stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 dicembre 1997, n. 525

Regolamento recante norme per la concessione dei contributi e delle provvidenze all'editoria, in attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni.

note: Entrata in vigore del decreto: 26-2-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/05/2017)
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal: 26-2-1999
al: 31-12-2018
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni; 
  Vista la legge 14 agosto 1991, n. 278; 
  Vista la legge 15 novembre 1993, n. 466; 
  Vista la  legge  28  dicembre  1995,  n.  549,  ed  in  particolare
l'articolo 2, commi 29, 30 e 31; 
  Vista la  legge  23  dicembre  1996,  n.  650,  ed  in  particolare
l'articolo 1, commi da 35 a 40; 
  Considerata  l'opportunita'  di  emanare  norme  regolamentari  per
definire modalita' di interpretazione della legge 7 agosto  1990,  n.
250, a seguito  delle  modifiche  ed  integrazioni  introdotte  dalle
citate leggi ad essa successive; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 ottobre 1997; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 14 novembre 1997; 
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; 
                              E m a n a 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
      Procedimento per l'erogazione di contributi e provvidenze 
  1. Le domande per la concessione dei contributi e delle provvidenze
all'editoria di cui alla legge 7 agosto 1990, n.  250,  e  successive
modificazioni, devono essere presentate, entro il termine  perentorio
del 31 gennaio dell'anno  successivo  a  quello  di  riferimento  dei
contributi, esclusivamente per mezzo di raccomanda postale. 
  2. La  documentazione  integrativa,  richiesta  dall'ufficio,  deve
essere presentata entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta
stessa e comunque non oltre il 30 settembre dello stesso anno. 
  3. Tutta la  documentazione  richiesta  deve  essere  trasmessa  in
originale o copia conforme ed in regola con la normativa sul bollo  e
accompagnata da due copie semplici di ciascun documento. 
  4. Il requisito dell'iscrizione al Registro nazionale della  stampa
deve  essere  posseduto  con  decorrenza  anteriore  al  periodo   di
riferimento dei contributi richiesti. 
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni    sulla  programmazione      delle     leggi,
          sull'emanazione      dei   decreti    del Presidente  della
          Repubblica    e  sulle    pubblicazioni  ufficiali    della
          Repubblica  italiana,  approvato  con  D.P.R.   28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo   fine di    facilitare  la  lettura
          delle  disposizioni    di legge alle  quali e'  operato  il
          rinvio. Restano  invariati  il valore  e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            -   L'art.   87,   comma   quinto,   della   Costituzione
          conferisce  al Presidente della  Repubblica il   potere  di
          promulgare   le leggi  e di emanare i decreti aventi valore
          di legge ed i regolamenti.
            - Il  testo vigente dell'art.  17, comma  1, della  legge
          23 agosto 1988, n. 400, e' il seguente:
            "1.      Con    decreto      del     Presidente     della
          Repubblica,    previa deliberazione   del    Consiglio  dei
          Ministri,   sentito  il parere  del Consiglio di Stato  che
          deve pronunziarsi entro   novanta giorni  dalla  richiesta,
          possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
            b)   l'attuazione   e   l'integrazione    delle  leggi  e
          dei   decreti legislativi   recanti norme    di  principio,
          esclusi   quelli      relativi  a  materie  riservate  alla
          competenza regionale;
            c) le materie  in cui manchi la  disciplina da  parte  di
          leggi  o  di atti  aventi forza  di legge,  sempre che  non
          si  tratti di  materie comunque riservate alla legge;
            d)   l'organizzazione   ed   il    funzionamento    delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
               e) (soppressa)".
            - La  legge 7  agosto 1990,   n. 250    (Provvidenze  per
          l'editoria  e  riapertura  dei  termini,    a  favore delle
          imprese  radiofoniche, per la dichiarazione    di  rinuncia
          agli  utili    di cui   all'art. 9,  comma 2, dellalegge 25
          febbraio 1987, n. 67,   per l'accesso ai  benefici  di  cui
          all'art.  11  della    legge stessa), e' stata   pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 27 agosto 1990.
