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MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 3 settembre 1998, n. 370

Regolamento recante norme concernenti le modalità di prestazione della garanzia finanziaria per il trasporto transfrontaliero di rifiuti.

note: Entrata in vigore del decreto: 10-11-1998
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Testo in vigore dal:  10-11-1998

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

di concerto con
i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dei trasporti e della navigazione
Visto il regolamento CEE n. 259/93 del Consiglio del 1 febbraio 1993 per la disciplina delle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti;
Considerato che ai sensi dell'articolo 27 del regolamento CEE n. 259/93 tutte le spedizioni di rifiuti comprese nel campo di applicazione del regolamento medesimo sono soggette al deposito di una garanzia finanziaria che copra le spese di trasporto nonché le spese di smaltimento o di recupero;
Tenuto conto che la predetta garanzia copre anche i casi di cui agli articoli 25 e 26 del predetto regolamento CEE n. 259/93;
Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n 22, recante: "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/ CEE sui rifiuti pericolosi e 94/64/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio";
Sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 gennaio 1998;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 del 21 luglio 1998, n. prot. UL/98/13944.

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Garanzie
1. Le spedizioni di rifiuti comprese nel campo di applicazione del regolamento CEE n. 259/93 e successive modificazioni sono garantite da fidejussione rilasciata a favore dello Stato italiano da aziende di credito o da imprese debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni, a norma dell'articolo 1, lettere b) e c), della legge 10 giugno 1982, n. 348.
2. La fidejussione di cui al comma 1 è prestata dal notificatore secondo gli schemi contrattuali e per gli importi di cui agli allegati 1, 2 e 3, e garantisce le spese di trasporto, compresi i casi di cui agli articoli 25 e 26 del regolamento n. CEE 259/93, nonché le spese di smaltimento o di recupero e gli eventuali costi per la bonifica dei siti inquinati connessi alle predette operazioni, sostenute dalle autorità competenti di spedizione o di destinazione e dallo Stato ai sensi del regolamento medesimo.
3. Ciascun trasporto è corredato dall'apposito bollettino di accompagnamento in originale oppure, nel caso in cui la notifica sia relativa a più trasporti, dalla copia del bollettino medesimo timbrato e firmato in originale dall'autorità competente di spedizione.
4. Il certificato di avvenuto smaltimento o recupero dei rifiuti importati in Italia è trasmesso all'autorità competente di spedizione per il tramite dell'autorità competente di destinazione entro i termini previsti dal regolamento CEE n. 259/93.
5. La regione o provincia autonoma di partenza del trasporto dei rifiuti, in qualità di autorità competente di spedizione, verifica la corrispondenza della garanzia prestata ai sensi del comma 2 agli schemi contrattuali e agli importi di cui agli allegati 1, 2, e 3, e svolge le relative attività di sorveglianza.
6. Le garanzie finanziarie già presentate in conformità delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad essere istruite, accettate e liberate secondo le disposizioni medesime. Ai predetti fini si intendono già presentate le garanzie fidejussorie la cui data di spedizione, risultante dal timbro postale, o di consegna, risultante dal numero di protocollo in entrata, sia anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il regolamento CEE n. 259/93 del Consiglio del 1 febbraio 1993 è pubblicato in GUCE n. 30 del 6 febbraio 1993.
- Il regolamento CE n. 120/97 del Consiglio del 20 gennaio 1997 è pubblicato in GUCE n. 22 del 24 gennaio 1997.
- Gli articoli 25 e 26 del citato regolamento CEE n. 259/93 sono i seguenti:
"Articolo 25. - 1. Quando una spedizione di rifiuti, autorizzata dalle autorità competenti interessate, non può svolgersi conformemente alle clausole del documento di accompagnamento o del contratto di cui agli articoli 3 e 6, l'autorità competente di spedizione, entro il termine di novanta giorni a decorrere dal momento in cui ne è informata, vigila a che il notificatore reintroduca i rifiuti nella zona di sua giurisdizione o altrove all'interno dello Stato di spedizione, a meno che consideri soddisfacente che possano essere smaltiti o recuperati secondo metodi alternativi ecologicamente corretti.
2. Nei casi previsti al paragrafo 1, si deve effettuare una nuova notifica. Gli Stati membri di spedizione e gli Stati membri di transito non si oppongono alla reintroduzione di tali rifiuti qualora l'autorità competente di destinazione ne presenti motivata richiesta illustrandone le ragioni.
3. L'obbligo del notificatore e, in subordine, l'obbligo dello Stato di spedizione di riprendere i rifiuti viene meno quando il destinatario abbia rilasciato il certificato di cui agli articoli 5 e 8".
"Articolo 26. - 1. Costituisce traffico illecito qualsiasi spedizione di rifiuti:
