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MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 3 settembre 1998, n. 370

Regolamento recante norme concernenti le modalità di prestazione della garanzia finanziaria per il trasporto transfrontaliero di rifiuti.

note: Entrata in vigore del decreto: 10-11-1998
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Testo in vigore dal: 10-11-1998
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
                           di concerto con
i  Ministri  dell'industria, del  commercio e dell'artigianato, della
   sanita',  del  tesoro,  del  bilancio    e  della   programmazione
   economica e dei trasporti e della navigazione
  Visto il  regolamento CEE  n. 259/93 del  Consiglio del  1 febbraio
1993 per la disciplina delle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti;
  Visto  il regolamento  CE n.  120/97 del  Consiglio del  20 gennaio
1997, che ha modificato il regolamento CEE n. 259/93;
  Considerato che  ai sensi dell'articolo  27 del regolamento  CEE n.
259/93  tutte  le  spedizioni  di   rifiuti  comprese  nel  campo  di
applicazione del  regolamento medesimo  sono soggette al  deposito di
una garanzia finanziaria  che copra le spese di  trasporto nonche' le
spese di smaltimento o di recupero;
  Tenuto conto  che la predetta  garanzia copre  anche i casi  di cui
agli articoli 25 e 26 del predetto regolamento CEE n. 259/93;
  Visto  il  decreto legislativo  5  febbraio  1997, n  22,  recante:
"Attuazione delle  direttive 91/156/CEE sui rifiuti,  91/689/ CEE sui
rifiuti  pericolosi e  94/64/CE  sugli imballaggi  e  sui rifiuti  di
imballaggio";
  Visto,  in particolare,  l'articolo  16 del  decreto legislativo  5
febbraio 1997, n. 22;
  Sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
  Visto l'articolo  17, commi 3  e 4 della  legge 23 agosto  1988, n.
400;
  Udito  il parere  del  Consiglio di  Stato  espresso dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 gennaio 1998;
  Vista la comunicazione al Presidente  del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'articolo 17,  comma 3, della citata legge n.  400 del 1988
del 21 luglio 1998, n. prot. UL/98/13944.
                              A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                               Garanzie
  1. Le spedizioni di rifiuti  comprese nel campo di applicazione del
regolamento CEE  n. 259/93 e successive  modificazioni sono garantite
da fidejussione rilasciata  a favore dello Stato  italiano da aziende
di  credito o  da imprese  debitamente autorizzate  all'esercizio del
ramo cauzioni, a norma dell'articolo 1,  lettere b) e c), della legge
10 giugno 1982, n. 348.
  2. La fidejussione  di cui al comma 1 e'  prestata dal notificatore
secondo  gli  schemi contrattuali  e  per  gli  importi di  cui  agli
allegati 1,  2 e 3,  e garantisce le  spese di trasporto,  compresi i
casi di  cui agli  articoli 25  e 26 del  regolamento n.  CEE 259/93,
nonche' le spese  di smaltimento o di recupero e  gli eventuali costi
per la bonifica dei siti inquinati connessi alle predette operazioni,
sostenute dalle autorita' competenti  di spedizione o di destinazione
e dallo Stato ai sensi del regolamento medesimo.
  3.  Ciascun  trasporto  e' corredato  dall'apposito  bollettino  di
accompagnamento in originale oppure, nel  caso in cui la notifica sia
relativa  a  piu'  trasporti,  dalla copia  del  bollettino  medesimo
timbrato  e   firmato  in  originale  dall'autorita'   competente  di
spedizione.
  4. Il  certificato di avvenuto  smaltimento o recupero  dei rifiuti
importati  in   Italia  e'  trasmesso  all'autorita'   competente  di
spedizione per  il tramite dell'autorita' competente  di destinazione
entro i termini previsti dal regolamento CEE n. 259/93.
  5. La  regione o provincia  autonoma di partenza del  trasporto dei
rifiuti, in qualita' di  autorita' competente di spedizione, verifica
la corrispondenza della  garanzia prestata ai sensi del  comma 2 agli
schemi contrattuali e agli importi di cui  agli allegati 1, 2, e 3, e
svolge le relative attivita' di sorveglianza.
  6.  Le garanzie  finanziarie gia'  presentate in  conformita' delle
disposizioni  vigenti alla  data di  entrata in  vigore del  presente
decreto continuano  ad essere istruite, accettate  e liberate secondo
le  disposizioni  medesime.  Ai   predetti  fini  si  intendono  gia'
presentate  le  garanzie  fidejussorie  la cui  data  di  spedizione,
risultante dal timbro  postale, o di consegna,  risultante dal numero
di  protocollo in  entrata, sia  anteriore  alla data  di entrata  in
vigore del presente decreto.
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato  il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
            Note alle premesse:
            - Il regolamento  CEE  n.  259/93  del  Consiglio  del  1
          febbraio  1993  e'  pubblicato in GUCE n. 30 del 6 febbraio
          1993.
