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LEGGE 13 maggio 1999, n. 133

Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale.

note: Entrata in vigore della Legge: 18-5-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/02/2017)
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Testo in vigore dal: 18-5-1999
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica, hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga
la seguente legge:

                               ART. 1.
             (Interventi strutturali per la perequazione
                       del prelievo fiscale).

   1.  In  considerazione  dell'esigenza di consentire l'emersione di
redditi   sottratti  ad  imposizione  e  di  garantire  l'equilibrata
ridistribuzione  del  prelievo  tra  i  contribuenti,  il  Governo e'
delegato  ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore
della  presente  legge,  uno  o  piu'  decreti  legislativi  volti al
riequilibrio  della pressione delle imposte sui redditi, tenuto conto
degli   effetti   conseguiti  nell'ambito  della  lotta  all'evasione
fiscale, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

   a)  previsione  di  una  procedura  di  determinazione del maggior
gettito  derivante  dalla  lotta  all'evasione  fiscale,  scorporando
dall'incremento  di  gettito,  rispetto  all'anno  precedente,  delle
imposte  sui  redditi  autoliquidate gli effetti dell'andamento delle
grandezze macroeconomiche e degli interventi normativi;

   b)  ai  fini di quanto previsto alla lettera a), tra gli strumenti
di  lotta all'evasione ed all'elusione fiscale deve essere inclusa la
previsione  di controlli di merito almeno una volta ogni due anni per
i contribuenti con fatturato superiore a 50 miliardi di lire e almeno
una  volta ogni quattro anni per quelli con fatturato complessivo tra
10 e 50 miliardi di lire in concomitanza con l'entrata a regime degli
studi di settore;

   c)  utilizzo  del maggior gettito di cui alla lettera a) in misura
prevalente   mediante   la  sua  restituzione  ai  contribuenti,  con
priorita' ai titolari di redditi compresi negli scaglioni piu' bassi,
mediante  modifiche delle aliquote, delle detrazioni, delle deduzioni
o dei limiti degli scaglioni delle imposte dirette, nonche' in misura
residuale   mediante   l'attuazione   delle   disposizioni   di   cui
all'articolo  2, comma 1, secondo modalita' di attuazione fissate con
i decreti legislativi, e con la costituzione di un apposito fondo nel
bilancio  di  previsione  dello Stato, nel quale iscrivere il gettito
oggetto   della   restituzione.   Nella  determinazione  delle  nuove
aliquote,  detrazioni  e  deduzioni  nonche'  dei  nuovi limiti degli
scaglioni  delle  imposte  dirette si avra' particolare riguardo alle
famiglie  numerose,  alle  famiglie  monoreddito,  alle  famiglie con
componenti affetti da handicap o di eta' superiore agli anni settanta
e a quelle con figli a carico disoccupati;

   d)  applicazione  della  procedura  di  determinazione del maggior
gettito  di cui alla lettera a) a decorrere dal periodo di imposta in
corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo.

   2.  Il Documento di programmazione economico-finanziaria, o la sua
nota  di  variazione,  indica  l'importo  massimo del fondo di cui al
comma  1,  lettera  c), utilizzabile nell'esercizio successivo. Detto
fondo sara' comunque utilizzato nel limite delle somme autoliquidate.
Nell'esercizio  ancora  successivo  l'importo massimo di cui al primo
periodo  sara'  integrato  di una somma corrispondente alle eventuali
maggiori somme autoliquidate rispetto a quanto indicato nel Documento
di   programmazione   economico-finanziaria,  o  nella  sua  nota  di
variazione.

   3.  Gli  schemi  dei  decreti  legislativi  di cui al comma 1 sono
trasmessi al Parlamento, successivamente all'acquisizione degli altri
pareri   previsti,  per  l'espressione  del  parere  da  parte  delle
competenti  Commissioni permanenti. Le Commissioni si esprimono entro
trenta giorni dalla data di trasmissione.

   4.  Entro  due  anni  dalla  data di entrata in vigore dei decreti
legislativi  di  cui  al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri
direttivi  previsti  dal  presente  articolo  e  previo  parere delle
Commissioni  parlamentari competenti, possono essere emanate, con uno
o piu' decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive.

   5.  Al  comma  1 dell'articolo 38 del decreto del Presidente della
Repubblica  29  settembre 1973, n. 602, le parole: " entro il termine
di  decadenza  di  diciotto  mesi " sono sostituite dalle seguenti: "
entro il termine di decadenza di quarantotto mesi ".
          Avvertenza:
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.    10,  commi 2 e 3, del testo unico delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Nota all'art. 1:
            - Si riporta  il  testo  dell'art.  38  del  decreto  del
          Presidente   della   Repubblica   n.  602  del  1973,  come
          modificato dalla presente legge:
            "Art. 38 (Rimborso dei versamenti diretti). - Il soggetto
          che ha effettuato il  versamento  diretto  puo'  presentare
          all'intendente  di finanza nella cui circoscrizione ha sede
          l'esattoria  presso  la  quale   e'   stato   eseguito   il
          versamento,  istanza  di  rimborso,  entro  il  termine  di
          decadenza di quarantotto mesi  dalla  data  del  versamento
          stesso,  nel  caso  di  errore  materiale,  duplicazione ed
          inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento.
            L'istanza di cui al primo comma  puo'  essere  presentata
          anche  dal  percipiente delle somme assoggettate a ritenuta
          entro il termine di decadenza di diciotto mesi  dalla  data
          in cui la ritenuta e' stata
           operata.
            L'intendente di finanza, sentito l'ufficio delle imposte,
          provvede al rimborso mediante ordinativo di pagamento.
            Si  applicano  il  secondo  e  terzo  comma dell'articolo
          precedente.
            Quando l'importo del  versamento  diretto  effettuato  ai
          sensi  del primo comma, n. 3), o del secondo comma, lettera
          c),  dell'art.  3  e'  superiore  a   quello   dell'imposta
          liquidata  in  base  alla  dichiarazione ai sensi dell'art.
          36-bis del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
          settembre 1973, n. 600, l'intendente di finanza provvede al
          rimborso  della  differenza con ordinativo di pagamento, su
          proposta dell'ufficio".