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LEGGE 24 giugno 1998, n. 206

Norme per le visite di parlamentari alle strutture militari.

note: Entrata in vigore della legge: 17-7-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  17-7-1998 al: 8-10-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Visite dei parlamentari nelle strutture militari
1. I membri del Parlamento possono visitare senza autorizzazione le strutture militari della difesa e ogni altro luogo e zona militare ovvero le installazioni, fisse o mobili, che ospitano corpi, reparti o comunque personale delle Forze armate.
2. Le visite devono essere annunciate con preavviso di almeno ventiquattro ore, inviato al Ministro della difesa. Le aree riservate possono essere visitate previa specifica autorizzazione.
3. Le visite devono svolgersi secondo le modalità definite dal regolamento di cui all'articolo 6, tali comunque da non interferire con la normale attività di servizio e con la funzionalità delle strutture.