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DECRETO LEGISLATIVO 25 febbraio 1999, n. 66

Istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo e modifiche al codice della navigazione, in attuazione della direttiva 94/56/CE del Consiglio del 21 novembre 1994.

note: Entrata in vigore del decreto: 6-4-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/11/2010)
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vigente al 21/05/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 6-4-1999
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la direttiva 94/56/CE del Consiglio del 21 novembre 1994, che
stabilisce  i  principi  fondamentali  in  materia  di  inchieste  su
incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile; 
  Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, ed in particolare l'articolo
23; 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250; 
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; 
  Visto il codice della navigazione, approvato con regio  decreto  30
marzo 1942, n. 327; 
  Visto il regolamento per la navigazione aerea, approvato con  regio
decreto 11 gennaio 1925, n. 356; 
  Vista la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri
adottata nella riunione del 24 luglio 1998; 
  Sentita la conferenza permanente per i rapporti fra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; 
  Acquisito il parere espresso dalla Camera dei deputati in  data  11
novembre 1998; 
  Considerato che il Senato della  Repubblica  non  ha  espresso  nel
termine prescritto il parere di competenza; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  Ministri  adottata  nella
riunione del 23 dicembre 1998; 
  Sulla proposta del Ministro per  le  politiche  comunitarie  e  del
Ministro dei  trasporti  e  della  navigazione,  di  concerto  con  i
Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro,  del
bilancio e della programmazione  economica,  dell'interno  e  per  la
funzione pubblica; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1. 
                  Istituzione dell'Agenzia nazionale 
                      per la sicurezza del volo 
 