            - La legge   14  agosto  1991,  n.  278  (Modifiche    ed
          integrazioni  alle  leggi  25  febbraio    1997, n. 67, e 7
          agosto  1990, n. 250, concernenti provvidenze   a    favore
          della    editoria),   e'   stata pubblicata  nella Gazzetta
          Ufficiale n. 201 del 28 agosto 1991.
            - La  legge  15  novembre  1993,  n.  466  (Modifiche  ed
          integrazioni  alla  legge  7 agosto 1990, n.   250, recante
          provvidenze per l'editoria), e'  stata    pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale  n. 273  del 20  novembre 1993.
            -  La    legge  28  dicembre    1995, n. 549 (Misure   di
          razionalizzazione della  finanza    pubblica),   e'   stata
          pubblicata      nel   supplemento ordinario alla   Gazzetta
          Ufficiale  n. 302 del   29 dicembre   1995.  Il  testo  dei
          commi 29, 30 e 31 dell'art. 2 e' il seguente:
            "29. All'art. 3,  comma 2, della legge 7 agosto  1990, n.
          250,  dopo  le  parole,    ''comma  8'', sono inserite   le
          seguenti ''e al   comma 11, limitatamente   alle    imprese
          indicate      nel    presente    periodo,    con esclusione
          dell'applicazione dell'art.  2, comma  1, della   legge  14
          agosto  1991,    n. 278,''. Al   medesimo art.  3, comma 2,
          della citata legge n.   250 del 1990,   e'  aggiunto,    in
          fine,  il    seguente  periodo:    "Per le cooperative   di
          giornalisti editrici di quotidiani    di  cui  al  presente
          comma  la    testata  deve  essere  editata da   almeno tre
          anni''.  L'ammontare dei contributi previsti dai commi   8,
          10 e 11 dell'art. 3 della legge  7 agosto  1990, n.  250, e
          dall'art.    4,  comma    2, della stessa legge,   non puo'
          comunque superare  il 50 per cento  dei costi presi a  base
          del calcolo dei contributi stessi.
            30. Al comma 2 dell'art. 3 della  legge 7 agosto 1990, n.
          250, dopo le parole ''Trentino-Alto Adige'', sono  aggiunte
          le  seguenti:  ''e ai giornali  quotiani italiani  editi  e
          diffusi  all'estero''. Ai  fini dell'applicazione dell'art.
          3, comma  8, lettera  a), della  legge 7 agosto 1990,    n.
          250,  il comma  2 dello stesso art.  3 della medesima legge
          n.  250 del 1990,  deve essere  interpretato nel senso  che
          per imprese   editrici   di   quotidiani  costituite   come
          cooperative giornalistiche,   devono intendersi   anche  le
          imprese, costituite  in tale forma, editrici di agenzie  di
          stampa   quotidiane   che  trasmettano  tramite  canali  in
          concessione esclusiva dell'Ente poste italiane.
            31. All'art. 2, comma 1, della legge 15 novembre 1993, n.
          466, dopo le parole: ''31 dicembre 1980''  sono inserite le
          seguenti: ''ed alle cooperative di giornalisti''".
