stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 1998, n. 84

Riordino della disciplina per l'accesso alla professione di autotrasportatore di cose per conto di terzi, a norma dell'articolo 7, comma 1, della legge 23 dicembre 1997, n. 454.

note: Entrata in vigore del decreto: 24-4-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/02/2002)
nascondi
Testo in vigore dal: 27-2-2002
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 1. 
                        Oggetto e definizioni 
  1. Con il presente decreto si provvede al riordino della disciplina
per l'accesso alla professione di trasportatore su strada di cose per
conto di terzi da parte delle imprese di cui all'articolo 1, comma 2,
lettere c) ed e), della legge 23 dicembre 1997,  n.  454,  ovvero  da
parte delle aziende speciali o consorzi di cui alla  legge  8  giugno
1990, n. 142. 
  2. Ai sensi del presente decreto si intende per: 
  a) "professione di autotrasportatore di cose per conto  di  terzi",
l'attivita' di un  soggetto  che  esegue,  mediante  autoveicoli,  il
trasporto di merci per conto di terzi; 
  b) "albo", l'albo delle persone fisiche e giuridiche che esercitano
autotrasporto di cose per conto di terzi istituito con legge 6 giugno
1974, n 298; 
  c)  "comitato   centrale",   "comitato   regionale"   e   "comitato
provinciale" gli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 5 della citata
legge n. 298 del 1974. 
                                                            (2) ((3)) 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395  ha  disposto  (con  l'art.  20,
comma 1, lettera b)) che il  presente  provvedimento  e'  abrogato  a
decorrere dalla data di entrata in  vigore  del  regolamento  di  cui
all'articolo 21 del medesimo D.Lgs. e comunque  a  decorrere  dal  1°
luglio 2001. 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (3) 
  - Il D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395, come modificato dal D.Lgs. 28
dicembre 2001, n. 478, ha disposto (con l'art. 20, comma  1,  lettera
b)) l'abrogazione del presente provvedimento a decorrere  dalla  data
di entrata in vigore del  regolamento  di  cui  all'articolo  21  del
medesimo D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395. 
  - Il D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 478,  nel  modificare  l'art.  20,
comma 1 del D.Lgs. 22 dicembre  2000,  n.  395,  ha  conseguentemente
disposto (con l'art. 22, comma 1) che "Le disposizioni  del  presente
decreto hanno efficacia dal giorno della pubblicazione". 
  - Il regolamento di cui all'art. 20, comma 1, alinea del D.Lgs.  22
dicembre 2000, n. 395 e' stato emanato con Decreto 28 aprile 2005, n.
161, pubblicato in G.U. 16/08/2005, n. 189.