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MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 7 settembre 1998, n. 503

Regolamento recante norme in materia di fermo amministrativo di veicoli a motore ed autoscafi, ai sensi dell'articolo 91-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 602, introdotto con l'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.

note: Entrata in vigore del decreto: 17-2-1999
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Testo in vigore dal: 17-2-1999
                      IL MINISTRO DELLE FINANZE
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO
                                  e
                   IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
  Visto l'articolo 91-bis del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre  1973, n.  602, con  il quale  e' stato  disciplinato il
fermo  dei  veicoli a  motore  e  degli  autoscafi non  reperiti  dal
concessionario della riscossione in fase di esecuzione forzata;
  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
  Visto il decreto del Ministro delle finanze 2 ottobre 1992, n. 514;
  Visto, in particolare, l'articolo 91 -bis, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica  29 settembre 1973, n. 602,  con il quale
e'  stata prevista  l'emanazione  di un  decreto  del Ministro  delle
finanze,  di  concerto  con  i Ministri  dell'interno  e  dei  lavori
pubblici, al fine di stabilire le modalita', i termini e le procedure
per l'attuazione di quanto disposto  dallo stesso articolo 91-bis del
decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il parere  del  Consiglio di  Stato, espresso  nell'adunanza
della sezione consultiva per gli atti normativi del 26 gennaio 1998;
  Considerato che  l'esigenza di  estendere anche agli  aeromobili il
divieto  di circolazione  e di  prevedere, con  apposita disposizione
normativa, l'accesso telematico degli  organi di polizia agli archivi
del   pubblico    registro   automobilistico   (PRA)    richiede   un
approfondimento allo stato non  compatibile con l'urgenza di adottare
il regolamento  in esame, per cui  si ritiene che i  suggerimenti del
Consiglio   di  Stato   possano  essere   recepiti  in   un  autonomo
provvedimento;
  Vista la comunicazione al Presidente  del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'articolo 17,  comma 3, della citata legge n.  400 del 1988
effettuata con nota n. 3-3559M in data 11 giugno 1998;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  Ai fini  del presente  regolamento sono  considerati veicoli  a
motore  gli  autoveicoli  e   i  motoveicoli  iscritti  nei  pubblici
registri.
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato  il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            - Si riporta  di seguito il testo dell'art. 91-bis    del
          decreto  del  Presidente   della   Repubblica 29  settembre
          1973,    n.  602,    recante:    "Disposizioni        sulla
          riscossione    delle    imposte  sul   reddito", introdotto
          dal  decreto-legge 31 dicembre  1996, n. 669  (in  Gazzetta
          Ufficiale  - serie generale - n. 305 del 31 dicembre 1996),
          convertito e  modificato  dalla legge  28  febbraio   1997,
          n. 30  (in  Gazzetta Ufficiale  - serie  generale  - n.  50
          del    1   marzo 1997),  recante:  "Disposizioni urgenti in
          materia      tributaria,   finanziaria   e   contabile    a
          completamento  della manovra di finanza pubblica per l'anno
          1997", e ripubblicazione   del testo   coordinato   con  la
          legge di  conversione nella  Gazzetta Ufficiale  n. 93  del
          22 aprile  1997 -  supplemento ordinario n. 86/L:
            "Art.    91-bis  (Fermo    dei    veicoli   a motore   ed
          autoscafi). -  1.  Qualora in sede  di riscossione coattiva
          di crediti   iscritti a ruolo non    sia  possibile,    per
          mancato    reperimento del  bene, eseguire  il pignoramento
          dei veicoli a motore e degli autoscafi  di  proprieta'  del
          contribuente iscritti  nei pubblici registri, la  direzione
          regionale delle entrate ne dispone il fermo.
            2.  Il  provvedimento    di  fermo di cui al comma   1 si
          esegue mediante iscrizione   nei   registri  mobiliari    a
          cura    del concessionario  che provvede, altresi', a darne
          comunicazione al debitore.
            3. Chiunque circoli con veicoli   o autoscafi  sottoposti
          al  fermo e' soggetto alla sanzione prevista dall'art. 214,
          comma 8, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
            4.   Con decreto   del   Ministro   delle  finanze,    di
          concerto  con   i Ministri   dell'interno   e   dei  lavori
          pubblici,  sono  stabiliti  le modalita',  i  termini e  le
          procedure   per l'attuazione    di    quanto  previsto  nel
          presente articolo".
            -  Il    decreto  legislativo  30    aprile 1992, n. 285,
          recante: "Nuovo codice della strada",  e' pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992 - supplemento
          ordinario n. 74.
            -  Il    decreto del Ministro   delle finanze   2 ottobre
          1992,  n. 514, recante: "Regolamento  sulle modalita' e  le
          procedure  concernenti  il  funzionamento  degli uffici del
          pubblico  registro  automobilistico,  la  tenuta      degli
          archivi,     la     conservazione   della    documentazione
          prescritta, la elaborazione e fornitura  dei dati  e  delle
          statistiche  dei    veicoli  iscritti,    la    forma,   il
          contenuto  e  le modalita'  di utilizzo  della  modulistica
          occorrente   per   il funzionamento  degli uffici medesimi,
          nonche' i tempi di attuazione  delle  nuove  procedure,  in
          attuazione    dell'art. 7   della legge  9 luglio  1990, n.
          187", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del  31
          dicembre 1992.
            -  Si  riporta di seguito il testo dell'art. 17, comma 3,
          della  legge  23    agosto    1988,    n.    400,  recante:
          "Disciplina    dell'attivita'    di Governo e   ordinamento
          della Presidenza del  Consiglio dei  Ministri",  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 1988, n. 214:
            "3.  Con   decreto ministeriale  possono essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del  Ministro o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,    quando la   legge
          espressamente conferisca  tale potere.   Tali  regolamenti,
          per  materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
          adottati con  decreti  interministeriali,   ferma  restando
          la  necessita'   di   apposita   autorizzazione   da  parte
          della     legge.     I   regolamenti      ministeriali   ed
          interministeriali   non possono  dettare norme contrarie  a
          quelle dei  regolamenti emanati dal  Governo. Essi  debbono
          essere    comunicati  al    presidente  del Consiglio   dei
          Ministri prima della loro emanazione".