stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 26 febbraio 1999, n. 60

Istituzione dell'imposta sugli intrattenimenti, in attuazione della legge 3 agosto 1998, n. 288, nonchè modifiche alla disciplina dell'imposta sugli spettacoli di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e n. 633, relativamente al settore dello spettacolo, degli intrattenimenti e dei giochi.

note: Entrata in vigore del decreto: 27-3-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/11/2016)
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal: 27-3-1999
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista la legge 3 agosto 1998, n. 288, recante delega al Governo per
la revisione della disciplina concernente l'imposta sugli  spettacoli
e l'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 29 gennaio 1999; 
  Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 19 febbraio 1999; 
  Sulla proposta del  Ministro  delle  finanze,  di  concerto  con  i
Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica  e
per i beni e le attivita' culturali; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
                      Presupposto dell'imposta 
 
  1. L'articolo 1 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 640, e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 1 (Presupposto dell'imposta). - 1. Sono soggetti  all'imposta
gli intrattenimenti, i giochi e le  altre  attivita'  indicati  nella
tariffa allegata al presente decreto, che si svolgono nel  territorio
dello Stato.". 
          Avvertenza: 
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle quali e'  operativo  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
           Note al titolo: 
            - Per quanto concerne il  titolo  della  legge  3  agosto
          1998, n. 288, vedi nelle note alle premesse. 
            - Per quanto concerne il titolo  del  D.P.R.  26  ottobre
          1972, n. 640, vedi in nota all'art. 11. 
            - Per quanto concerne il titolo  del  D.P.R.  26  ottobre
          1972, n. 633, vedi in nota all'art. 17. 
           Note alle prermesse: 
            - L'art. 76 della Costituzione disciplina  la  delega  al
          Governo  dell'esercizio  della   funzione   legislativa   e
          stabilisce  che  essa  non  puo'  avvenire   se   non   con
          determinazione di principi e criteri direttivi  e  soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti. 
            - L'art. 87, quinto comma, della Costituzione  conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore  di  legge  e  i
          regolamenti. 
            - La legge 3 agosto 1998, n.  288,  recante:  "Delega  al
          Governo  per  la  revisione  della  disciplina  concernente
          l'imposta sugli spettacoli e l'imposta unica  di  cui  alla
          legge 22 dicembre  1951,  n.  1379",  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 192 del 19 agosto 1998. 
            -  La  legge  22  dicembre  1951,   n.   1379,   recante:
          "Istituzione di una imposta unica sui giuochi di abilita' e
          sui   concorsi   pronostici   disciplinati   dal    decreto
          legislativo 14 aprile 1948, n. 496",  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta  Ufficiale  n.   297   del   28   dicembre   1951.
          Successivamente il decreto legislativo n. 504 del  1998  ne
          ha disposto l'abrogazione.