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LEGGE 31 marzo 1998, n. 70

Benefici per le vittime della cosiddetta "banda della Uno bianca".

note: Entrata in vigore della legge: 7-4-1998
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Testo in vigore dal: 7-4-1998
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
               Elargizioni alle vittime e ai superstiti
  1. A favore delle vittime e dei superstiti dei delitti commessi dal
gruppo criminale denominato "banda della  Uno bianca" si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 1  e 4 della legge 20 ottobre 1990,
n. 302.
  2. Per  le elargizioni  da corrispondere  ai sensi  del comma  1 si
applicano,  in  quanto  compatibili,  le  disposizioni  di  cui  agli
articoli 7, 8, 10, 11, 13 e 16 della citata legge n. 302 del 1990.
  3. Nei  casi previsti dalla  presente legge gli  interessati devono
presentare domanda entro  il termine di decadenza  di sessanta giorni
dalla data  di entrata in  vigore della legge medesima.  Si prescinde
dalla  domanda,  e  si  procede d'ufficio,  nel  caso  di  dipendente
pubblico vittima del dovere.
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato  il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
           Note all'art. 1:
            - Il testo degli articoli 1 e 4 della  legge  20  ottobre
          1990,   n.  302  (Norme  a    favore  delle    vittime  del
          terrorismo  e    della  criminalita'  organizzata),  e'  il
          seguente:
            "Art.    1     (Casi   di     elargizione).   -    1.   A
          chiunque  subisca un'invalidita' permanente  non  inferiore
          ad  un  quarto  della  capacita' lavorativa, per effetto di
          ferite  o lesioni riportate in conseguenza dello  svolgersi
          nel  territorio  dello  Stato  di  atti  di terrorismo o di
          eversione dell'ordine democratico, a    condizione  che  il
          soggetto  leso  non abbia  concorso alla  commissione degli
          atti medesimi  ovvero di reati a questi connessi  ai  sensi
          dell'art.   12   del   codice   di   procedura  penale,  e'
          corrisposta una elargizione  fino a lire 150   milioni,  in
          proporzione      alla    percentuale      di    invalidita'
          riscontrata,  con riferimento alla capacita' lavorativa, in
          ragione di 1,5 milioni per ogni punto percentuale.
            2.  L'elargizione di  cui   al   comma 1   e'    altresi'
          corrisposta    a chiunque subisca un'invalidita' permanente
          non inferiore ad un quarto della capacita' lavorativa,  per
          effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza  dello
          svolgersi  nel  territorio dello Stato  di fatti delittuosi
          commessi  per  il  perseguimento  delle   finalita'   delle
          associazioni  di cui all'art. 416-bis  del codice penale, a
          condizione che:
            a) il soggetto  leso non abbia concorso alla  commissione
          del  fatto  delittuoso  lesivo ovvero di reati   che con il
          medesimo siano connessi ai sensi dell'art. 12 del codice di
          procedura penale;
            b) il soggetto leso risulti essere, al tempo dell'evento,
          del tutto estraneo ad ambienti e  rapporti  delinquenziali,
          salvo    che   si   dimostri   l'accidentalita'   del   suo
          coinvolgimento passivo nell'azione criminosa lesiva, ovvero
          risulti che il  medesimo, al tempo dell'evento, si era gia'
          dissociato o   comunque estraniato dagli ambienti    e  dai
          rapporti delinquenziali cui partecipava.
            3.  La  medesima  elargizione  e'    corrisposta  anche a
          chiunque subisca un'invalidita'  permanente  non  inferiore
          ad  un  quarto  della  capacita' lavorativa, per effetto di
          ferite  o lesioni riportate in conseguenza dello  svolgersi
          nel   territorio   dello   Stato     di    operazioni    di
          prevenzione  o  repressione  dei fatti delittuosi di cui ai
          commi 1 e 2, a  condizione  che il   soggetto   leso    sia
          del tutto  estraneo  alle attivita' criminose oggetto delle
          operazioni medesime.
            4.  L'elargizione  di cui al presente articolo e' inoltre
          corrisposta a chiunque, fuori dai casi di  cui al comma  3,
          subisca  un'invalidita'  permanente  non  inferiore  ad  un
          quarto della capacita' lavorativa, per effetto di ferite  o
          lesioni  riportate in conseguenza dell'assistenza prestata,
          e legalmente richiesta  per iscritto ovvero verbalmente nei
          casi di flagranza di reato o di prestazione di soccorso, ad
          ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria  o ad autorita',
          ufficiali ed agenti di pubblica   sicurezza, nel  corso  di
          azioni od operazioni di  cui al presente articolo, svoltesi
          nel territorio dello Stato.
