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LEGGE 3 agosto 1998, n. 299

Finanziamento italiano della PESC (Politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea) relativo all'applicazione dell'articolo J.11, comma 2, del trattato sull'Unione europea.

note: Entrata in vigore della legge: 22-8-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2012)
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Testo in vigore dal:  22-8-1998 al: 31-12-2011
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. È autorizzata la spesa annua di lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000 per l'applicazione dell'articolo J.11, comma 2, ultimo capoverso, del titolo V del trattato sull'Unione europea, ratificato ai sensi della legge 3 novembre 1992, n. 454.
2. Dall'anno 2001 la spesa è determinata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alla quale è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- La legge 3 novembre 1992, n. 454, reca: "Ratifica ed esecuzione del trattato sull'Unione europea con 17 protocolli allegati e con atto finale che contiene 33 dichiarazioni, fatto a Maastricht il 7 febbraio 1992.".
- Il testo dell'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio), come sostituito dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, è il seguente:
"3. La legge finanziaria non può introdurre imposte, tasse e contributi, né può disporre nuove o maggiori spese, oltre a quanto previsto dal presente articolo. Essa contiene:
a)-c) (Omissis);
d) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria;".