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LEGGE 7 gennaio 1999, n. 2

Disposizioni in materia di minori entrate delle regioni a statuto ordinario a seguito della soppressione dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione (ARIET).

note: Entrata in vigore della legge: 13-1-1999
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Testo in vigore dal: 13-1-1999
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato:
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  La  perdita  di  entrata realizzata  dalle  regioni  a  statuto
ordinario  per  l'anno 1996,  in  conseguenza  della soppressione,  a
decorrere dallo  stesso anno, dell'addizionale  regionale all'imposta
erariale di trascrizione prevista dal decreto legislativo 21 dicembre
1990, n. 398,  per effetto di quanto disposto  dall'articolo 3, comma
48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, non compensata dall'entrata
in libera  disponibilita' di  cui al medesimo  articolo 3,  comma 27,
della legge n.  549 del 1995, e' assunta a  carico del bilancio dello
Stato secondo gli  importi evidenziati nella tabella  A allegata alla
presente legge.
  2. Per l'anno  1997, le minori entrate, realizzate  dalle regioni a
statuto ordinario per effetto delle disposizioni richiamate nel comma
1,   sono  compensate,   in   via  prioritaria,   con  le   eccedenze
eventualmente  realizzate  tra  l'entrata  in  libera  disponibilita'
spettante alle medesime  regioni per lo stesso anno e  la perdita del
gettito derivante dalla soppressione dell'addizionale di cui al comma
1, nonche' con le somme assunte a carico del bilancio dello Stato nei
limiti dell'importo complessivo di L. 237.382.811.365. Tali eccedenze
sono versate dalle regioni interessate  entro dieci giorni dalla data
di entrata  in vigore della  presente legge all'entrata  del bilancio
dello  Stato  per  essere  successivamente  riassegnate  ad  apposito
capitolo  della  spesa  del  bilancio medesimo  per  provvedere  alle
compensazioni  sopra richiamate.  La ripartizione  delle eccedenze  e
delle somme assunte a carico  del bilancio dello Stato e' effettuata,
previo  parere della  Conferenza  permanente per  i  rapporti tra  lo
Stato, le regioni  e le province autonome di Trento  e di Bolzano, in
proporzione alle  minori entrate  registrate in ciascuna  regione nel
1997  rispetto  al  gettito  dell'addizionale  regionale  all'imposta
erariale  di  trascrizione  del  1995.  Con  successiva  disposizione
legislativa saranno previsti trasferimenti compensativi della perdita
di  entrate  realizzata  dalle  regioni  a  statuto  ordinario  negli
esercizi  finanziari   1997  e  successivi,  nonche'   meccanismi  di
finanziamento di natura continuativa diretti ad assicurare a ciascuna
regione l'invarianza del gettito.
  3. Il  quarto periodo del comma  48 dell'articolo 3 della  legge 28
dicembre 1995, n. 549, e' soppresso.
  4. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a
complessive lire 538  miliardi per l'anno 1998,  si provvede mediante
corrispondente  riduzione dello  stanziamento iscritto,  ai fini  del
bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del  tesoro, del bilancio e  della programmazione economica
per  l'anno finanziario  1998,  allo  scopo parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
  5.  Il Ministro  del tesoro,  del bilancio  e della  programmazione
economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio.
  6. La presente legge entra in  vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  La presente legge,  munita del sigillo dello  Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  2,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni di legge modificate.  Restano  invariati
          il  valore  e    l'efficacia  degli  atti  legislativi  qui
          trascritti.
           Note all'art. 1:
            -  Il  decreto   legislativo  21  dicembre   1990,     n.
          398,   reca:   "Istituzione  e disciplina  dell'addizionale
          all'imposta  erariale di trascrizione di cui alla legge  23
          dicembre   1977,   n.   952,  e  successive  modificazioni,
          dell'addizionale regionale  all'imposta di consumo sul  gas
          metano    e   per   le   utenze   esenti,   di   un'imposta
          sostitutiva dell'addizionale, e previsione  della  facolta'
          delle   regioni   a  statuto  ordinario     di    istituire
          un'imposta   regionale  sulla  benzina  per autotrazione".