            5.    Ai  fini   del   presente articolo,   l'invalidita'
          permanente   che comporti  la    cessazione  dell'attivita'
          lavorativa  o  del    rapporto di impiego   e'   equiparata
          all'invalidita' permanente  pari  a   quattro quinti  della
          capacita' lavorativa".
            "Art.  4  Elargizione ai superstiti).  - 1. Ai componenti
          la famiglia di colui che perda la  vita    per  effetto  di
          ferite o lesioni riportate in  conseguenza dello  svolgersi
          delle    azioni  od    operazioni  di    cui  all'art. 1 e'
          corrisposta una  elargizione complessiva, anche in caso  di
          concorso  di   piu' soggetti, di lire 150  milioni, secondo
          l'ordine fissato  dall'art.  6   della   legge   13  agosto
          1980,   n.  466,  come sostituito dall'art. 2 della legge 4
          dicembre 1981, n. 720.
            2.  L'elargizione di  cui  al  comma 1   e'   corrisposta
          altresi'  a soggetti non parenti ne' affini,  ne' legati da
          rapporto  di  coniugio,  che  risultino conviventi a carico
          della persona deceduta negli ultimi tre    anni  precedenti
          l'evento  ed   ai conviventi   more uxorio;  detti soggetti
          sono all'uopo posti, nell'ordine stabilito dal citato  art.
          6 della legge  13 agosto  1980, n.  466, dopo i  fratelli e
          le sorelle conviventi a carico".
            -  Il  testo  degli articoli 7, 8,  10, 11, 13 e 16 della
          citata legge n. 302 del 1990 e' il seguente:
            "Art.  7  (Criteri  di  decisione  e   riferimento   alle
          risultanze  giudiziarie).  -    1.  I    competenti  organi
          amministrativi   decidono  sul  conferimento  dei  benefici
          previsti   dalla   presente  legge  sulla  base  di  quanto
          attestato in sede  giurisdizionale con sentenza,  ancorche'
          non  definitiva,  ovvero, ove  la decisione  amministrativa
          intervenga  in assenza  di riferimento  a  sentenza,  sulla
          base   delle    informazioni  acquisite  e  delle  indagini
          esperite.
            2. A  tali fini,   i competenti organi    si  pronunciano
          sulla  natura  delle azioni criminose  lesive, sul nesso di
          causalita'   tra queste  e  le    lesioni  prodotte,    sui
          singoli  presupposti   positivi e  negativi stabiliti dalla
          presente legge per il conferimento dei benefici.
            3.   Ove si   giunga   a   decisione positiva   per    il
          conferimento    di benefici,   in   assenza   di  sentenza,
          ancorche'  non  definitiva,  i competenti, organi   possono
          disporre,    su istanza   degli interessati, esclusivamente
          la corresponsione   dell'assegno    vitalizio,  nei    casi
          previsti  dalla  presente legge e  previa espressa opzione,
          ovvero, nei casi di elargizione in unica    soluzione,  una
          provvisionale   pari   al   20   per  cento  dell'ammontare
          complessivo dell'elargizione stessa.
            4. Nei   casi  di  cui  al    comma  3,  all'esito  della
          sentenza  di primo grado gli organi competenti delibano  le
          risultanze in essa contenute e  verificano  nuovamente   la
          sussistenza   dei   presupposti   per   la concessione  dei
          benefici,   disponendo   o    negando      la    definitiva
          erogazione   dell'assegno      vitalizio   o   del  residuo
          dell'elargizione in unica soluzione.  Non si da'   comunque
          luogo a ripetizione  di quanto gia' erogato.
            5. Ove si giunga a decisione negativa sul conferimento di
          benefici,  in    assenza    di    sentenza,   ancorche' non
          definitiva,    i     competenti  organi,   all'atto   della
          disponibilita'    della  sentenza  di primo grado, delibano
          quanto  in essa  stabilito,  disponendo  la conferma  o  la
          riforma della precedente decisione.
            6.  La decisione,  nel rispetto  di quanto   fissato  nei
          precedenti   commi,     fatto     salvo    il       ricorso
          giurisdizionale,  e'   definitiva.   L'eventuale  contrasto
          tra  gli assunti posti a base della stessa, alla stregua di
          sentenza di primo grado, e quelli contenuti nella  sentenza
          passata    in   giudicato, e'   irrilevante   ai   fini dei
          benefici  gia' corrisposti".
