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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 gennaio 1999, n. 13

Regolamento concernente modalità e criteri di valutazione delle prove degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nella Valle d'Aosta.

note: Entrata in vigore del decreto: 13/02/1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/08/2019)
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Testo in vigore dal:  13-2-1999 al: 5-9-2019
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, ed in particolare l'articolo 1;
Visto il testo unico delle leggi in materia di istruzione, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
Vista la legge della regione Valle d'Aosta 3 novembre 1998, n. 52;
Vista la nota, prot. n. 9830 del 12 ottobre 1998, con la quale la regione Valle d'Aosta ha espresso il proprio assenso sul predetto regolamento;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 dicembre 1998;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 1998;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto del regolamento
1. Il presente regolamento definisce le modalità e i criteri di valutazione delle prove dell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nella regione Valle d'Aosta ai sensi dell'articolo 21, comma 20-bis, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive integrazioni, ivi compresa la quarta prova scritta di lingua francese disciplinata con la legge regionale 3 novembre 1998, n. 52.
Avvertenza:


Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto
ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 10 dicembre 1997, n. 425 (Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore):
"Art. 1 (Finalità e disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore). - 1. Gli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore hanno come fine l'analisi e la verifica della preparazione di ciascun candidato in relazione agli obiettivi generali e specifici propri di ciascun indirizzo di studi; essi si sostengono al termine del corso di studi della scuola secondaria superiore e, per gli istituti professionali e per gli istituti d'arte, al termine dei corsi integrativi.
2. Il Governo è autorizzato a disciplinare gli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e le materie ad essi connesse con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto delle norme generali di cui agli articoli da 2 a 6 della presente legge.
3. Il regolamento di cui al comma 2 entra in vigore con l'inizio dell'anno successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale; esso detta anche le disposizioni transitorie:
a) per l'applicazione graduale della nuova disciplina degli esami di Stato nei primi due anni scolastici, anche con riferinento al valore abilitante dei titoli di studio;
b) per la predisposizione e l'invio alle scuole, da parte del Ministero della pubblica istruzione, delle istruzioni relative alle caratteristiche della terza prova scritta e delle modalità relative alla sua predisposizione".
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari".
- Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, reca: "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado".
Si riporta il testo dell'art. 21, comma 20-bis, della legge 15 marzo 1997, n. 59, (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), introdotto dall'art. 1, comma 22, della legge 16 giugno 1998, n. 191 (Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica):
"20-bis. Con la stessa legge regionale di cui comma 20 la regione Valle d'Aosta stabilisce tipologia, modalità di svolgimento e di certificazione di una quarta prova scritta di lingua francese, in aggiunta alle altre prove scritte previste dalla legge 10 dicembre 1997, n. 425.
Le modalità e i criteri di valutazione delle prove d'esame sono definiti nell'ambito dell'apposito regolamento attuativo, d'intesa con la regione Valle d'Aosta. È abrogato il comma 5 dell'art. 3 della legge 10 dicembre 1997, n. 425.
- La legge regionale della Valle d'Aosta 3 novembre 1998, n. 52, reca: "Disciplina dello svolgimento della quarta prova scritta di francese agli esami di Stato in Valle d'Aosta".

Note all'art. 1:
- Per il testo del comma 20-bis dell'art. 21 della legge n. 59/1997, v. nelle note alle premesse.
- Per il titolo della legge regionale della Valle d'Aosta n. 52/1997, v. nelle note alle premesse.