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DECRETO LEGISLATIVO 15 dicembre 1998, n. 506

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1973, n. 690, in materia di tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare.

note: Entrata in vigore del decreto: 20-02-1999
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Testo in vigore dal: 20-2-1999
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670,  che   approva  il   testo  unico  delle   leggi  costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
  Visto il decreto  del Presidente della Repubblica  1 novembre 1973,
n. 690;
  Sentita  la  commissione  paritetica  per le  norme  di  attuazione
prevista  dall'articolo  107, comma  primo,  del  citato decreto  del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
  Vista la  deliberazione del Consiglio dei  Ministri, adottata nella
riunione del 19 novembre 1998;
  Sulla  proposta del  Presidente del  Consiglio dei  Ministri e  del
Ministro per gli  affari regionali, di concerto con i  Ministri per i
beni e le attivita' culturali, dell'interno, del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica e delle finanze;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
  1. Il primo comma dell'articolo  1 del decreto del Presidente della
Repubblica 1 novembre 1973, n. 690, e sostituito dal seguente:
  "Le attribuzioni degli organi centrali  e periferici dello Stato in
materia di ordinamento, tutela,  vigilanza, conservazione, custodia e
manutenzione  del  patrimonio  storico   artistico  e  popolare  sono
esercitate, per il rispettivo territorio,  dalle province di Trento e
di Bolzano con l'osservanza delle disposizioni contenute nel presente
decreto.".
          Avvertenza:
            Il testo  delle note qui  pubblicato e' redatto ai  sensi
          dell'art.  10,  commi  2   e  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni di legge modificate o  alle    quali  e'
          operato  il    rinvio.  Restano    invariati  il   valore e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            -   L'art.   87,   comma   quinto, della    Costituzione,
          conferisce  al Presidente  della  Repubblica il  potere  di
          promulgare  leggi  e  di emanare i decreti aventi valore di
          leggi e regolamenti.
            -   Il D.P.R.   31 agosto   1972, n.    670,  e'    stato
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 20 novembre
          1972.
            -  Il    D.P.R.  1    novembre 1973,   n. 690   (Norme di
          attuazione dello  statuto    speciale    per    la  regione
          Trentino-Alto    Adige   concernente tutela e conservazione
          del patrimonio storico, artistico e popolare),  e'    stato
          pubblicato    nella  Gazzetta  Ufficiale  n.   296  del  16
          novembre1973.
            -  Il  primo    comma dell'art. 107 del D.P.R. 31  agosto
          1972, n. 670, e' il seguente:
            "Con decreti legislativi  saranno  emanate  le  norme  di
          attuazione del presente  statuto, sentita  una  commissione
          paritetica  composta    di dodici   membri di   cui sei  in
          rappresentanza  dello     Stato,   due      del   consiglio
          provinciale  di  Trento e  due  di quello  di Bolzano.  Tre
          componenti  devono  appartenere   al   gruppo   linguistico
          tedesco".
           Nota all'art. 1:
            -    Il   testo   dell'art.   1   del citato   D.P.R.  n.
          690/1973,   come modificato dal  presente  decreto,  e'  il
          seguente:
            "Art.  1.  -  Le  attribuzioni  degli  organi  centrali e
          periferici dello Stato in  materia di  ordinamento, tutela,
          vigilanza, conservazione,  custodia  e    manutenzione  del
          patrimonio  storico  artistico e popolare sono  esercitate,
          per  il  rispettivo territorio,  dalle province  di  Trento
          e  di Bolzano con l'osservanza delle disposizioni contenute
          nel presente decreto.
            Restano ferme   le attribuzioni   attualmente  esercitate
          dallo  Stato nei  confronti dei  beni indicati  dal decreto
          del Presidente  della Repubblica  20   gennaio   1973,   n.
          48,      esclusi   dalla   competenza provinciale a   norma
          dell'art. 109  del decreto del  Presidente della Repubblica
          31 agosto 1972, n. 670".