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DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 1998, n. 85

Riordino della disciplina concernente il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi, a norma dell'articolo 7, comma 2, della legge 23 dicembre 1997, n. 454.

note: Entrata in vigore del decreto: 24-4-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2000)
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Testo in vigore dal:  24-4-1998 al: 30-12-2000
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 febbraio 1998;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 marzo 1998;
Sulla proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1. A decorrere dal 1 gennaio 2001 sono autorizzate all'esercizio dell'attività di trasportatore su strada per conto di terzi le imprese iscritte all'albo degli autotrasportatori.
2. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, da emanarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono disciplinati i criteri e le modalità di rilascio del certificato d'iscrizione all'albo degli autotrasportatori, nonché i controlli in merito all'uso del certificato stesso.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- La legge 23 dicembre 1997, n. 454, recante "Interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalità" è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1997, n. 303.
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, suplemento ordinario, reca: "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri".