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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1998, n. 445

Regolamento recante norme per la semplificazione amministrativa nel settore della pesca.

note: Entrata in vigore del decreto: 7-1-1999
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vigente al 29/04/2024
Testo in vigore dal: 7-1-1999
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto il codice  della navigazione, approvato con  regio decreto 30
marzo 1942, n. 327;
  Visti gli articoli 332, 354 e  380 del decreto del Presidente della
Repubblica  15  febbraio  1952,   n.  328,  recante  regolamento  per
l'esecuzione del codice della navigazione;
  Visti  gli  articoli 21  e  47  del  decreto del  Presidente  della
Repubblica  8 novembre  1991, n.  435,  recante norme  in materia  di
sicurezza della navigazione;
  Visto  l'articolo   10  del  decreto  del   Ministro  della  marina
mercantile  in data  22  giugno  1982, recante  norme  in materia  di
sicurezza delle  navi da  pesca, pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 200 del 22 luglio 1982;
  Udito  il parere  del Consiglio  di Stato,  espresso dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 2 luglio 1998;
  Vista la  deliberazione del Consiglio dei  Ministri, adottata nella
riunione del 13 novembre 1998;
  Sulla proposta del Ministro per  le politiche agricole, di concerto
con il Ministro dei trasporti e della navigazione;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. L'articolo  332 del decreto  del Presidente della  Repubblica 15
febbraio 1952, n. 328, e' sostituito dal seguente:
  "Art.  332 (Visto  sulla  licenza). -  1. Per  le  navi adibite  al
traffico, la licenza deve essere sottoposta, entro il primo trimestre
di ogni anno,  al visto dell'autorita' marittima  mercantile che l'ha
rilasciata,  per la  riconferma della  validita' e  per il  pagamento
delle relative tasse.
  2. Per  le navi  e i  galleggianti adibiti  alla pesca  marittima o
all'acquacoltura, la  licenza di  navigazione e' sottoposta  ogni tre
anni  al visto  della  autorita' marittima  che  l'ha rilasciata,  in
concomitanza con il rinnovo delle annotazioni di sicurezza.".
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai   sensi dell'art. 10, commi   2 e  3,  del  testo  unico
          delle   disposizioni   sulla   promulgazione   delle  leggi
          sull'emanazione     dei  decreti   del   Presidente   della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni di legge modificate o, alle    quali  e'
          operato    il  rinvio.    Restano  invariati  il   valore e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            -  Il  testo  dell'art.  87  della  Costituzione  e'   il
          seguente:
            "Art.  87.  Il    Presidente  della Repubblica e' il Capo
          dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
             Puo' inviare messaggi alle Camere.
            Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima
          riunione.
            Autorizza  la presentazione  alle Camere  dei disegni  di
          legge  di iniziativa del Governo.
            Promulga  le  leggi ed emana  i decreti aventi  valore di
          legge  e i regolamenti.
            Indice il referendum popolare  nei  casi  previsti  dalla
          Costituzione.
            Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello
          Stato.
            Accredita   e   riceve  i    rappresentanti  diplomatici,
          ratifica   i trattati    internazionali,    previa,  quando
          occorra,  l'autorizzazione delle Camere.
            Ha  il comando delle Forze  armate, presiede il Consiglio
          supremo di difesa  costituito secondo  la  legge,  dichiara
          lo  stato di  guerra deliberato dalle Camere.
             Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
             Conferisce le onorificenze della Repubblica".
            -   Il   testo   dell'art.  17 della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina dell'attivita'  di    Governo   e   ordinamento
          della     Presidenza   del Consiglio   dei Ministri),  come
          modificato    dall'art.  74    del  decreto  legislativo  3
          febbraio  1993,  n.    29, e   dall'art. 13 della  legge 15
          marzo 1997, n. 59, e' il seguente:
            "Art.   17 (Regolamenti).   -   1.  Con    decreto    del
          Presidente    della  Repubblica,  previa  deliberazione del
          Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio  di
          Stato  che  deve  pronunziarsi entro novanta giorni   dalla
          richiesta,  possono   essere emanati   i regolamenti    per
          disciplinare:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
            b)   l'attuazione   e   l'integrazione    delle  leggi  e
          dei   decreti legislativi   recanti norme    di  principio,
          esclusi   quelli      relativi  a  materie  riservate  alla
          competenza regionale;
            c) le materie  in cui manchi la  disciplina da  parte  di
          leggi  o  di atti  aventi forza  di legge,  sempre che  non
          si  tratti di  materie comunque riservate alla legge;
            d)   l'organizzazione   ed   il    funzionamento    delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
              e) (soppressa).
