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DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 1998, n. 432

Attuazione delle direttive 93/118/CE e 96/43/CE che modificano e codificano la direttiva 85/73/CEE in materia di finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari degli animali vivi e di taluni prodotti di origine animale.

note: Entrata in vigore del decreto: 31-12-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/12/2008)
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Testo in vigore dal:  31-12-1998 al: 11-12-2008
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, ed in particolare l'articolo 35;
Vista la direttiva 93/118/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1993, che modifica la direttiva 85/73/CEE, relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche e delle carni di volatili da cortile;
Viste le direttive 94/64/CE, 95/24/CE e 96/17/CE, che modificano l'allegato della direttiva 85/73/CEE;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 6 agosto 1998;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 novembre 1998;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro di grazia e giustizia, con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il Ministro per le politiche agricole e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1. Per le spese relative alle ispezioni ed ai controlli veterinari dei prodotti di cui all'allegato A compresi i controlli intesi ad assicurare la protezione animale nei macelli, è dovuto, secondo le modalità ivi indicate, il contributo stabilito nello stesso allegato.
2. Per le spese relative alle ispezioni ed ai controlli veterinari degli animali vivi e dei prodotti di origine animale di cui all'allegato B è dovuto, secondo le modalità ivi indicate, il contributo stabilito nello stesso allegato.
3. Per le spese relative alle ispezioni ed ai controlli veterinari degli animali vivi di cui all'allegato C, capitolo II, è dovuto, secondo le modalità ivi indicate, il contributo stabilito nello stesso allegato; il Ministro della sanità, con proprio decreto, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, provvede a dare conforme attuazione a quanto stabilito in sede comunitaria ai sensi dell'allegato C, capitolo I.
4. Per le spese relative alle ispezioni ed ai controlli veterinari su animali vivi, compresi i ratiti e i prodotti di origine animale che non rientrano nei commi 1, 2 e 3 il contributo è stabilito, con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il Ministero per le politiche agricole e sentita la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tenendo conto degli oneri salariali e sociali relativi al personale del servizio di ispezione e delle spese amministrative connesse all'esecuzione dei controlli e delle ispezioni.
5. È vietata qualsiasi restituzione diretta o indiretta dei contributi previsti in applicazione del presente decreto.
6. I contributi di cui ai commi 1, 2 e 3 sostituiscono qualsiasi altra tassa o contributo sanitario previsto per le ispezioni ed i controlli di cui ai medesimi commi 1, 2 e 3 e la loro certificazione; è fatta salva la possibilità di stabilire, con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, uno specifico contributo per la lotta contro le epizoozie e le malattie enzootiche.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985 n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione dei principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La legge 24 aprile 1998, n. 128, reca: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. (Legge comunitaria 1995-1997)".
- La legge 6 febbraio 1996, n. 52, reca: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994". L'art. 35 della suddetta legge così recita:
"Art. 35 (Controlli veterinari: criteri di delega). - 1. L'attuazione della direttiva 93/118/CE del Consiglio sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) garantire il funzionamento del sistema dei controlli veterinari assicurando che i contributi riscossi coprano i costi effettivamente sostenuti per l'attuazione dei controlli e delle ispezioni e utilizzando gli stessi per il potenziamento dei controlli medesimi;
b) evitare qualsiasi forma di doppia imposizione, salva la possibilità di riscuotere un contributo per la lotta contro le epizoozie individuandone l'entità da vincolare alla attuazione dei programmi di epidemiosorveglianza ed eradicazione delle malattie;
c) individuare i soggetti obbligati ai versamenti dei contributi comunitari;
d) evitare qualsiasi restituzione diretta o indiretta dei contributi previsti, garantendo un normale regime di concorrenza;
e) prevedere criteri di adeguamento periodico dei livelli contributivi ai costi effettivi".
- La direttiva 93/118/CE è pubblicata in G.U.C.E. legge 340 del 3l dicembre 1993.
- La direttiva 85/73/CEE è pubblicata in G.U.C.E. legge 32 del 5 febbraio 1985.
- La direttiva 94/64/CE è pubblicata in G.U.C.E. legge 368 del 31 dicembre 1994.
- La direttiva 95/24/CE è pubblicata in G.U.C.E. legge 243 dell'11 ottobre 1995.
- La direttiva 96/17/CE è pubblicata in G.U.C.E. legge 78 del 28 marzo 1996.
- La direttiva 96/43/CE è pubblicata in G.U.C.E. legge 162 del 1 luglio 1996.