stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n. 109

Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

note: Entrata in vigore del decreto: 3-5-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/01/2014)
nascondi
vigente al 28/03/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 8-2-2014
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 5, 76, 87, 117, 118 e 128 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 59, commi 51, 52 e  53  della  legge  27  dicembre
1997, n. 449; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 13 febbraio 1998; 
  Acquisito il parere delle commissioni riunite  Bilancio  e  Finanze
della Camera dei deputati; 
  Acquisito il parere della  commissione  Finanze  del  Senato  della
Repubblica; 
  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 27 marzo 1998; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  dei
Ministri delle finanze, del lavoro e della  previdenza  sociale,  del
tesoro, del bilancio  e  della  programmazione  economica  e  per  la
solidarieta' sociale, di concerto con i Ministri dell'interno e della
sanita'; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1. 
                    Prestazioni sociali agevolate 
 
  1. Fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni  e  dei
servizi  assicurati  a  tutti  dalla  Costituzione  e   dalle   altre
disposizioni  vigenti,  il  presente  decreto   individua,   in   via
sperimentale,  criteri  unificati  di  valutazione  della  situazione
economica di coloro che richiedono prestazioni o  servizi  sociali  o
assistenziali non destinati alla generalita' dei soggetti o  comunque
collegati  nella  misura  o  nel  costo  a   determinate   situazioni
economiche. Ai fini  di  tale  sperimentazione  le  disposizioni  del
presente decreto si applicano alle prestazioni o  servizi  sociali  e
assistenziali, con esclusione della  integrazione  al  minimo,  della
maggiorazione sociale delle pensioni, dell'assegno e  della  pensione
sociale e di ogni  altra  prestazione  previdenziale,  nonche'  della
pensione e assegno  di  invalidita'  civile  e  delle  indennita'  di
accompagnamento e assimilate. In ogni caso, ciascun ente erogatore di
prestazioni sociali agevolate utilizza le modalita' di raccolta delle
informazioni di cui al successivo articolo 4. 
  2. Gli enti erogatori, entro sessanta giorni dalla data di  entrata
in vigore del presente decreto, individuano, secondo le  disposizioni
dei rispettivi ordinamenti, le condizioni  economiche  richieste  per
l'accesso alle prestazioni agevolate, con possibilita'  di  prevedere
criteri differenziati in  base  alle  condizioni  economiche  e  alla
composizione della famiglia, secondo le modalita' di cui all'articolo
3. Gli enti erogatori possono altresi' differire  l'attuazione  della
disciplina non oltre centottanta giorni dall'entrata in vigore  delle
disposizioni del decreto di cui all'articolo 2,  comma  3.  Entro  la
medesima data l'I.N.P.S. predispone  e  rende  operativo  il  sistema
informativo di cui all'articolo 4-bis. 
  3. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro  per
la solidarieta' sociale, il Ministro dell'interno,  il  Ministro  del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed il  Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, sono individuate le  modalita'
attuative, anche con riferimento agli  ambiti  di  applicazione,  del
presente decreto. E' fatto salvo quanto  previsto  dall'articolo  59,
comma 50, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 
  3-bis.  Nell'ambito  della  normativa   vigente   in   materia   di
regolazione dei servizi di  pubblica  utilita',  le  autorita'  e  le
amministrazioni pubbliche competenti possono utilizzare  l'indicatore
della  situazione  economica  equivalente   risultante   al   Sistema
informativo dell'indicatore della  situazione  economica  equivalente
gestito dall'I.N.P.S. ai sensi del presente decreto per la  eventuale
definizione  di  condizioni  agevolate  di  accesso  ai  servizi   di
rispettiva competenza. 
                                                            (4) ((5)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla
L. 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dal D.L. 6 luglio  2012,
n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012,  n.  135,
ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "A far data dai trenta giorni
dall'entrata in vigore delle disposizioni di approvazione  del  nuovo
modello   di   dichiarazione   sostitutiva   unica   concernente   le
informazioni necessarie per la  determinazione  dell'ISEE,  attuative
del decreto di cui al periodo precedente, sono  abrogati  il  decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e il decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 ha  disposto  (con  l'art.  15,
comma 1) che "Ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge  6  dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre
2011, n. 214, a far data dai trenta giorni dall'entrata in vigore del
provvedimento, di cui all'articolo 10, comma 3, di  approvazione  del
nuovo modello  di  dichiarazione  sostitutiva  unica  concernente  le
informazioni  necessarie  per  la  determinazione   dell'ISEE,   sono
abrogati il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e  il  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 7 maggio 1999, n. 221".