            - La  legge 23  dicembre 1996,  n. 650   (Conversione  in
          legge,  con  modificazioni,   del decreto-legge  23 ottobre
          1996,  n.     545,   recante   disposizioni   urgenti   per
          l'esercizio  dell'attivita'  radiotelevisiva.    Interventi
          per  il   riordino   della  RAI    S.p.a.,  nel     settore
          dell'editoria   e   dello   spettacolo,   per   l'emittenza
          televisiva e sonora in   ambito locale   nonche'  per    le
          trasmissioni    televisive in   forma codificata), e' stata
          pubblicata  nella    Gazzetta  Ufficiale  n.  300  del   23
          dicembre 1996.  Il  testo dei  commi  35,  36, 37,  38,  39
          e  40 dell'art. 1 e' il seguente:
            "35.  L'alinea  del   comma 10 dell'art. 3 della legge  7
          agosto 1990, n. 250, gia'  sostituito dall'art. 1, comma 2,
          della   legge 14 agosto 1991, n.  278,  e'  sostituito  dal
          seguente:
            ''  10. Alle  imprese editrici di quotidiani o  periodici
          che, oltre che   attraverso esplicita   menzione  riportata
          in  testata,   risultino essere   organi   o  giornali   di
          forze   politiche  che    abbiano complessivamente   almeno
          due    rappresentanti   eletti   nelle   Camere, ovvero uno
          nelle Camere e  uno nel Parlamento europeo,   nell'anno  di
          riferimento   dei    contributi  a   decorrere  dall'inizio
          della  XI legislatura, a condizione che abbiano  presentato
          domanda entro il 31 marzo dell'anno  successivo a    quello
          di   riferimento     dei  contributi,  nei    limiti  delle
          disponibilita' dello  stanziamento del  rispettivo capitolo
          di bilancio, e' corrisposto:''.
            36. Dopo il comma 11 dell'art. 3  della  legge  7  agosto
          1990, n. 250, e' inserito il seguente:
            ''11-bis. Ai fini dell'applicazione dei commi 10 e 11, il
          requisito della  rappresentanza  parlamentare  della  forza
          politica,  la  cui impresa editrice  dell'organo o giornale
          aspiri  alla concessione dei contributi di  cui ai predetti
          commi,   e'   soddisfatto,   in      assenza  di  specifico
          collegamento elettorale,  anche  da  una dichiarazione   di
          appartenenza  e  rappresentanza di  tale forza  politica da
          parte  dei parlamentari   interessati,   certificata  dalla
          Camera  di  cui  sono componenti.''.
            37. Dopo il comma 11  -bis  dell'art.  3  della  legge  7
          agosto 1990, n.  250, e' inserito il seguente:
            ''11-ter.  A decorrere  dall'anno 1991 sono abrogati  gli
          ultimi due periodi  del comma   5. Dal   medesimo anno    i
          contributi     previsti  dal  comma  2  sono    concessi  a
          condizione che non  fruiscano dei contributi previsti   dal
          predetto    comma   le imprese   collegate   con  l'impresa
          richiedente, o controllate da essa, o che la controllano, o
          che siano controllate   dalle stesse   imprese,  o    dagli
          stessi  soggetti che  la controllano.''.
            38.  All'art. 2, comma 32, della  legge 28 dicembre 1995,
          n. 549, e' soppresso l'ultimo periodo.
            39.  All'art. 3,  comma 2,  della legge  7 agosto   1990,
          n.    250, e successive modificazioni  e integrazioni, sono
          apportate  le seguenti modifiche:
            a) il periodo: ''Le imprese di   cui  al  presente  comma
          devono  essere  costituite    da almeno   tre   anni ovvero
          editare   testate diffuse   da  almeno  cinque  anni.''  e'
          sostituito  dal  seguente: ''Le imprese di cui al  presente
          comma  devono essere  costituite  da almeno   tre anni    e
          devono  avere editato e diffuso  con la stessa periodicita'
          la testata per la  quale richiedono la  corresponsione  dei
          contributi    da  almeno  cinque anni, ridotti a tre per le
          cooperative giornalistiche editrici di quotidiani.'';
               b) l'ultimo periodo e' soppresso.
            40. Alle imprese   di cui all'art. 3,  comma  2,    della
          legge 7 agosto 1990,  n. 250,  e successive  modificazioni,
          che    abbiano maturato  i requisiti  prima della  data  di
          entrata in   vigore   della legge    di  conversione    del
          presente    decreto,  continua    ad    applicarsi   quanto
          disposto dall'art. 3,  comma  2,  della  medesima  legge  7
          agosto 1990, n.  250".
           Nota all'art. 1:
            -  Per  il testo   della legge 7 agosto 1990, n. 250,  si
          veda in nota alle premesse.