttiva del Consiglio,  del 19  giugno  1995,
          riguardante   la   ripartizione     delle  capacita'     di
          infrastruttura ferroviaria   e la riscossione  dei  diritti
          per l'utilizzo dell'infrastruttura.
            95/70/CE:   direttiva   del  Consiglio,  del 22  dicembre
          1995,  che istituisce misure comunitarie minime   di  lotta
          contro talune malattie dei molluschi bivalvi.
            96/5/CE:  direttiva   della Commissione, del 16  febbraio
          1996, sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti
          destinati ai lattanti e ai bambini.
            96/39/CE:  direttiva della  Commissione,  del 19   giugno
          1996,    che  modifica   la    direttiva   93/75/CEE    del
          Consiglio    relativa   alle condizioni  minime  necessarie
          per  le  navi dirette  ai porti marittimi della Comunita' o
          che ne  escono    e  che  trasportano  merci  pericolose  o
          inquinanti.
            96/50/CE:  direttiva  del Consiglio,  del 23 luglio 1996,
          riguardante  l'armonizzazione  dei     requisiti   per   il
          conseguimento  dei certificati nazionali  di conduzione  di
          navi  per    il trasporto   di   merci e   di persone nella
          Comunita' nel settore della navigazione interna.
            96/75/CE: direttiva   del Consiglio,  del  19    novembre
          1996,  relativa  alle modalita' di noleggio e di formazione
          dei  prezzi  nel  settore  dei  trasporti    nazionali   ed
          internazionali   di    merci  per    via  navigabile  nella
          Comunita'.
            96/98/CE:    direttiva   del     Consiglio,   del      20
          dicembre   1996, sull'equipaggiamento marittimo.
            97/15/CE:   direttiva  della Commissione,  del  25  marzo
          1997,  che adotta le norme Eurocontrol e  che  modifica  la
          direttiva 93/65/CEE del Consiglio relativa alla definizione
          e all'utilizzazione di specifiche tecniche compatibili  per
          l'acquisto di apparecchiature  e di sistemi per la gestione
          del traffico aereo.
            97/22/CE:  direttiva  del  Consiglio, del 22 aprile 1997,
          che modifica la    direttiva  92/117/CEE    riguardante  le
          misure  di  protezione delle zoonosi specifiche e  la lotta
          contro gli  agenti zoonotici specifici negli animali e  nei
          prodotti  di  origine animale allo scopo di evitare focolai
          di infezioni e intossicazioni alimentari".
            -   L'art.   17   della  legge  23 agosto  1988,  n.  400
          (Disciplina dell'attivita'  di    Governo   e   ordinamento
          della      Presidenza    del Consiglio dei Ministri), cosi'
          recita:
            "Art.   17 (Regolamenti).   -   1.  Con    decreto    del
          Presidente    della  Repubblica,  previa  deliberazione del
          Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio  di
          Stato  che  deve  pronunziarsi entro novanta giorni   dalla
          richiesta,   possono   essere   emanati   regolamenti   per
          disciplinare:
            a)    l'esecuzione   delle leggi  e  decreti  legislativi
          nonche'  dei regolamenti comunitari;
            b)  l'attuazione  e  l'integrazione    delle   leggi    e
          dei    decreti  legislativi   recanti norme   di principio,
          esclusi  quelli     relativi  a  materie   riservate   alla
          competenza regionale;
            c)  le materie   in cui manchi la  disciplina da parte di
          leggi o di atti  aventi forza  di legge,  sempre che    non
          si  tratti di  materie comunque riservate alla legge;
            d)    l'organizzazione    ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge;
              e) (soppressa).
            2.      Con      decreto      del    Presidente     della
          Repubblica,    previa deliberazione   del  Consiglio    dei
          Ministri  sentito   il Consiglio  di Stato, sono  emanati i
          regolamenti  per la disciplina  delle materie, non  coperte
          da  riserva  assoluta di legge prevista dalla Costituzione,
          per  le quali  le   leggi della   Repubblica,  autorizzando
          l'esercizio  della   potesta'  regolamentare  del  Governo,
          determinano  le  norme generali regolatrici  della  materia
          e  dispongono    l'abrogazione delle norme   vigenti,   con
          effetto    dall'entrata    in    vigore     delle     norme
          regolamentari.
            3.    Con decreto   ministeriale possono  essere adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del  Ministro o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,    quando la   legge
          espressamente conferisca  tale potere.   Tali  regolamenti,
          per  materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
          adottati con  decreti  interministeriali,   ferma  restando
          la  necessita'   di   apposita   autorizzazione   da  parte
          della     legge.     I   regolamenti      ministeriali   ed
          interministeriali   non possono  dettare norme contrarie  a
          quelle dei  regolamenti emanati dal  Governo. Essi  debbono
          essere    comunicati  al    Presidente  del Consiglio   dei
          Ministri prima della loro emanazione.
            4. I regolamenti di cui  al  comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,   che   devono    recare
          la      denominazione     di ''regolamento'', sono adottati
          previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti al  visto
          ed  alla registrazione della  Corte dei  conti e pubblicati
          nella Gazzetta Ufficiale.
            4-bis. L'organizzazione e la  disciplina degli uffici dei
          Ministeri sono determinate,   con regolamenti emanati    ai
          sensi  del comma   2, su proposta  del  Ministro competente
          d'intesa  con  il Presidente  del Consiglio dei Ministri  e
          con  il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principiposti
          dal decreto  legislativo   3 febbraio   1993,   n. 29,    e
          successive    modificazioni,  con    i    contenuti e   con
          l'osservanza  dei criteri che seguono:
            a) riordino degli  uffici di diretta collaborazione   con
          i  Ministri  ed   i   Sottosegretari di  Stato,  stabilendo
          che tali  uffici   hanno esclusive competenze  di  supporto
          dell'organo  di direzione politica e di raccordo tra questo
          e l'amministrazione;
            b) individuazione  degli uffici  di livello  dirigenziale
          generale,    centrali    e         periferici,     mediante
          diversificazione  tra   strutture con funzioni finali e con
          funzioni  strumentali e loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee    e secondo  criteri di flessibilita'  eliminando
          le duplicazioni funzionali;
            c)  previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica  e
          organizzazione e dei risultati;
            d)  indicazione  e  revisione periodica della consistenza
          delle piante organiche;
            e) previsione   di decreti ministeriali di    natura  non
          regolamentare  per la definizione dei  compiti delle unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali".
            -  Il  D.P.R.    8  luglio  1998, n. 277, reca   norme di
          attuazione della direttiva   91/440/CEE    relativa    allo
          sviluppo   delle   ferrovie comunitarie.
           Nota all'art. 1:
            -    Il    decreto  legislativo  19   novembre  1997,  n.
          422,  reca conferimento alle regioni  ed agli  enti  locali
          di    funzioni  e compiti in materia di  trasporto pubblico
          locale, a norma  dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo
          1997, n. 59.