stai visualizzando l'atto

LEGGE 30 aprile 1999, n. 130

Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti.

note: Entrata in vigore della legge: 29-5-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/11/2021)
nascondi
Testo in vigore dal: 1-12-2021
aggiornamenti all'articolo
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              Promulga 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
                Ambito di applicazione e definizioni 
  1.   La   presente   legge   si   applica   alle   operazioni    di
cartolarizzazione realizzate mediante cessione a  titolo  oneroso  di
crediti pecuniari, sia esistenti sia futuri, individuabili in  blocco
se si tratta  di  una  pluralita'  di  crediti,  quando  ricorrono  i
seguenti requisiti: 
    a) il cessionario sia una societa' prevista dall'articolo 3; 
    b) le somme corrisposte dal debitore  o  dai  debitori  ceduti  o
comunque  ricevute  a  soddisfacimento  dei  crediti   ceduti   siano
destinate  in  via  esclusiva,   dalla   societa'   cessionaria,   al
soddisfacimento dei diritti  incorporati  nei  titoli  emessi,  dalla
stessa o da  altra  societa',  o  derivanti  dai  finanziamenti  alle
medesime concessi da parte di soggetti autorizzati  all'attivita'  di
concessione di  finanziamenti,  per  finanziare  l'acquisto  di  tali
crediti, nonche' al pagamento dei  costi  dell'operazione.  Nel  caso
della concessione di finanziamenti, i  riferimenti,  contenuti  nella
presente legge, ai titoli di cui alla presente  legge  devono  essere
riferiti ai finanziamenti e i riferimenti  ai  portatori  dei  titoli
devono essere riferiti ai soggetti creditori dei pagamenti dovuti  da
parte del soggetto finanziato ai sensi di tali finanziamenti. 
  1-bis. La presente legge si applica  altresi'  alle  operazioni  di
cartolarizzazione realizzate mediante la sottoscrizione o  l'acquisto
di  obbligazioni  e  titoli  similari  ovvero  cambiali  finanziarie,
esclusi comunque titoli rappresentativi del capitale sociale,  titoli
ibridi e convertibili, da parte della societa' di  cartolarizzazione.
Nel caso di operazioni realizzate mediante sottoscrizione o  acquisto
di titoli, i richiami ai debitori ceduti si intendono  riferiti  alla
societa' emittente i titoli. Nel caso in cui i  titoli  emessi  dalla
societa'  di  cartolarizzazione   siano   destinati   a   investitori
qualificati ai sensi dell'articolo 100 del  testo  unico  di  cui  al
decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58,  i  titoli  di  debito
destinati ad essere sottoscritti da una societa' di cartolarizzazione
possono essere emessi anche  in  deroga  all'articolo  2483,  secondo
comma, del codice civile e il  requisito  della  quotazione  previsto
dall'articolo 2412  del  medesimo  codice  si  considera  soddisfatto
rispetto alle obbligazioni anche  in  caso  di  quotazione  dei  soli
titoli emessi dalla societa' di cartolarizzazione. 
  1-ter. Le societa'  di  cartolarizzazione  di  cui  all'articolo  3
possono,  anche  contestualmente  e  in  aggiunta   alle   operazioni
realizzate con le modalita' di cui ai commi 1 e  1-bis  del  presente
articolo ovvero  all'articolo  7,  comma  1,  lettera  a),  concedere
finanziamenti nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche
e dalle imprese che presentino un totale di bilancio  inferiore  a  2
milioni di euro, direttamente ovvero per il tramite di una banca o di
un intermediario finanziario iscritto nell'albo di  cui  all'articolo
106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia,  di
cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che  agisce  in
nome proprio, nel rispetto delle seguenti condizioni: 
  a) i prenditori dei finanziamenti siano individuati da una banca  o
da  un  intermediario   finanziario   iscritto   nell'albo   di   cui
all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e
successive modificazioni, i quali possono svolgere altresi' i compiti
indicati all'articolo 2, comma 3, lettera c); 
  b) i titoli emessi dalle stesse  per  finanziare  l'erogazione  dei
finanziamenti  siano  destinati  ad  investitori   qualificati   come
definiti ai  sensi  dell'articolo  100  del  decreto  legislativo  24
febbraio 1998, n. 58; 
  c) la banca o l'intermediario finanziario di cui  alla  lettera  a)
trattenga un significativo interesse economico  nell'operazione,  nel
rispetto delle modalita' stabilite dalle disposizioni  di  attuazione
della Banca d'Italia. 
  1-quater. Nel caso in cui il finanziamento di cui  al  comma  1-ter
abbia luogo per il  tramite  di  una  banca  o  di  un  intermediario
finanziario iscritto nell'albo di  cui  all'articolo  106  del  testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n.  385,  ai  crediti  nascenti  dallo
stesso, ai relativi incassi e ai proventi derivanti dall'escussione o
dal  realizzo  dei  beni  e  dei  diritti  che  in   qualunque   modo
costituiscano la garanzia del rimborso di  tali  crediti  si  applica
altresi' l'articolo 7, comma 2-octies, della presente legge. 
  2. Nella presente legge si intende per "testo  unico  bancario"  il
decreto  legislativo  1  settembre  1993,  n.   385,   e   successive
modificazioni, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria
e creditizia. 
                                                               ((18)) 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (18) 
  Il D.Lgs. 5 novembre 2021, n. 190 ha disposto (con l'art. 1,  comma
1, lettera a)) che "all'articolo 1 sono anteposte le seguenti parole:
«Titolo I - CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI»".