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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 maggio 1998, n. 187

Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla concessione ai comuni di contributi per le spese di gestione degli uffici giudiziari, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

note: Entrata in vigore del decreto: 17-8-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/08/2015)
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Testo in vigore dal: 26-4-2014
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59,  allegato  1,
n. 2; 
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la legge 24 aprile 1941, n. 392, e  successive  modificazioni
ed integrazioni; 
  Vista la legge 25 giugno 1956, n. 702; 
  Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26; 
  Visto l'articolo 29 del  decreto-legge  14  aprile  1978,  n.  111,
convertito, con modificazioni, dalla legge 10 giugno 1978, n. 271; 
  Visto l'articolo 28 della legge 24 aprile 1980, n. 146; 
  Visto l'articolo 19 della legge 7 agosto 1982, n. 526; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 19 dicembre 1997; 
  Sentita la conferenza Statocitta'  ed  autonomie  locali  ai  sensi
dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.
281; 
  Acquisito il parere della competente commissione della  Camera  dei
deputati; 
  Essendo decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere
della competente commissione del Senato della Repubblica; 
  Considerato che, ai sensi dell'articolo 20, comma 3, della legge 15
marzo 1997, n. 59, e' scaduto il termine per l'emissione  del  parere
della  competente   commissione   parlamentare   del   Senato   della
Repubblica; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 marzo 1998; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 24 aprile 1998; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto
con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e del tesoro,  del
bilancio e della programmazione economica; 
                              E m a n a 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
                    Determinazione del contributo 
  ((1. Il contributo previsto dall'articolo 2, comma 1,  della  legge
24 aprile 1941, n. 392, e' determinato annualmente  con  decreto  del
Ministro  della  giustizia,  adottato  di  concerto  con  i  Ministri
dell'economia  e  delle  finanze  e  dell'interno,  sulla  base   dei
consuntivi delle spese effettivamente sostenute dai comuni nel  corso
di ciascun anno e in ogni caso a norma degli articoli 2 e 2-bis.)) 
  2. La richiesta di contributo da parte dei  comuni,  unitamente  al
rendiconto delle spese sostenute nell'anno, indirizzata al  Ministero
di grazia e giustizia, e' presentata al presidente della  commissione
di  manutenzione  territorialmente  competente  entro  il  15  aprile
dell'anno successivo. Della presentazione  della  richiesta  e'  data
immediata notizia al presidente della corte di appello. 
  3. La richiesta di cui al comma 2 e' trasmessa al  Ministero  entro
trenta giorni dalla presentazione e, comunque, non oltre il 15 maggio
di ciascun anno, unitamente al  parere  formulato  dalle  commissioni
medesime. Copia della richiesta  e'  trasmessa  al  presidente  della
corte di appello.