            - Il regolamento CE n.  120/97    del  Consiglio  del  20
          gennaio  1997  e'  pubblicato  in GUCE n. 22 del 24 gennaio
          1997.
            - Gli articoli 25 e 26 del   citato  regolamento  CEE  n.
          259/93 sono i seguenti:
            "Articolo  25.   - 1. Quando  una spedizione di  rifiuti,
          autorizzata dalle   autorita'    competenti    interessate,
          non     puo'     svolgersi conformemente alle  clausole del
          documento di accompagnamento  o del contratto  di cui  agli
          articoli  3  e 6,  l'autorita' competente   di  spedizione,
          entro    il termine   di  novanta  giorni a  decorrere  dal
          momento  in  cui  ne  e'  informata, vigila   a   che    il
          notificatore  reintroduca   i rifiuti   nella  zona di  sua
          giurisdizione o  altrove all'interno   dello    Stato    di
          spedizione,    a    meno   che  consideri soddisfacente che
          possano  essere  smaltiti  o  recuperati   secondo   metodi
          alternativi ecologicamente corretti.
            2. Nei casi  previsti al paragrafo 1, si deve  effettuare
          una  nuova  notifica.   Gli Stati  membri  di  spedizione e
          gli   Stati membri   di  transito  non  si  oppongono  alla
          reintroduzione   di   tali   rifiuti   qualora  l'autorita'
          competente  di  destinazione ne presenti motivata richiesta
          illustrandone le ragioni.
            3.   L'obbligo del   notificatore    e,  in    subordine,
          l'obbligo    dello Stato   di spedizione   di riprendere  i
          rifiuti    viene  meno    quando  il   destinatario   abbia
          rilasciato il certificato di cui agli articoli 5 e 8".
            "Articolo   26.   -  1.  Costituisce  traffico   illecito
          qualsiasi spedizione di rifiuti:
            a) effettuata  senza che la notifica  sia stata inviata a
          tutte  le  autorita'         competenti         interessate
          conformemente   al   presente regolamento, o
            b)   effettuata    senza  il  consenso  delle   autorita'
          competenti interessate, ai sensi del presente  regolamento,
          o
            c)     effettuata  con    il  consenso   delle  autorita'
          competenti interessate ottenuto   mediante  falsificazioni,
          false  dichiarazioni o frode, o
            d)  non  concretamente  specificata    nel  documento  di
          accompagnamento, o
            e) che comporti   uno  smaltimento  o  un  recupero    in
          violazione delle norme comunitarie o internazionali, o
            f)  contraria alle disposizioni degli articoli 14, 16, 19
          e 21.
            2. Se  di tale traffico   illecito e'  responsabile    il
          notificatore,  l'autorita'    competente,  di    spedizione
          controlla che  i rifiuti  in questione:
            a) siano  ripresi dal   notificatore o,    se  necessario
          dalla stessa autorita' competente, all'interno dello  Stato
          di spedizione, oppure, se cio' risulta impossibile,
            b)    vengano  smaltiti   o   ricuperati   secondo metodi
          ecologicamente corretti,
            entro un   termine di trenta  giorni    a  decorrere  dal
          momento  in cui l'autorita'  competente e'  stata informata
          del  traffico    illecito o entro qualsiasi   altro termine
          eventualmente   fissato      dalle   autorita'   competenti
          interessate.
            In  tal  caso   viene effettuata una nuova notifica.  Gli
          Stati membri di spedizione  e gli Stati membri  di transito
          non si   oppongono alla  reintroduzione      dei    rifiuti
          qualora    l'autorita'      competente   di destinazione ne
          presenti motivata richiesta illustrandone le ragioni.
            3. Se  di tale traffico   illecito e'  responsabile    il
          destinatario,   l'autorita'  competente    di  destinazione
          provvede affinche'  i rifiuti in questione  siano  smaltiti
          con metodi ecologicamente  corretti dal destinatario o,  se
          cio'   risulta   impossibile,      dalla  stessa  autorita'
          competente entro il termine di  trenta giorni  a  decorrere
          dal  momento  in  cui    e'  stata   informata del traffico
          illecito o   entro qualsiasi altro  termine  fissato  dalle
          autorita'   competenti   interessate.  A  tale  scopo  esse
          cooperano,  se necessario, allo smaltimento  o al  ricupero
          dei rifiuti secondo metodi ecologicamente corretti.
            4.  Quando  la responsabilita' del  traffico illecito non
          puo' essere imputata   ne'    al    notificatore    ne'  al
          destinatario,     le     autorita'  competenti  provvedono,
          cooperando,  affinche'  i  rifiuti    in  questione   siano
          smaltiti    o  ricuperati  secondo  metodi   ecologicamente
          corretti.  Tale cooperazione  segue orientamenti  stabiliti
          in   conformita' della procedura prevista all'art. 18 della
          direttiva 75/442/CEE.
            5.  Gli Stati  membri  adottano le   appropriate   misure
          legali  per vietare e punire il traffico illecito".
