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DECRETO LEGISLATIVO 26 agosto 1998, n. 346

Disposizioni di carattere sanzionatorioamministrativo in attuazione del regolamento CE n. 2271/96 del Consiglio del 22 novembre 1996, a norma dell'articolo 8 della legge 24 aprile 1998, n. 128.

note: Entrata in vigore del decreto: 24-10-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/01/2022)
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Testo in vigore dal: 1-2-2022
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 24 aprile 1998, n.  128,  recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle  Comunita'  europee  (legge  comunitaria   1995-1997),   ed   in
particolare l'articolo 8, il quale prevede che il Governo e' delegato
ad  emanare  disposizioni  recanti  sanzioni  amministrative  per  la
violazione di regolamenti comunitari; 
  Visto il regolamento (CE) n. 2271/96 e l'azione comune 96/668 PESC,
del Consiglio del 22 novembre 1996, relativi  alla  protezione  degli
effetti  extraterritoriali   derivanti   dall'applicazione   di   una
normativa adottata da un Paese terzo,  a  dalle  azioni  su  di  essa
basate o da essa derivanti; 
  Visto  il  decreto   legislativo   24   febbraio   1997,   n.   89,
sull'esportazione dei beni a duplice uso; 
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 6 agosto 1998; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro di grazia e  giustizia,  di  concerto  con  i  Ministri  del
commercio con l'estero e degli affari esteri; 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
                           S a n z i o n i 
  1. I soggetti indicati  dall'articolo  11  del  regolamento  CE  n.
2271/96  del  Consiglio  del  22  novembre  1996,  che  omettono   di
comunicare alla Commissione europea, direttamente o  per  il  tramite
del  Ministero   ((degli   affari   esteri   e   della   cooperazione
internazionale)), nei termini e con le modalita' previste dal  citato
regolamento CE n. 2271/96, le informazioni di cui all'articolo 2  del
regolamento medesimo, sono  puniti  con  la  sanzione  amministrativa
pecuniaria da lire quindici milioni a lire novanta milioni. 
  2. I soggetti di cui al comma 1,  i  quali,  senza  avere  ottenuto
l'autorizzazione  della  Commissione  europea,   non   osservano   le
disposizioni di cui all'articolo 5, primo paragrafo, del  regolamento
CE n. 2271/96, sono puniti con la sanzione amministrativa  pecuniaria
da lire trenta milioni a lire centottanta milioni. 
  3. Le sanzioni di cui al presente  articolo  non  sono  applicabili
quando  le  operazioni  contestate  o  gli  accordi   successivamente
intervenuti in relazione  ai  beni  espropriati  siano  stati,  anche
implicitamente, autorizzati dalla Commissione europea. 
  4.  Il  Ministero  ((degli  affari  esteri  e  della   cooperazione
internazionale)), accerta l'osservanza  delle  disposizioni  previste
dagli articoli 2 e 5 del regolamento  CE  n.  2271/96  da  parte  dei
soggetti di cui al comma 1 con le modalita' di  cui  all'articolo  6,
commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n.  89,  ed
irroga le sanzioni previste dal presente articolo. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
   Dato a Roma, addi' 26 agosto 1998 
                               SCALFARO 
                                      Prodi, Presidente del Consiglio 
                                  dei Ministri 
                                          Flick, Ministro di grazia e 
                                  giustizia 
                                     Fantozzi, Ministro del commercio 
                                  con l'estero 
                                          Dini, Ministro degli affari 
                                  esteri 
 Visto, il Guardasigilli: Flick