a) effettuata senza che la notifica sia stata inviata a tutte le autorità competenti interessate conformemente al presente regolamento, o
b) effettuata senza il consenso delle autorità competenti interessate, ai sensi del presente regolamento, o
c) effettuata con il consenso delle autorità competenti interessate ottenuto mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frode, o
d) non concretamente specificata nel documento di accompagnamento, o
e) che comporti uno smaltimento o un recupero in violazione delle norme comunitarie o internazionali, o
f) contraria alle disposizioni degli articoli 14, 16, 19 e 21.
2. Se di tale traffico illecito è responsabile il notificatore, l'autorità competente, di spedizione controlla che i rifiuti in questione:
a) siano ripresi dal notificatore o, se necessario dalla stessa autorità competente, all'interno dello Stato di spedizione, oppure, se ciò risulta impossibile,
b) vengano smaltiti o ricuperati secondo metodi ecologicamente corretti,
entro un termine di trenta giorni a decorrere dal momento in cui l'autorità competente è stata informata del traffico illecito o entro qualsiasi altro termine eventualmente fissato dalle autorità competenti interessate.
In tal caso viene effettuata una nuova notifica. Gli Stati membri di spedizione e gli Stati membri di transito non si oppongono alla reintroduzione dei rifiuti qualora l'autorità competente di destinazione ne presenti motivata richiesta illustrandone le ragioni.
3. Se di tale traffico illecito è responsabile il destinatario, l'autorità competente di destinazione provvede affinchè i rifiuti in questione siano smaltiti con metodi ecologicamente corretti dal destinatario o, se ciò risulta impossibile, dalla stessa autorità competente entro il termine di trenta giorni a decorrere dal momento in cui è stata informata del traffico illecito o entro qualsiasi altro termine fissato dalle autorità competenti interessate. A tale scopo esse cooperano, se necessario, allo smaltimento o al ricupero dei rifiuti secondo metodi ecologicamente corretti.
4. Quando la responsabilità del traffico illecito non può essere imputata né al notificatore né al destinatario, le autorità competenti provvedono, cooperando, affinchè i rifiuti in questione siano smaltiti o ricuperati secondo metodi ecologicamente corretti. Tale cooperazione segue orientamenti stabiliti in conformità della procedura prevista all'art. 18 della direttiva 75/442/CEE.
5. Gli Stati membri adottano le appropriate misure legali per vietare e punire il traffico illecito".
- Il testo dell'art. 16 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), è il seguente:
"Art. 16 (Spedizioni transfrontaliere). - 1. Le spedizioni transfrontaliere dei rifiuti sono disciplinate dal regolamento CEE n. 259/93 del Consiglio del 1 febbraio 1993, e successive modifiche ed integrazioni.
2. Sono fatti salvi, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento CEE n. 259/93, gli accordi in vigore tra lo Stato della Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino e la Repubblica italiana. Alle importazioni di rifiuti solidi urbani e assimilati provenienti dallo Stato della Città del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino non si applicano le disposizioni di cui all'art. 20 del regolamento CEE n. 259/93.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità, del tesoro e dei trasporti e della navigazione, nel rispetto delle norme del regolamento CEE n. 259/93 disciplina:
a) i criteri per il calcolo degli importi minimi delle garanzie finanziarie da prestare per le spedizioni dei rifiuti, di cui all'articolo 27 del regolamento;
b) le spese amministrative poste a carico dei notificatori ai sensi dell'art. 33, paragrafo, del regolamento;
c) le specifiche modalità per il trasporto dei rifiuti prodotti negli Stati di cui al comma 2.
4. Ai sensi e per gli effetti del regolamento:
a) le autorità competenti di spedizione e di destinazione sono le regioni e le province autonome;
b) l'autorità di transito è il Ministero dell'ambiente;
c) corrispondente è il Ministero dell'ambiente.
5. Le regioni e le province autonome comunicano le informazioni di cui all'art. 38 del regolamento CEE n. 259/93 al Ministero dell'ambiente, per il successivo inoltro alla Commissione dell'Unione europea".
- Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il segunte:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di ''regolamentò' sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".
Nota all'art. 1:
- L'art. 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348 (Costituzione di cauzioni in polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici), è il seguente:
"Art. 1. - In tutti i casi in cui è prevista la costituzione di una cauzione a favore dello Stato o altro ente pubblico, questa può essere costituita in uno dei seguenti modi:
a) da reale e valida cauzione, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modifiche;
b) la fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modifiche ed integrazioni;
c) da polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ed operanti nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi".