stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 marzo 1999, n. 70

Regolamento recante disciplina del telelavoro nelle pubbliche amministrazioni, a norma dell'articolo 4, comma 3, della legge 16 giugno 1998, n. 191.

note: Entrata in vigore del decreto: 9-4-1999
nascondi
vigente al 20/04/2024
Testo in vigore dal: 6-4-1999
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione.
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto l'articolo 4, comma 3, della legge 16 giugno 1998, n. 191, il
quale prevede che, con regolamento  da emanare ai sensi dell'articolo
17, comma  2, della  legge 23  agosto 1988, n.  400, su  proposta del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentita  l'Autorita'  per
l'informatica nella pubblica amministrazione, entro centoventi giorni
dalla data  di entrata in  vigore della legge  n. 191 del  1998, sono
disciplinate le modalita' organizzative  per l'attuazione del comma 1
del  medesimo  articolo  4,  ivi  comprese  quelle  per  la  verifica
dell'adempimento   della  prestazione   lavorativa  e   le  eventuali
abrogazioni di norme incompatibili;
  Visto il decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri in data
30 ottobre  1998, pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale n. 269  del 17
novembre 1998, con  il quale sono state  conferite al Sottosegretario
di Stato  alla Presidenza del  Consiglio dei Ministri le  funzioni di
coordinamento delle attivita', anche di carattere normativo, inerenti
all'attuazione delle leggi  15 marzo 1997, n. 59, 15  maggio 1997, n.
127, e 16 giugno 1998, n. 191;
  Sentita    l'Autorita'    per    l'informatica    nella    pubblica
amministrazione;
  Udito  il parere  del Consiglio  di Stato,  espresso dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 gennaio 1999;
  Vista la  deliberazione del Consiglio dei  Ministri, adottata nella
riunione del 25 febbraio 1999;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del Consiglio  dei  Ministri,  di
concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del lavoro e della
previdenza sociale;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                           F i n a l i t a'
  1. Allo  scopo di razionalizzare  l'organizzazione del lavoro  e di
realizzare economie di gestione attraverso l'impiego flessibile delle
risorse umane,  le amministrazioni  pubbliche di cui  all'articolo 1,
comma  2, del  decreto legislativo  3 febbraio  1993, n.  29, possono
avvalersi  di  forme  di  lavoro  a  distanza,  cosi'  come  previsto
dall'articolo 4, comma 1, della legge 16 giugno 1998, n. 191, secondo
le modalita' organizzative disciplinate nel presente decreto.
  2.  Le singole  amministrazioni  adeguano i  propri ordinamenti  ed
adottano le misure organizzative coerenti  con le disposizioni di cui
al presente decreto.
  3. Restano  salve le competenze  legislative delle regioni  e delle
province autonome di  Trento e di Bolzano,  previste dall'articolo 4,
comma 4, della legge n. 191 del 1998.
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato  il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            -   L'art.   87,   comma   quinto,   della   Costituzione
          conferisce    al Presidente della  Repubblica il  potere di
          promulgare  le leggi  e di emanare i decreti aventi  valore
          di legge ed i regolamenti.
            -  Il    testo  dell'art.  17,  comma   2, della legge 23
          agosto 1988, n.   400   (Disciplina    dell'attivita'    di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri), e' il seguente:
            "2.      Con    decreto      del     Presidente     della
          Repubblica,    previa deliberazione   del  Consiglio    dei
          Ministri,   sentito il  Consiglio di Stato, sono  emanati i
          regolamenti  per la disciplina  delle materie, non  coperte
          da  riserva  assoluta di legge prevista dalla Costituzione,
          per  le quali  le   leggi della   Repubblica,  autorizzando
          l'esercizio  della   potesta'  regolamentare  del  Governo,
          determinano  le  norme generali regolatrici  della  materia
          e  dispongono    l'abrogazione delle norme   vigenti,   con
          effetto    dall'entrata    in    vigore     delle     norme
          regolamentari".
            -  Il  testo  dell'art.  4,  commi  1 e 4, della legge 16
          giugno 1998, n.   191  (Modifiche    ed  integrazioni  alla
          legge  15    marzo  1997, n.   59, e alla  legge 15  maggio
          1997, n.  127, nonche'  norme   in materia   di  formazione
          del  personale   dipendente e  di lavoro  a distanza  nelle
          pubbliche  amministrazioni.  Disposizioni   in  materia  di
          edilizia scolastica), e' il seguente:
            "1. Allo scopo   di razionalizzare  l'organizzazione  del
          lavoro  e  di  realizzare  economie  di gestione attraverso
          l'impiego    flessibile    delle    risorse    umane,    le
          amministrazioni  pubbliche  di cui all'art. 1, comma 2, del
          decreto legislativo  3    febbraio  1993,  n.  29,  possono
          avvalersi  di  forme di  lavoro  a  distanza. A  tal  fine,
          possono       installare,   nell'ambito    delle    proprie
          disponibilita' di bilancio, apparecchiature informatiche  e
          collegamenti    telefonici    e   telematici, necessari   e
          possono autorizzare i  propri dipendenti ad effettuare,   a
          parita'  di  salario, la   prestazione lavorativa  in luogo
          diverso dalla   sede di lavoro,    previa    determinazione
          delle   modalita'  per  la  verifica dell'adempimento della
          prestazione lavorativa".
            "4.    Nella  materia   di cui   al presente  articolo le
          regioni e    le  province  autonome  di  Trento  e  Bolzano
          provvedono con proprie leggi".
            -  Il decreto  del Presidente del Consiglio dei  Ministri
          30  ottobre  1998,    reca:  "Delega    di  funzioni     al
          Sottosegretario    di Stato   alla Presidenza del Consiglio
          dei Ministri sen. Franco Bassanini".
            -  La  legge    15  marzo 1997, n.   59, reca: "Delega al
          Governo per il conferimento di funzioni    e  compiti  alle
          regioni  ed    enti  locali, per la riforma  della pubblica
          amministrazione e per  la semplificazione amministrativa".
            - La   legge 15 maggio   1997, n.  127,    reca:  "Misure
          urgenti  per lo snellimento  dell'attivita'  amministrativa
          e  dei  procedimenti  di decisione e di controllo".
           Note all'art. 1:
            -  Il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo
          3 febbraio 1993,       n.      29        (Razionalizzazione
          dell'organizzazione       delle amministrazioni pubbliche e
          revisione  della disciplina in materia di pubblico impiego,
          a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n.   421),
          e' il seguente:
            "2.     Per  amministrazioni   pubbliche   si   intendono
          tutte   le amministrazioni dello  Stato, ivi compresi   gli
          istituti  e    scuole  di  ogni   ordine   e grado   e   le
          istituzioni   educative, le   aziende   ed  amministrazioni
          dello    Stato  ad  ordinamento  autonomo,   le regioni, le
          province,  i  comuni,  le   comunita'   montane,   e   loro
          consorzi   ed associazioni,  le istituzioni  universitarie,
          gli istituti   autonomi case   popolari,   le  camere    di
          commercio,   industria, artigianato  e agricoltura  e  loro
          associazioni,   tutti  gli  enti  pubblici   non  economici
          nazionali,   regionali  e locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale".
            - Per  il testo dell'art. 4,  commi 1 e   4, della  legge
          n.  191 del 1998, si veda nelle note alle premesse.