            -  Si riporta  il testo dell'art. 3, commi 27  e 48 (come
          modificato dalla presente legge),  della legge 28  dicembre
          1995,    n.  549 (Misure di razionalizzazione della finanza
          pubblica).
            "27. Il tributo e' dovuto alle  regioni; una quota del 10
          per cento di esso spetta  alle province. Il  20  per  cento
          del  gettito  derivante dall'applicazione del   tributo, al
          netto della quota  spettante alle province, affluisce    in
          un  apposito   fondo della regione  destinato a favorire la
          minore produzione di rifiuti, le attivita' di  recupero  di
          materie   prime   e   di   energia,   con priorita'  per  i
          soggetti   che realizzano    sistemi    di      smaltimento
          alternativi    alle    discariche,  nonche' a realizzare la
          bonifica  dei  suoli  inquinati,  ivi  comprese   le   aree
          industriali   dismesse, il  recupero  delle  aree degradate
          per l'avvio ed il finanziamento delle    agenzie  regionali
          per  l'ambiente  e la istituzione e manutenzione delle aree
          naturali protette. L'impiego delle   risorse  e'   disposto
          dalla   regione,  nell'ambito    delle  destinazioni  sopra
          indicate,  con    propria  deliberazione,  ad  eccezione di
          quelle derivanti  dalla tassazione dei fanghi di    risulta
          che  sono  destinate ad   investimenti di   tipo ambientale
          riferibili  ai rifiuti del settore produttivo  soggetto  al
          predetto tributo".
            "48.   A  decorrere  dal  1 gennaio  1996,  l'addizionale
          regionale all'imposta erariale di trascrizione prevista dal
          decreto  legislativo  21  dicembre  1990,  n.     398,   e'
          sostituita    dall'addizionale    provinciale   all'imposta
          erariale  di    trascrizione,  con    applicazione    delle
          disposizioni  contenute  nel    capo I del citato   decreto
          legislativo  n.    398  del  1990  e   dell'art.   10   del
          decreto-legge  29  aprile  1994,  n.  260,  convertito, con
          modificazioni, dalla legge   27  giugno  1994,  n.  413.  I
          poteri    e   le   competenze   spettanti in  materia  alle
          regioni  sono trasferiti   alle   province.   L'addizionale
          si applica  in  tutto  il territorio nazionale.  Qualora la
          perdita    di  entrata per   le regioni non sia  compensata
          dall'entrata in   libera disponibilita' di   cui  al  comma
          27,  si   provvedera' con  contestuale aumento  delle quote
          del fondo  perequativo  di  cui  al  comma 2  del  presente
          articolo,   e  contestuale  proporzionale  riduzione  delle
          stesse  quote  per le regioni che presentino una  eccedenza
          di entrata. Il  gettito derivante dalla applicazione  della
          addizionale      provinciale    sulle     formalita'     di
          iscrizione,    trascrizione e  annotazione, fermo  restando
          l'ammontare dell'imposta   statuito  nella   provincia   di
          presentazione    delle formalita'  stesse,  e'  versato   a
          cura  del  concessionario  alla provincia  di     residenza
          dell'acquirente,    anche   con    riserva   di proprieta',
          del   locatario     con   facolta'     di    compera      o
          dell'usufruttuario  del  veicolo  ovvero  alla provincia di
          residenza del proprietario scaturente dalle formalita',  in
          tutti gli altri casi".
   Data a Roma, addi' 7 gennaio 1999
                              SCALFARO
                                   D'Alema,  Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
                                   Ciampi, Ministro  del tesoro,  del
                                  bilancio e  della programmazione
                                    economica
Visto, il Guardasigilli: Diliberto