            2.     Con      decreto      del    Presidente      della
          Repubblica,      previa deliberazione   del Consiglio   dei
          Ministri,  sentito il  Consiglio di Stato, sono  emanati  i
          regolamenti   per la disciplina  delle materie, non coperte
          da riserva assoluta di legge prevista  dalla  Costituzione,
          per    le quali   le  leggi della  Repubblica, autorizzando
          l'esercizio della  potesta'  regolamentare   del   Governo,
          determinano   le  norme generali regolatrici  della materia
          e dispongono   l'abrogazione delle norme    vigenti,    con
          effetto     dell'entrata     in    vigore    delle    norme
          regolamentari.
            3.    Con decreto   ministeriale possono  essere adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del  Ministro o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,    quando la   legge
          espressamente conferisca  tale potere.   Tali  regolamenti,
          per  materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
          adottati con  decreti  interministeriali,   ferma  restando
          la  necessita'   di   apposita   autorizzazione   da  parte
          della     legge.     I   regolamenti      ministeriali   ed
          interministeriali   non possono  dettare norme contrarie  a
          quelle dei  regolamenti emanati dal  Governo. Essi  debbono
          essere    comunicati  al    Presidente  del Consiglio   dei
          Ministri prima della loro emanazione.
            4. I regolamenti di cui  al  comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,   che   devono    recare
          la      denominazione     di ''regolamento'', sono adottati
          previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti al  visto
          ed  alla registrazione della  Corte dei  conti e pubblicati
          nella Gazzetta Ufficiale.
            4.-bis L'organizzazione e la  disciplina degli uffici dei
          Ministeri sono determinate,   con regolamenti emanati    ai
          sensi  del comma   2, su proposta  del  Ministro competente
          d'intesa  con  il Presidente  del Consiglio dei Ministri  e
          con  il  Ministro  del  tesoro,  nel  rispetto dei principi
          posti dal  decreto legislativo  3 febbraio  1993, n.  29, e
          successive   modificazioni, con    i    contenuti  e    con
          l'osservanza  dei criteri che seguono:
            a)  riordino degli  uffici di diretta collaborazione  con
          i Ministri ed  i   Sottosegretari di   Stato,    stabilendo
          che  tali   uffici   hanno esclusive competenze di supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione;
            b) individuazione  degli uffici  di livello  dirigenziale
          generale,     centrali    e         periferici,    mediante
          diversificazione tra  strutture con funzioni finali  e  con
          funzioni    strumentali  e loro organizzazione per funzioni
          omogenee  e secondo  criteri di flessibilita'    eliminando
          le duplicazioni funzionali;
            c)     previsione     di      strumenti    di    verifica
          periodica dell'organizzazione e dei risultati;
            d) indicazione e revisione  periodica  della  consistenza
          delle piante organiche;
            e)  previsione    di decreti ministeriali di   natura non
          regolamentare per la definizione dei  compiti delle  unita'
          dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali
          generali".
            - Il testo degli articoli 332, 354 e 380 del decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  15  febbraio  1952, n.  328,
          ora  sostituiti  dal presente decreto, era il seguente:
            "Art. 332 (Visto  annuale sulla licenza). - La    licenza
          deve  essere sottoposta,   entro  il  primo  trimestre   di
          ogni    anno,    al    visto  dell'autorita'      marittima
          mercantile  che l'ha  rilasciata,  per  la riconferma della
          validita' e per il pagamento delle relative tasse".
            "Art.  354 (Durata  del  ruolo). -  La durata  del  ruolo
          non    puo'  eccedere il periodo di tre anni, dalla data di
          rilascio.
            Allo spirare  di questo   termine gli   uffici  marittimi
          ritirano il ruolo e ne rilasciano uno nuovo.
            Il    ruolo    ritirato    e'    trasmesso   alla   cassa
          nazionale  per  la previdenza marinara, la quale, dopo aver
          provveduto alla decontazione definitiva   dei    contributi
          dovuti,  lo  restituisce  all'ufficio  di conpartimento che
          ne aveva assunto il carico.
            I  ruoli    rilasciati  dall'autorita'  consolare,   dopo
          decontati,   sono   conservati   presso      l'ufficio   di
          compartimento  designato    dal  Ministro  per  la   marina
          mercantile".
            "Art.  380  (Vidimazione delle carte di bordo per le navi
          da pesca da diporto e  addette  a  servizi  locali).  -  La
          presentazione  delle carte e degli altri documenti di bordo
          all'autorita' marittima mercantile per la  vidimazione deve
          essere effettuata   per le   navi  destinate    alla  pesca
          costiera    almeno  una   volta ogni   sei mesi  nonche' in
          caso di avvenimenti     straordinari;   per      le    navi
          destinate   alla   pesca mediterranea, almeno una  volta al
          trimestre, ovvero  quando si siano toccati  o   di  debbano
          toccare   scali   esteri,  nonche' in  caso  di avvenimenti
          straordinari; per  le  navi destinate   alla pesca    fuori
          degli  stretti  si  osservano le disposizioni dell'art. 179
          del codice e dei primi tre commi dell'art. 181 del codice.
            Per le  navi da diporto a   vela di  stazza  lorda    non
          superiore  alle  cinquanta  tonnellate    o  a  propulsione
          meccanica di stazza  lorda non superiore  alle  venticinque
          tonnellate,  la  presentazione  delle carte e degli   altri
          documenti  di  bordo per   la   vidimazione   deve   essere
          compiuta    almeno una   volta all'anno,  ovvero quando  la
          nave  compie viaggi  per  localita' situate   fuori   della
          zona  marittima   in  cui trovasi  il  porto   di  abituale
          ancoraggio    nonche'       in    caso     di   avvenimenti
          straordinari;  per   le altre navi da  diporto si osservano
          le  disposizioni dell'art.  179  del  codice e  dei   primi
          tre  commi dell'art. 181 del codice.
            Per  le  navi  addette  ai servizi locali determinati con
          provvedimento del Ministro per  la  marina  mercantile,  la
          presentazione  delle carte e degli altri documenti di bordo
          deve essere compiuta almeno una volta all'anno e  quando le
          navi stesse compiono  viaggi fuori   dei  limiti  stabiliti
          nel provvedimento stesso".
            -  Il  testo  degli  articoli  21    e 47 del decreto del
          Presidente della  Repubblica  8  novembre  1991,  n.    435
          (Approvazione  del  regolamento  per  la    sicurezza della
          navigazione e  della vita  umana in  mare), come modificati
          nell'articolato del presente decreto, e' il seguente:
            "Art. 21 (Accertamenti per il    rilascio  e  durata  del
          certificato  di  navigabilita').  -   1. Gli   accertamenti
          prescritti dal  secondo comma dell'art.  5  della     legge
          per    il   rilascio    del   certificato  di navigabilita'
          devono  essere eseguiti   dall'ente tecnico,    secondo  le
          norme  dei propri   regolamenti, in occasione della  visita
          iniziale di cui all'art. 23.
            2.   Il certificato   di   navigabilita'  ha    validita'
          quadriennale    e possibilita'  di proroga  di un  anno,  a
          termini  del secondo  comma dell'art.   5   della    legge,
          con    obbligo    di   visite   intermedie   da effettuarsi
          annualmente   secondo    le  modalita'    stabilite     dai
          regolamenti  dell'ente tecnico  il quale ha la  facolta' di
          differirne l'esecuzione  di  non  oltre  tre  mesi.  Per  i
          galleggianti  e  per  le altre unita'  aventi stazza  lorda
          inferiore a  200   tonnellate le   visite  intermedie  sono
          biennali.
            2-bis.  Il certificato di navigabilita'  per le unita' da
          pesca, ove prescritto, ha validita' sessennale  con obbligo
          di visite intermedie triennali   da  effettuare     secondo
          le      modalita'   stabilite     dai regolamenti dell'ente
          tecnico.
