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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 dicembre 1997, n. 525

Regolamento recante norme per la concessione dei contributi e delle provvidenze all'editoria, in attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni.

note: Entrata in vigore del decreto: 26-2-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/05/2017)
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Testo in vigore dal:  26-2-1999 al: 31-12-2018
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni;
Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 549, ed in particolare l'articolo 2, commi 29, 30 e 31;
Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 650, ed in particolare l'articolo 1, commi da 35 a 40;
Considerata l'opportunità di emanare norme regolamentari per definire modalità di interpretazione della legge 7 agosto 1990, n. 250, a seguito delle modifiche ed integrazioni introdotte dalle citate leggi ad essa successive;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 ottobre 1997;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 novembre 1997;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Procedimento per l'erogazione di contributi e provvidenze
1. Le domande per la concessione dei contributi e delle provvidenze all'editoria di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, devono essere presentate, entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento dei contributi, esclusivamente per mezzo di raccomanda postale.
2. La documentazione integrativa, richiesta dall'ufficio, deve essere presentata entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta stessa e comunque non oltre il 30 settembre dello stesso anno.
3. Tutta la documentazione richiesta deve essere trasmessa in originale o copia conforme ed in regola con la normativa sul bollo e accompagnata da due copie semplici di ciascun documento.
4. Il requisito dell'iscrizione al Registro nazionale della stampa deve essere posseduto con decorrenza anteriore al periodo di riferimento dei contributi richiesti.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla programmazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il testo vigente dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è il seguente:
"1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) (soppressa)".
- La legge 7 agosto 1990, n. 250 (Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'art. 9, comma 2, dellalegge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'art. 11 della legge stessa), è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 27 agosto 1990.
- La legge 14 agosto 1991, n. 278 (Modifiche ed integrazioni alle leggi 25 febbraio 1997, n. 67, e 7 agosto 1990, n. 250, concernenti provvidenze a favore della editoria), è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 28 agosto 1991.
- La legge 15 novembre 1993, n. 466 (Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 250, recante provvidenze per l'editoria), è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 20 novembre 1993.
- La legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), è stata pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 1995. Il testo dei commi 29, 30 e 31 dell'art. 2 è il seguente:
"29. All'art. 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250, dopo le parole, ''comma 8'', sono inserite le seguenti ''e al comma 11, limitatamente alle imprese indicate nel presente periodo, con esclusione dell'applicazione dell'art. 2, comma 1, della legge 14 agosto 1991, n. 278,''. Al medesimo art. 3, comma 2, della citata legge n. 250 del 1990, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le cooperative di giornalisti editrici di quotidiani di cui al presente comma la testata deve essere editata da almeno tre annì'. L'ammontare dei contributi previsti dai commi 8, 10 e 11 dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e dall'art. 4, comma 2, della stessa legge, non può comunque superare il 50 per cento dei costi presi a base del calcolo dei contributi stessi.
30. Al comma 2 dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, dopo le parole ''Trentino-Alto Adigè', sono aggiunte le seguenti: ''e ai giornali quotiani italiani editi e diffusi all'esterò'. Ai fini dell'applicazione dell'art. 3, comma 8, lettera a), della legge 7 agosto 1990, n. 250, il comma 2 dello stesso art. 3 della medesima legge n. 250 del 1990, deve essere interpretato nel senso che per imprese editrici di quotidiani costituite come cooperative giornalistiche, devono intendersi anche le imprese, costituite in tale forma, editrici di agenzie di stampa quotidiane che trasmettano tramite canali in concessione esclusiva dell'Ente poste italiane.
31. All'art. 2, comma 1, della legge 15 novembre 1993, n. 466, dopo le parole: ''31 dicembre 1980'' sono inserite le seguenti: ''ed alle cooperative di giornalistì'".
- La legge 23 dicembre 1996, n. 650 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva. Interventi per il riordino della RAI S.p.a., nel settore dell'editoria e dello spettacolo, per l'emittenza televisiva e sonora in ambito locale nonché per le trasmissioni televisive in forma codificata), è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 1996. Il testo dei commi 35, 36, 37, 38, 39 e 40 dell'art. 1 è il seguente:
"35. L'alinea del comma 10 dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, già sostituito dall'art. 1, comma 2, della legge 14 agosto 1991, n. 278, è sostituito dal seguente:
'' 10. Alle imprese editrici di quotidiani o periodici che, oltre che attraverso esplicita menzione riportata in testata, risultino essere organi o giornali di forze politiche che abbiano complessivamente almeno due rappresentanti eletti nelle Camere, ovvero uno nelle Camere e uno nel Parlamento europeo, nell'anno di riferimento dei contributi a decorrere dall'inizio della XI legislatura, a condizione che abbiano presentato domanda entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento dei contributi, nei limiti delle disponibilità dello stanziamento del rispettivo capitolo di bilancio, è corrisposto:''.
36. Dopo il comma 11 dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, è inserito il seguente:
''11-bis. Ai fini dell'applicazione dei commi 10 e 11, il requisito della rappresentanza parlamentare della forza politica, la cui impresa editrice dell'organo o giornale aspiri alla concessione dei contributi di cui ai predetti commi, è soddisfatto, in assenza di specifico collegamento elettorale, anche da una dichiarazione di appartenenza e rappresentanza di tale forza politica da parte dei parlamentari interessati, certificata dalla Camera di cui sono componenti.''.
37. Dopo il comma 11 -bis dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, è inserito il seguente:
''11-ter. A decorrere dall'anno 1991 sono abrogati gli ultimi due periodi del comma 5. Dal medesimo anno i contributi previsti dal comma 2 sono concessi a condizione che non fruiscano dei contributi previsti dal predetto comma le imprese collegate con l'impresa richiedente, o controllate da essa, o che la controllano, o che siano controllate dalle stesse imprese, o dagli stessi soggetti che la controllano.''.
38. All'art. 2, comma 32, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è soppresso l'ultimo periodo.
39. All'art. 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il periodo: ''Le imprese di cui al presente comma devono essere costituite da almeno tre anni ovvero editare testate diffuse da almeno cinque anni.'' è sostituito dal seguente: ''Le imprese di cui al presente comma devono essere costituite da almeno tre anni e devono avere editato e diffuso con la stessa periodicità la testata per la quale richiedono la corresponsione dei contributi da almeno cinque anni, ridotti a tre per le cooperative giornalistiche editrici di quotidiani.'';
b) l'ultimo periodo è soppresso.
40. Alle imprese di cui all'art. 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, che abbiano maturato i requisiti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, continua ad applicarsi quanto disposto dall'art. 3, comma 2, della medesima legge 7 agosto 1990, n. 250".
Nota all'art. 1:
- Per il testo della legge 7 agosto 1990, n. 250, si veda in nota alle premesse.