  1. E' istituita l'Agenzia nazionale per la sicurezza del  volo,  di
seguito  denominata  Agenzia,   sottoposta   alla   vigilanza   della
Presidenza del Consiglio dei Ministri,  con  compiti  in  materia  di
inchieste su incidenti e  inconvenienti  nel  settore  dell'aviazione
civile, dotata di personalita' giuridica e autonomia  amministrativa,
regolamentare, patrimoniale, contabile e finanziaria, che  opera  con
indipendenza  di  giudizio  e  di  valutazione,  nel  rispetto  della
normativa internazionale in materia. 
  2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 31  marzo  di
ogni  anno,  trasmette  al   Parlamento   il   rapporto   informativo
sull'attivita'  svolta  dall'Agenzia,  relativamente  al  periodo   1
gennaio-31 dicembre dell'anno precedente. 
          Avvertenza: 
            Il testo delle note qui' pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     della     legge,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  ai  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui' trascritti. 
            Per le direttive  CEE  vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
           Note alle premesse: 
            - L'art.  76  della  Costituzione  regola  la  delega  al
          Governo  dell'esercizio  della   funzione   legislativa   e
          stabilisce  che  essa  non  puo'  avvenire   se   non   con
          determinazione di principi e criteri direttivi  e  soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti. 
            - L'art. 87 della Costituzione conferisce,  tra  l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
            - La direttiva 94/56/CE e' pubblicata in GUCE n. L 
          319 del 21 novembre 1994. 
            - La legge 24 aprile 1998, n. 128, reca disposizioni  per
          l'adempimento  di  obblighi   derivanti   dall'appartenenza
          dell'Italia  alle  Comunita'  europee  (legge   comunitaria
          1995-1997); l'art. 23 cosi' recita: 
            "Art. 23 (Inchieste  su  incidenti  e  inconvenienti  nel
          settore dell'aviazione civile: criteri  di  delega).  -  1.
          L'attuazione della  direttiva  94/56/CE  del  Consiglio  si
          informa,  ove  occorra  anche  con  la   modificazione   ed
          integrazione   delle   disposizioni   del   codice    della
          navigazione, del  regolamento  per  la  navigazione  aerea,
          approvato con  regio  decreto  11  gennaio  1925,  n.  356,
          nonche' delle altre norme comunque  rilevanti  in  materia,
          tenuto conto degli  obblighi  internazionali,  ai  seguenti
          principi e criteri direttivi: 
            a) prevedere, per ogni incidente  aereo  o  inconveniente
          grave accaduti in Italia ovvero, se nessun altro  Stato  vi
          provvede, accaduti altrove  e  coinvolgenti  un  aeromobile
          immatricolato  in  Italia  o  gestito  da   una   compagnia
          stabilita in Italia, l'obbligo di un'inchiesta tecnica che,
          salve le indagini giudiziarie  e  quelle  comunque  rivolte
          all'accertamento  di  eventuali  responsabilita'   previste
          dalle vigenti disposizioni,  abbia  il  solo  obiettivo  di
          trarre dall'accertamento dei  fatti  gli  insegnamenti  che
          consentano di prevenire futuri incidenti e inconvenienti; 
            b) prevedere l'istituzione di  un  organismo  aeronautico
          civile permanente, competente a svolgere  o  a  controllare
          l'inchiesta di cui alla  lettera  a)  ed  a  compiere  ogni
          attivita' di studio e proposta in funzione della  sicurezza
          del   volo    e    della    prevenzione,    disciplinandone
          l'organizzazione, le funzioni, il patrimonio, le  modalita'
          di gestione e la soggezione al controllo  successivo  della
          Corte dei conti; 
            c)  assicurare  all'organismo  di  cui  alla  lettera  b)
          indipendenza  funzionale,  particolarmente  nei   confronti
          delle autorita' aeronautiche nazionali  competenti  per  la
          navigabilita', l'omologazione e le operazioni di  volo,  la
          manutenzione, il rilascio delle licenze, il  controllo  del
          traffico  aereo  o  la  gestione  degli  aeroporti  e,   in
          generale, nei confronti di qualsiasi  altra  parte,  i  cui
          interessi possano  entrare  in  conflitto  con  il  compito
          affidato; 
            d) assicurare la mutua assistenza tra l'organismo di  cui
          alla lettera b) ed i corrispondenti organismi o enti  degli
          altri Stati  membri  dell'Unione  europea  e  prevedere  la
          possibilita' per lo Stato italiano  di  delegare  ad  altro
          Stato membro lo svolgimento dell'inchiesta; 
            e) attribuire agli investigatori  i  poteri  necessari  a
          svolgere il loro compito nel piu' breve tempo possibile  ed
          in particolare i  poteri  istruttori  di  cui  alla  citata
          direttiva 94/56/CE; 
            f) prevedere che l'inchiesta sull'incidente  si  concluda
          con una relazione, contenente elementi utili ai fini  della
          prevenzione nonche', ove occorra e solo ai  predetti  fini,
          raccomandazioni di sicurezza, e che detta  relazione  debba
          essere resa pubblica nel piu' breve tempo possibile  e,  di
          regola, entro dodici mesi dalla data dell'incidente; 
            g)  prevedere  che  l'inchiesta   sull'inconveniente   si
          concluda con un rapporto che garantisca  l'anonimato  delle
          persone coinvolte nell'inconveniente  e  che  contenga  ove
          opportuno, raccomandazioni di sicurezza; detto rapporto  e'
          distribuito alle parti  che  possono  avvantaggiarsi  delle
          conclusioni in esso contenute in materia di sicurezza; 
            h) prevedere l'obbligo di trasmissione  delle  relazioni,
          dei rapporti e  delle  raccomandazioni  di  sicurezza  alle
          imprese o alle autorita' aeronautiche nazionali interessate
          nonche'  alla  Commissione  delle  Comunita'   europee   ed
          assicurare il rispetto e l'attuazione delle raccomandazioni
          da parte degli organi e dei soggetti competenti. 
            2. All'onere relativo all'istituzione  dell'organismo  di
          cui al comma 1, lettera b), valutato in lire 3 miliardi per
          il 1997 e lire 7 miliardi annue a decorrere  dal  1998,  si
          provvede,  quanto  a  lire  3  miliardi  per  l'anno  1997,
          mediante  corrispondente   riduzione   dello   stanziamento
          iscritto, ai fini  del  bilancio  triennale  1997-1999,  al
          capitolo 6856 dello stato di previsione del  Ministero  del
          tesoro per l'anno finanziario 1997, allo scopo parzialmente
          utilizzando l'accantonamento relativo alla  Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri e, quanto a lire 7 miliardi annue  a
          decorrere dal 1998, mediante corrispondente riduzione dello
          stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale
          1998-2000,  nell'unita'  previsionale  di  base  di   parte
          corrente "Fondo speciale" dello  stato  di  previsione  del
          Ministero del tesoro, del bilancio e  della  programmazione
          economica  per  l'anno  1998,   allo   scopo   parzialmente
          utilizzando l'accantonamento relativo alla  Presidenza  del
          Consiglio  dei  Ministri.  Il  Ministro  del  tesoro,   del
          bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad
          apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni  di
          bilancio. 
            3. Fermi restando gli obblighi  di  assistenza  gratuita,
          previsti, nei limiti del possibile, tra gli  Stati  membri,
          dalla   direttiva   94/56/CE,   e   fino    all'istituzione
          dell'organismo aeronautico indipendente di cui al comma  1,
          lettera b), il Ministero dei trasporti e della navigazione,
          allo  scopo  di  dare  immediata  attuazione  alla   citata
          direttiva 94/56/CE, puo' affidare l'inchiesta all'organismo
          o ente di altro Stato membro ovvero delegare lo svolgimento
          dell'inchiesta ad altro Stato membro nel cui territorio  si
          e' verificato l'incidente o il grave inconveniente.  Quando
          si  avvale  dell'affidamento  o  della  delega  di  cui  al
          presente  comma,  il  Ministero  dei  trasporti   e   della
          navigazione e' autorizzato a  regolare  con  convenzione  i
          conseguenti rapporti, nei limiti di  quanto  e'  necessario
          per l'attuazione della direttiva 94/56/CE e degli  obblighi
          internazionali". 
            - Il decreto legislativo 25 luglio 1997,  n.  250,  reca:
          "Istituzione dell'Ente  nazionale  per  l'aviazione  civile
          (E.N.A.C.)". 
            - Il decreto legislativo 3 febbraio 1993,  n.  29,  reca:
          "Razionalizzazione        dell'organizzazione         delle
          amministrazioni pubbliche e revisione della  disciplina  in
          materia di pubblico impiego,  a  norma  dell'art.  2  della
          legge 23 ottobre 1992, n. 421".