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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 gennaio 1999, n. 13

Regolamento concernente modalità e criteri di valutazione delle prove degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nella Valle d'Aosta.

note: Entrata in vigore del decreto: 13/02/1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/08/2019)
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Testo in vigore dal: 13-2-1999
al: 5-9-2019
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante  disposizioni  per
la riforma degli esami di Stato conclusivi dei  corsi  di  studio  di
istruzione secondaria superiore, ed in particolare l'articolo 1; 
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi  in  materia  di  istruzione,
approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; 
  Visto l'articolo 21, comma 20-bis, della legge 15  marzo  1997,  n.
59, introdotto dall'articolo 1, comma 22, della legge 16 giugno 1998,
n. 191; 
  Vista la legge della regione Valle d'Aosta 3 novembre 1998, n. 52; 
  Vista la nota, prot. n. 9830 del 12 ottobre 1998, con la  quale  la
regione Valle d'Aosta ha espresso il  proprio  assenso  sul  predetto
regolamento; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 dicembre 1998; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 23 dicembre 1998; 
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; 
                              E m a n a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1. 
                       Oggetto del regolamento 
  1. Il presente regolamento definisce le modalita' e  i  criteri  di
valutazione delle prove dell'esame di Stato conclusivo dei  corsi  di
studio di istruzione secondaria superiore nella regione Valle d'Aosta
ai sensi dell'articolo 21, comma 20-bis, della legge 15  marzo  1997,
n. 59, e  successive  integrazioni,  ivi  compresa  la  quarta  prova
scritta di lingua francese disciplinata  con  la  legge  regionale  3
novembre 1998, n. 52. 
                                  Avvertenza: 
    

             Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato  il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            -   L'art.   87,   comma   quinto,   della   Costituzione
          conferisce    al Presidente della  Repubblica il  potere di
          promulgare  le leggi  e di emanare i decreti aventi  valore
          di legge ed i regolamenti.
            -  Si  riporta  il  testo  dell'art.    1  della legge 10
          dicembre 1997, n.  425 (Disposizioni per la riforma   degli
          esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
          secondaria superiore):
            "Art.  1  (Finalita'  e  disciplina  degli esami di Stato
          conclusivi dei corsi di studio   di  istruzione  secondaria
          superiore). -  1. Gli esami di  Stato conclusivi  dei corsi
          di  studio   di istruzione  secondaria superiore hanno come
          fine l'analisi  e la verifica della preparazione di ciascun
          candidato in relazione agli obiettivi generali e  specifici
          propri  di ciascun  indirizzo di studi; essi si  sostengono
          al termine del  corso di  studi della   scuola   secondaria
          superiore    e, per  gli istituti  professionali e  per gli
          istituti d'arte,  al termine  dei corsi integrativi.
            2.  Il Governo  e' autorizzato  a disciplinare  gli esami
          di Stato conclusivi dei corsi    di  studio  di  istruzione
          secondaria  superiore  e le  materie ad  essi connesse  con
          regolamento  da adottare  ai sensi dell'art.  17, comma  2,
          della legge  23 agosto  1988,  n. 400,  nel rispetto  delle
          norme  generali  di    cui agli articoli   da 2 a   6 della
          presente legge.
            3. Il  regolamento di cui al  comma 2 entra  in    vigore
          con  l'inizio dell'anno   successivo  a   quello  in  corso
          alla   data  della   sua pubblicazione   nella     Gazzetta
          Ufficiale;      esso    detta      anche    le disposizioni
          transitorie:
            a) per  l'applicazione graduale della nuova    disciplina
          degli  esami  di   Stato nei   primi due   anni scolastici,
          anche con  riferinento al valore abilitante dei  titoli  di
          studio;
            b)   per la  predisposizione e  l'invio  alle scuole,  da
          parte   del Ministero della    pubblica  istruzione,  delle
          istruzioni  relative alle caratteristiche della terza prova
          scritta    e    delle    modalita'    relative   alla   sua
          predisposizione".
            - Si riporta il testo dell'art.  17, comma 2, della legge
          23 agosto 1988,   n. 400   (Disciplina   dell'attivita'  di
          Governo  e   ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri):
            "2.     Con   decreto      del      Presidente      della
          Repubblica,      previa deliberazione   del Consiglio   dei
          Ministri,  sentito il  Consiglio di Stato, sono  emanati  i
          regolamenti   per la disciplina  delle materie, non coperte
          da riserva assoluta di legge prevista  dalla  Costituzione,
          per    le quali   le  leggi della  Repubblica, autorizzando
          l'esercizio della  potesta'  regolamentare   del   Governo,
          determinano   le  norme generali regolatrici  della materia
          e dispongono   l'abrogazione delle norme    vigenti,    con
          effetto     dall'entrata     in    vigore    delle    norme
          regolamentari".
            -  Il   decreto  legislativo    16  aprile    1994,    n.
          297,     reca:    "Approvazione  del  testo  unico    delle
          disposizioni   legislative   vigenti   in      materia   di
          istruzione,  relative    alle   scuole di   ogni ordine   e
          grado".
            Si  riporta il  testo dell'art.  21, comma  20-bis, della
          legge 15 marzo 1997, n.  59,  (Delega  al  Governo  per  il
          conferimento  di  funzioni  e  compiti alle regioni ed enti
          locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per
          la semplificazione amministrativa), introdotto dall'art. 1,
          comma 22, della legge  16 giugno 1998, n. 191 (Modifiche ed
          integrazioni  alle  leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio
          1997, n.  127, nonche' norme in materia  di formazione  del
          personale   dipendente  e  di  lavoro  a    distanza  nelle
          pubbliche  amministrazioni.  Disposizioni  in  materia   di
          edilizia scolastica):
            "20-bis.  Con la  stessa legge regionale di cui comma  20
          la regione Valle  d'Aosta stabilisce  tipologia,  modalita'
          di  svolgimento   e di certificazione di  una quarta  prova
          scritta  di lingua  francese, in aggiunta alle  altre prove
          scritte  previste dalla legge  10 dicembre 1997, n.    425.
          Le  modalita'    e i   criteri di valutazione   delle prove
          d'esame    sono    definiti    nell'ambito    dell'apposito
          regolamento  attuativo,    d'intesa con   la regione  Valle
          d'Aosta.  E' abrogato  il comma 5 dell'art. 3  della  legge
          10 dicembre 1997, n. 425.
            -  La    legge regionale della Valle   d'Aosta 3 novembre
          1998,  n. 52, reca:  "Disciplina dello   svolgimento  della
          quarta  prova    scritta di francese agli esami di Stato in
          Valle d'Aosta".
    
                                Note all'art. 1:
            -  Per il  testo  del  comma 20-bis  dell'art.  21  della
          legge  n.  59/1997, v. nelle note alle premesse.
            -  Per il  titolo  della  legge regionale   della   Valle
          d'Aosta  n.  52/1997, v. nelle note alle premesse.