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MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 7 settembre 1998, n. 503

Regolamento recante norme in materia di fermo amministrativo di veicoli a motore ed autoscafi, ai sensi dell'articolo 91-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 602, introdotto con l'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.

note: Entrata in vigore del decreto: 17-2-1999
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Testo in vigore dal:  17-2-1999

IL MINISTRO DELLE FINANZE

di concerto con
IL MINISTRO DELL'INTERNO
e
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
Visto l'articolo 91-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con il quale è stato disciplinato il fermo dei veicoli a motore e degli autoscafi non reperiti dal concessionario della riscossione in fase di esecuzione forzata;
Visto, in particolare, l'articolo 91 -bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con il quale è stata prevista l'emanazione di un decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e dei lavori pubblici, al fine di stabilire le modalità, i termini e le procedure per l'attuazione di quanto disposto dallo stesso articolo 91-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 26 gennaio 1998;
Considerato che l'esigenza di estendere anche agli aeromobili il divieto di circolazione e di prevedere, con apposita disposizione normativa, l'accesso telematico degli organi di polizia agli archivi del pubblico registro automobilistico (PRA) richiede un approfondimento allo stato non compatibile con l'urgenza di adottare il regolamento in esame, per cui si ritiene che i suggerimenti del Consiglio di Stato possano essere recepiti in un autonomo provvedimento;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 effettuata con nota n. 3-3559M in data 11 giugno 1998;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

1. Ai fini del presente regolamento sono considerati veicoli a motore gli autoveicoli e i motoveicoli iscritti nei pubblici registri.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta di seguito il testo dell'art. 91-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante: "Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito", introdotto dal decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 305 del 31 dicembre 1996), convertito e modificato dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 50 del 1 marzo 1997), recante: "Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997", e ripubblicazione del testo coordinato con la legge di conversione nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 1997 - supplemento ordinario n. 86/L:
"Art. 91-bis (Fermo dei veicoli a motore ed autoscafi). - 1. Qualora in sede di riscossione coattiva di crediti iscritti a ruolo non sia possibile, per mancato reperimento del bene, eseguire il pignoramento dei veicoli a motore e degli autoscafi di proprietà del contribuente iscritti nei pubblici registri, la direzione regionale delle entrate ne dispone il fermo.
2. Il provvedimento di fermo di cui al comma 1 si esegue mediante iscrizione nei registri mobiliari a cura del concessionario che provvede, altresì, a darne comunicazione al debitore.
3. Chiunque circoli con veicoli o autoscafi sottoposti al fermo è soggetto alla sanzione prevista dall'art. 214, comma 8, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
4. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e dei lavori pubblici, sono stabiliti le modalità, i termini e le procedure per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo".
- Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante: "Nuovo codice della strada", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992 - supplemento ordinario n. 74.
- Il decreto del Ministro delle finanze 2 ottobre 1992, n. 514, recante: "Regolamento sulle modalità e le procedure concernenti il funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, la tenuta degli archivi, la conservazione della documentazione prescritta, la elaborazione e fornitura dei dati e delle statistiche dei veicoli iscritti, la forma, il contenuto e le modalità di utilizzo della modulistica occorrente per il funzionamento degli uffici medesimi, nonché i tempi di attuazione delle nuove procedure, in attuazione dell'art. 7 della legge 9 luglio 1990, n. 187", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1992.
- Si riporta di seguito il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 1988, n. 214:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".