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LEGGE 6 ottobre 1998, n. 344

Differimento del termine per l'esercizio della delega prevista dalla legge 31 dicembre 1996, n. 676, in materia di trattamento dei dati personali.

note: Entrata in vigore del decreto: 9-10-1998
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Testo in vigore dal: 9-10-1998
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1. I decreti legislativi previsti dagli  articoli 1 e 2 della legge
31 dicembre 1996,  n. 676, e successive modificazioni,  in materia di
trattamento dei dati personali, sono emanati entro il 31 luglio 1999,
sulla  base  dei principi  e  dei  criteri direttivi  indicati  nella
medesima legge.
  2. I  decreti legislativi  di cui  al comma  1 sono  emanati previo
parere  delle commissioni  permanenti del  Senato della  Repubblica e
della  Camera  dei deputati  competenti  per  materia. Il  parere  e'
espresso   entro    trenta   giorni   dalla    richiesta,   indicando
specificamente le eventuali  disposizioni non ritenute corrispondenti
ai  principi  e  ai  criteri   direttivi  contenuti  nella  legge  di
delegazione.
  3.  Il  Governo  procede   comunque  alla  emanazione  dei  decreti
legislativi qualora  il parere non  sia espresso entro  trenta giorni
dalla richiesta.