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DECRETO LEGISLATIVO 3 novembre 1998, n. 455

Norme di adeguamento alle prescrizioni dell'atto di revisione del 1991 della convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali.

note: Entrata in vigore del decreto: 30/3/1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/03/2005)
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Testo in vigore dal:  30-3-1999 al: 18-3-2005
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 3 della legge 23 marzo 1998, n. 110, recante ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali, adottata a Parigi il 2 dicembre 1961 e riveduta a Ginevra il 10 novembre 1972, il 23 ottobre 1978 ed il 19 marzo 1991;
Vista la legge 14 ottobre 1985, n. 620, recante ratifica ed esecuzione dell'atto di revisione della convenzione internazionale del 2 dicembre 1961 per la protezione dei ritrovati vegetali, riveduta il 10 novembre 1972, firmato a Ginevra il 23 ottobre 1978;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri per le politiche agricole, degli affari esteri, delle finanze e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Diritto di costitutore
1. Il diritto su una nuova varietà vegetale è conferito mediante una privativa concessa in conformità al presente decreto.
2. Sono applicabili alle nuove varietà vegetali le norme contenute negli articoli da 2584 a 2591 del codice civile, nonché nel regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive integrazioni e modificazioni, e nel regolamento approvato con regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244, e successive integrazioni e modificazioni, purché non contrastino con le disposizioni del presente decreto.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificata o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- L'art. 3 della legge n. 110/1998 prevede i seguenti principi e criteri direttivi:
" a) scegliere il tipo di protezione: individuare il costitutore ed il relativo contenuto; prevedere le eccezioni obbligatorie, le limitazioni, l'esaurimento e le forme di tutela provvisoria nonché la durata della tutela, che dovrà essere articolata a seconda dei generi e delle specie;
b) provvedere alla definizione di costitutore e di varietà;
c) determinare la possibilità di sciegliere liberamente lo Stato in cui effettuare il primo deposito della domanda ed il riconoscimento della priorità derivante da precedente deposito in uno degli Stati aderenti all'Unione per la protezione dei ritrovati vegetali (UPOV - Union pour la protection des obtentions vegetales), determinando la documentazione necessaria;
d) prevedere il termine entro il quale la tutela sarà estesa a tutti i generi e le specie;
e) definire la ipotesi di nullità e determinare le condizioni di decadenza;
f) prevedere tariffe per gli esami ed i controlli tecnici;
g) prevedere la revisione dell'art. 9 del titolo IV della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, approvata con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, in modo che la tariffa risulti distinta tra periodo di protezione provvisoria e periodi di concessione della privativa".
- La legge n. 620/1985 è pubblicata nel supplemento ordinario nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 12 novembre 1985.
- Il decreto del Presidente della Repubblica n. 391/1994 reca: "Regolamento recante disciplina del procedimento di concessione di brevetto di nuova varietà vegetale".
Note all'art. 1:
- Il testo degli articoli da 2584 a 2591 del codice civile è il seguente:
"Art. 2584 (Diritto di esclusività). - Chi ha ottenuto un brevetto per un'invenzione industriale ha il diritto esclusivo di attuare l'invenzione e di disporne entro i limiti e alle condizioni stabilite dalla legge.
Il diritto si estende anche al commercio del prodotto a cui l'invenzione si riferisce".
"Art. 2585 (Oggetto del brevetto). - Possono costituire oggetto di brevetto le nuove invenzioni atte ad avere un'applicazione industriale, quali un metodo o un processo di lavorazione industriale, una
macchina, uno strumento, un utensile o un dispositivo meccanico, un prodotto o un risultato industriale e l'applicazione tecnica di un principio scientifico, purché essa dia immediati risultati industriali.
In quest'ultimo caso il brevetto è limitato ai soli risultati indicati dall'inventore".
"Art. 2586 (Brevetto per nuovi metodi o processi di fabbricazione). - Il brevetto concernente un nuovo metodo o processo di fabbricazione industriale ne attribuisce al titolare l'uso esclusivo".
"Art. 2587 (Brevetto dipendente da brevetto altrui). - Il brevetto per invenzione industriale, la cui attuazione implica quella di invenzioni protette da precedenti brevetti per invenzioni industriali ancora in vigore, non pregiudica i diritti dei titolari di quest'ultimi, e non può essere attuato né utilizzato senza il consenso di essi.
Sono salve le disposizioni delle leggi speciali".
"Art. 2588 (Soggetti del diritto). - Il diritto di brevetto spetta all'autore dell'invenzione e ai suoi aventi causa".
Art. 2589 (Trasferibilità). - I diritti nascenti dalle invenzioni industriali, tranne il diritto di esserne riconosciuto autore, sono trasferibili".
"Art. 2590 (Invenzione del prestatore di lavoro). - Il prestatore di lavoro ha diritto di essere riconosciuto autore dell'invenzione fatta nello svolgimento del rapporto di lavoro.
I diritti e gli obblighi delle parti relativi all'invenzione sono regolati dalle leggi speciali".
"Art. 2591 (Rinvio alle leggi speciali). - Le condizioni e le modalità per la concessione del brevetto, l'esercizio dei diritti che ne derivano e la loro durata sono regolati dalle leggi speciali".
- Il regio decreto n. 1127/1939, reca: "Testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali".
- Il regio decreto n. 244/1940, reca: "Testo delle disposizioni regolamentari in materia di brevetti per invenzioni industriali".