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MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 1998, n. 514

Regolamento recante norme di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, relativamente ai procedimenti di competenza del Ministero della sanità.

note: Entrata in vigore del decreto: 23-03-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/03/2015)
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vigente al 07/05/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 23-3-1999
                       IL MINISTRO DELLA SANITA'
   VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e in particolare gli articoli
2 e 4;
   VISTO l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
   VISTA la legge 4 agosto 1968, n. 15;
   VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127;
   UDITO  il  parere  del  Consiglio  di Stato espresso dalla Sezione
Consultiva per gli atti normativi  nell'adunanza del 31 agosto  1998,
n. 150/98;
   ATTESA  l'avvenuta  comunicazione  al Presidente del Consiglio dei
Ministri ai sensi del citato art. 17, comma 3, della legge 23  agosto
1988, n. 400;
                                 ADOTTA
                        il seguente regolamento:
                                 ART. 1
                         Ambito di applicazione
   1.   Il   presente   regolamento   si   applica   ai  procedimenti
amministrativi  di  competenza  del  Ministero  della   Sanita'   che
conseguano obbligatoriamente a iniziativa di parte ovvero che debbano
essere promossi d'ufficio.
   2. I procedimenti di competenza del Ministero della Sanita' devono
concludersi  con  un provvedimento espresso nel termine stabilito per
ciascun  procedimento  nelle   tabelle   allegate,   che   contengono
l'indicazione   dell'ufficio   competente   e   costituiscono   parte
integrante del presente regolamento. In caso  di  mancata  inclusione
del procedimento nelle tabelle allegate, lo stesso si concludera' nel
termine  previsto  da altra fonte legislativa o regolamentare ovvero,
in mancanza, nel termine di trenta giorni previsto all'art.  2  della
legge 7 agosto 1990,  n. 241.
             AVVERTENZA
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art.10, comma 3, del  testo  delle  disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di facilitare la lettura delle disposizioni di  legge  alle
          quali  e'  operato il rinvio. Restano invariati il valore e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
             Nota al titolo
             Per quanto concerne la legge n.241/1990 vedi  nota  alle
          premesse.
             Note alle premesse
             -  Il testo degli articoli  2 e 4 della legge n.241/1990
          (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
          diritto di accesso  ai  documenti  amministrativi),  e'  il
          seguente:
             "Art.   2.   -   1.   Ove   il   procedimento   consegua
          obbligatoriamente  ad  una  istanza,  ovvero  debba  essere
          iniziato  d'ufficio,  la  pubblica  amministrazione  ha  il
          dovere   di   concluderlo   mediante   l'adozione   di   un
          provvedimento espresso.
             2.  Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun
          tipo di procedimento, in quanto non sia  gia'  direttamente
          disposto  per legge o per regolamento, il termine entro cui
          esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio del
          procedimento  o  dal  ricevimento  della  domanda   se   il
          procedimento e' ad iniziativa di parte.
             3.  Qualora  le pubbliche amministrazioni non provvedano
          ai sensi del comma2, il termine e' di trenta giorni.
             4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2  sono
          rese   pubbliche   secondo   quanto  previsto  dai  singoli
          ordinamenti".
             "Art. 4. - 1. Ove non sia  gia'  direttamente  stabilito
          per  legge  o per regolamento, le pubbliche amministrazioni
          sono tenute a determinare per ciascun tipo di provvedimento
          relativo ad atti di loro competenza l'unita'  organizzativa
          responsabile  della istruttoria e di ogni altro adempimento
          procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento fi-
          nale.
             2. Le disposizioni adottate ai sensi del  comma  1  sono
          rese   pubbliche   secondo   quanto  previsto  dai  singoli
          ordinamenti".
             - Il testo del comma  3  dell'art.  17  della  legge  n.
          400/1988    (Disciplina   dell'attivita'   di   Governo   e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),
          e' il seguente:
             "3.  Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
          regolamenti nelle materia di competenza del Ministro  o  di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere.    Tali  regolamenti,
          per  materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
             -  La  legge  n.15/1968 reca "Norme sulla documentazione
          amministrativa e sulla legalizzazione e  autenticazione  di
          firme".
             -  La  legge  n.127/1997  reca  "Misure  urgenti  per lo
          snellimento    dell'attivita'    amministrativa    e    dei
          procedimenti di decisione e di controllo".
             Nota all'art. 1:
             -  Per  il  testo  dell'art. 2 della legge n.241/1990 si
          veda in nota al titolo