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LEGGE 3 agosto 1998, n. 269

Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/8/1998. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/07/2018)
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Testo in vigore dal: 11-8-1998
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1. 
                    (Modifiche al codice penale) 
 
  1. In adesione  ai  principi  della  Convenzione  sui  diritti  del
fanciullo, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176,  e
a quanto sancito dalla dichiarazione finale della Conferenza mondiale
di Stoccolma, adottata il 31 agosto 1996,  la  tutela  dei  fanciulli
contro ogni forma di sfruttamento e violenza sessuale a  salvaguardia
del loro sviluppo fisico, psicologico, spirituale, morale e  sociale,
costituisce obiettivo primario perseguito  dall'Italia.  A  tal  fine
nella sezione I del capo III del titolo XII  del  libro  secondo  del
codice penale, dopo l'articolo 600  sono  inseriti  gli  articoli  da
600-bis a 600-septies, introdotti dagli articoli 2, 3, 4, 5,  6  e  7
della presente legge. 
          Avvertenza: 
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Nota all'art. 1: 
            - La legge 27 maggio 1991, n.  176,  reca:  "Ratifica  ed
          esecuzione della convenzione  sui  diritti  del  fanciullo,
          fatto a New York il 20 novembre 1989.".