            -  Il  testo  dell'art.  16  del  decreto  legislativo  5
          febbraio  1997,  n.     22  (Attuazione   delle   direttive
          91/156/CEE  sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti  pericolosi
          e   94/62/CE   sugli  imballaggi    e    sui  rifiuti    di
          imballaggio), e' il seguente:
            "Art.   16    (Spedizioni  transfrontaliere).  -  1.   Le
          spedizioni transfrontaliere dei rifiuti  sono  disciplinate
          dal  regolamento  CEE  n.    259/93  del  Consiglio   del 1
          febbraio 1993, e  successive modifiche ed integrazioni.
            2. Sono fatti salvi,  ai    sensi  dell'articolo  19  del
          regolamento CEE n.  259/93, gli  accordi  in vigore  tra lo
          Stato    della  Citta'   del Vaticano, la Repubblica di San
          Marino e  la  Repubblica  italiana.  Alle  importazioni  di
          rifiuti solidi  urbani e assimilati provenienti dallo Stato
          della Citta' del Vaticano e  dalla Repubblica di San Marino
          non  si  applicano le  disposizioni di cui all'art. 20  del
          regolamento CEE n. 259/93.
            3. Entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore
          del  presente decreto   il   Ministro   dell'ambiente,   di
          concerto  con  i  Ministri dell'industria, del commercio  e
          dell'artigianato, della sanita', del tesoro e dei trasporti
          e     della  navigazione,  nel  rispetto  delle  norme  del
          regolamento CEE n. 259/93 disciplina:
            a) i   criteri per   il calcolo  degli    importi  minimi
          delle  garanzie  finanziarie    da    prestare    per    le
          spedizioni  dei   rifiuti,   di   cui all'articolo  27  del
          regolamento;
            b)   le   spese   amministrative   poste   a  carico  dei
          notificatori  ai  sensi  dell'art.   33,   paragrafo,   del
          regolamento;
            c)  le    specifiche  modalita'  per    il  trasporto dei
          rifiuti prodotti negli Stati di cui al comma 2.
             4. Ai sensi e per gli effetti del regolamento:
            a)  le  autorita'  competenti  di     spedizione   e   di
          destinazione sono le regioni e le province autonome;
            b) l'autorita' di transito e' il Ministero dell'ambiente;
               c) corrispondente e' il Ministero dell'ambiente.
            5.  Le  regioni  e  le    province autonome comunicano le
          informazioni di cui  all'art.  38   del   regolamento   CEE
          n.   259/93  al  Ministero dell'ambiente, per il successivo
          inoltro alla Commissione dell'Unione europea".
            -  Il  testo dell'art.   17, commi 3 e 4, della  legge 23
          agosto 1988, n.    400  (Disciplina    dell'attivita'    di
          Governo   e ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri), e' il segunte:
            "3.  Con   decreto ministeriale  possono essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del  Ministro o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,    quando la   legge
          espressamente conferisca  tale potere.   Tali  regolamenti,
          per  materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
          adottati con  decreti  interministeriali,   ferma  restando
          la  necessita'   di   apposita   autorizzazione   da  parte
          della     legge.     I   regolamenti      ministeriali   ed
          interministeriali   non possono  dettare norme contrarie  a
          quelle dei  regolamenti emanati dal  Governo. Essi  debbono
          essere    comunicati  al    Presidente  del Consiglio   dei
          Ministri prima della loro emanazione.
            4. I regolamenti di cui  al  comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,   che   devono    recare
          la     denominazione     di ''regolamento'' sono   adottati
          previo parere del  Consiglio di Stato, sottoposti al  visto
          ed  alla registrazione della  Corte dei  conti e pubblicati
          nella Gazzetta Ufficiale".
           Nota all'art. 1:
            - L'art.   1 della   legge 10    giugno  1982,    n.  348
          (Costituzione   di   cauzioni  in  polizze  fidejussorie  a
          garanzia di obbligazioni  verso  lo  Stato  ed  altri  enti
          pubblici), e' il seguente:
            "Art.  1.  -    In  tutti i casi   in cui e' prevista  la
          costituzione di una cauzione a favore dello Stato  o  altro
          ente  pubblico,  questa  puo'  essere costituita in uno dei
          seguenti modi:
            a)   da   reale   e   valida     cauzione,    ai    sensi
          dell'art.    54   del regolamento    per  l'amministrazione
          del   patrimonio   e  per   la contabilita'  generale dello
          Stato, approvato  con regio   decreto 23  maggio  1924,  n.
          827, e successive modifiche;
            b)  la  fidejussione  bancaria  rilasciata  da aziende di
          credito di cui all'art.  5  del  regio   decreto-legge   12
          marzo    1936,    n.    375,    e  successive  modifiche ed
          integrazioni;
            c) da   polizza assicurativa rilasciata da    imprese  di
          assicurazione  debitamente  autorizzate   all'esercizio del
          ramo cauzioni  ed operanti nel territorio della  Repubblica
          in  regime  di  liberta'  di  stabilimento o di liberta' di
          prestazione di servizi".