            3.  Gli accertamenti  di cui  ai precedenti   commi  sono
          prescritti  anche  per   le navi   di cui   alla lettera a)
          dell'art. 2  del decreto legislativo del  Capo  provvisorio
          dello  Stato  22 gennaio 1947, n. 340, ratificato con legge
          17  aprile  1956,  n.  561,    abilitare  al  trasporto  di
          passeggeri in acque tanquille.
            4.  Il  certificato di  navigabilita' e' rilasciato dalla
          capitaneria di    porto,  su    modello    approvato    dal
          Ministero,    e   ne deve   essere trasmessa copia all'ente
          tecnico".
            "Art. 47 (Durata  dei certificati e delle  annotazioni di
          sicurezza ed  intervalli tra  le   visite   periodiche).  -
          1.   I certificati  di sicurezza  per  navi  a  propulsione
          nucleare  hanno  validita'  non superiore a dodici mesi.
            2. I  certificati di  sicurezza di costruzione  per  navi
          da   carico   hanno  validita'     di  quattro    anni  con
          possibilita'  di proroga  di un anno  da parte    dell'ente
          tecnico    e   con obbligo   di visite   annuali intermedie
          prorogabili di tre mesi.
            3. Le annotazioni  di  sicurezza    hanno  validita'  non
          superiore  a due anni, ad  eccezione delle unita' da  pesca
          per le quali  la validita' non puo' superare i tre anni.
            4.  Gli  altri  certificati   indicati  all'art.  36  del
          presente  regolamento  hanno    la  validita'     stabilita
          dall'art.  6,    penultimo ed ultimo comma, della legge con
          obbligo per le navi da carico di visite intermedie da parte
          dell'ente tecnico  alla scadenza di un  anno  dalla  visita
          periodica    di   rinnovo   del certificato   di  sicurezza
          delle dotazioni   o   di  idoneita',    allo    scopo    di
          accertare  lo   stato   di manutenzione e di  conservazione
          dei mezzi di  salvataggio, dei mezzi di protezione   attiva
          contro    gli incendi, delle   porte stagne  e dei mezzi di
          esaurimento.
            5.  Sulle  scadenze  della  visita   intermedia  di   cui
          al    comma precedente e' ammessa una tolleranza in piu' od
          in meno di tre mesi.
            6.    L'avvenuta  esecuzione    della visita   intermedia
          suddetta  viene annotata sul   certificato di  sicurezza  o
          di  idoneita'  dall'autorita' marittima.  Qualora   l'esito
          della   visita  rilevi    deficienze   o inconvenienti  non
          tollerabili  neppure temporaneamente, l'ente tecnico ne da'
          comunicazione  all'autorita'  marittima  o  consolare  che,
          sentito  l'ente  tecnico  stesso,  adotta  i  provvedimenti
          opportuni.
            7.  Se una  visita  ha luogo  entro   i due   mesi    che
          precedono    la scadenza   del periodo  di validita'  di un
          certificato di   sicurezza  radiotelegrafica    o  di    un
          certificato    di sicurezza   radiotelefonica rilasciato ad
          una nave da carico di stazza lorda uguale o superiore a 300
          tonnellate  ma    inferiore  a  500   tonnellate,      tale
          certificato puo' essere ritirato  e puo'  essere rilasciato
          con  una validita'  fino a dodici mesi dopo la scadenza del
          suddetto periodo".
            -  Il    testo dell'art. 10   del decreto ministeriale 22
          giugno 1982, come modificato nell'articolato  del  presente
          decreto, e' il seguente:
            "Art.    10    (Annotazioni  di    sicurezza).  -   Degli
          accertamenti effettuati nel corso delle  visite    indicate
          all'art.  7,  viene  redatto  processo verbale, in esito al
          quale sono rilasciate le annotazioni di sicurezza.
            In occasione  della visita iniziale, nonche'   di  quelle
          periodiche,  sono    effettuati altresi'   gli accertamenti
          indicati nel   successivo art.   17,    i  cui    risultati
          vengono  inseriti nelle  annotazioni  di sicurezza.
            Le  annotazioni  di  sicurezza   devono essere effettuate
          sulla licenza in modo da  comprovare a  quali  prescrizioni
          del  presente  regolamento  e' soggetta la nave e con quali
          eventuali limitazioni.
            Le annotazioni   di  sicurezza    hanno  validita'    non
          superiore  a tre anni dalla data del rilascio".