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LEGGE 3 agosto 1998, n. 270

Disposizioni urgenti in materia di partecipazione militare italiana a missioni internazionali.

note: Entrata in vigore della legge: 11-8-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  11-8-1998 al: 30-3-1999
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art. 1

1. Il termine previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 13 gennaio 1998, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1998, n. 42, relativo alla presenza di un contingente militare delle Forze armate italiane nei territori della ex Jugoslavia, è prorogato fino al 26 dicembre 1998.
2. Al personale appartenente al contingente di cui al comma 1 si applicano le disposizioni sul trattamento economico previste dal decreto-legge 1 luglio 1996, n. 346, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 428.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- La presente legge riproduce, con indentico titolo e stessa decorrenza, il contenuto del D.L. 30 giugno 1998, n. 200, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 150 del 30 giugno 1998.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 2 del decreto-legge 13 gennaio 1998, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1998, n. 42, recante "Disposizioni urgenti in materia di cooperazione tra Italia e Albania nel settore della difesa, nonché proroga della permanenza di contingenti militari italiani in Bosnia-Erzegovina.
Proroga della partecipazione italiana al gruppo di osservatori temporanei ad Hebron" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 61 del 14 marzo 1998) è il seguente:
"Art. 2. - 1. Il termine del 31 dicembre 1997, stabilito dall'articolo 4-bis del decretolegge 31 gennaio 1997, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1997, n. 72, relativo alla presenza di un contingente militare delle Forze armate italiane nei territori della ex Jugoslavia, è prorogato fino al 29 giugno 1998, fermo quanto previsto dal decreto-legge 1 luglio 1996, n. 346, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 428, anche in materia di trattamento economico. Contro i rischi connessi all'impiego, al personale del contingente si applicano le norme di cui all'art. 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 439".
- Il decreto-legge 1 luglio 1996, n. 346, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996 (Gazzetta Ufficiale 19 agosto 1996, n. 193) reca: "Partecipazione italiana alla missione di pace in Bosnia".
- Le disposizioni sul trattamento economico previste dal citato decreto-legge sono dettate dall'art. 2, il cui testo è il seguente:
"Art. 2. - 1. Al contingente militare partecipante alle operazioni nella "ex" Jugoslavia di cui all'art. 1, è attribuito, in aggiunta allo stipendio o alla paga ed altri assegni a carattere fisso e continuativo e con decorrenza dalla data di entrata nei territori o nelle acque territoriali della "ex" Jugoslavia e fino alla data di uscita dai territori o dalle acque territoriali stesse, e comunque non oltre il 31 dicembre 1996, il trattamento di missione all'estero previsto dalle norme vigenti per la "ex" Jugoslavia con l'indennità di missione ridotta all'ottanta per cento.
2. Al personale militare, non inquadrato nel contingente di cui al comma 1, impiegato a qualsiasi titolo nei territori della "ex" Jugoslavia o nell'area balcanica per operazioni comunque connesse con la crisi jugoslava, è attribuito il trattamento di missione previsto dalle norme vigenti per i servizi isolati all'estero.
3. Al personale della missione di monitoraggio della Comunità europea ed al personale della missione di polizia civile dell'U.E.O. a Mostar, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presene decreto è attribuito, in luogo del trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642. Il trattamento di missione all'estero di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, e successive integrazioni e modificazioni, con l'indennità di missione ridotta all'ottanta per cento od intera a seconda dell'appartenenza o meno al contingente militare di cui al comma 1.
4. Al personale di cui ai commi 1, 2 e 3 viene attribuito il trattamento assicurativo previsto dalla legge 18 maggio 1982, n. 301, ragguagliandosi il massimale assicurativo minimo al trattamento economico del grado di sergente maggiore o gradi corrispondenti.
5. Al personale militare di cui al presente articolo, qualora impossibilitato a prestare servizio perché in stato di prigionia o disperso, continua ad essere attribuito il trattamento economico ed assicurativo di cui ai precedenti commi, nonché lo stipendio e gli altri assegni a carattere fisso e continuativo. Il tempo trascorso in stato di prigionia o quale disperso è computato per intero ai fini del trattamento di pensione e non determina detrazione di anzianità.
6. In caso di decesso del personale militare di cui al presente articolo per causa di servizio, connesso all'espletamento della missione nella "ex" Jugoslavia, si applica l'art. 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308.
In caso di invalidità dello stesso personale per la medesima causa, si applicano le norme in materia di pensione privilegiata ordinaria di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. Tali trattamenti previsti per i casi di decesso e di invalidità si cumulano con quello assicurativo di cui al comma 1, nonché con la speciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla legge 3 giugno 1981, n. 308, e dal regio decreto-legge 13 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni ed integrazioni, nei limiti stabiliti dall'ordinamento vigente".