            "Art. 8 (Rivalutazione dei benefici).  - 1.  Gli  assegni
          vitalizi  di  cui  alla presente legge sono soggetti ad una
          automatica rivalutazione annuale in  misura pari al   tasso
          di  inflazione  accertato    per l'anno precedente,   sulla
          base dei   dati    ufficiali    ISTAT,  e    sono    esenti
          dall'IRPEF.
            2.  Le  elargizioni  previste  dalla  presente legge sono
          rivalutate con i criteri  di cui al   comma 1  alla    data
          della corresponsione  e sono esenti dall'IRPEF".
            "Art.  10  (Autonomia  del beneficio e concorrenza con il
          risarcimento del danno).   -  1.  Le  elargizioni    e  gli
          assegni  vitalizi    di  cui  alla  presente   legge   sono
          erogati  indipendentemente  dalle  condizioni economiche  e
          dall'eta'  del  soggetto  leso o dei soggetti beneficiari e
          dal  diritto al   risarcimento   del danno   agli    stessi
          spettante     nei  confronti  dei  responsabili  dei  fatti
          delittuosi.
            2. Tuttavia,  se il beneficiario   ha gia' ottenuto    il
          risarcimento  del   danno,     il   relativo   importo   si
          detrae      dall'entita'  dell'elargizione.  Nel  caso   di
          corresponsione   di  assegno  vitalizio  la  detrazione  e'
          operata dopo aver  proceduto  alla  capitalizzazione  dello
          stesso, moltiplicando l'ammontare annuale  dell'assegno per
          il  numero  di  anni  corrispondente  alla differenza   tra
          l'eta' del beneficiario e la cifra 75.
            3.   Qualora il   risarcimento non   sia  stato    ancora
          conseguito,    lo  Stato  e'  surrogato, fino all'ammontare
          dell'elargizione   o   della   somma   relativa        alla
          capitalizzazione   dell'assegno vitalizio,  nel diritto del
          beneficiario verso i responsabili".
            "Art. 11   (Involontario  concorso  nell'evento  e    uso
          legittimo  delle  armi). -   1. Ai   fini dell'applicazione
          dei  benefici    previsti  dalla  presente    legge,     e'
          irrilevante  l'eventuale    involontario    concorso  della
          vittima o del soggetto  leso  al  verificarsi  dell'evento,
          nonche' l'uso legittimo delle armi".
            "Art.  13  (Concorso  di  benefici).  -  1.  Gli  assegni
          vitalizi previsti dalla presente legge non sono  cumulabili
          con  provvidenze  pubbliche  a  carattere      continuativo
          conferite    o  conferibili   in   ragione   delle medesime
          circostanze,   quale che   sia la  situazione    soggettiva
          della persona lesa o comunque beneficiaria.
            2. Parimenti,  le elargizioni di  cui alla presente legge
          non  sono  cumulabili  con provvidenze pubbliche in   unica
          soluzione  o  comunque  a   carattere   non   continuativo,
          conferite      o  conferibili  in  ragione  delle  medesime
          circostanze,   quale che   sia la  situazione    soggettiva
          della persona lesa o comunque beneficiaria.
            3.    In caso   di concorso   di   benefici pubblici  non
          cumulabili    e'  richiesta    esplicita  e    irrevocabile
          opzione  da   parte dei  soggetti interessati, con espressa
          rinuncia ad ogni altra provvidenza pubblica conferibile  in
          ragione delle medesime circostanze.
            4.  Per    gli eventi precedenti   la data  di entrata in
          vigore della presente legge, l'opzione di cui al   comma  3
          non  e'  piu'  effettuabile qualora agli  interessati siano
          gia'   state      corrisposte   provvidenze   a   carattere
          continuativo   previste    in  ragione   delle  circostanze
          considerate nella presente legge.
            5.    Per  i   medesimi eventi   di cui   al comma   4 e'
          riconosciuto il diritto  di  accedere  alla  differenza tra
          l'elargizione  in  unica soluzione gia' concessa  e  quella
          prevista dalla presente legge".
            "Art.  16 (Modalita' di attuazione). - 1. Le modalita' di
          attuazione della presente legge  sono quelle stabilite  dal
          decreto   del   Ministro   dell'interno  30  ottobre  1980,
          pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.    316  del    18
          novembre  1980,   come modificato dal decreto  del Ministro
          dell'interno 11  luglio 1983, pubblicato  nella    Gazzetta
          Ufficiale  n.    293  del    25  ottobre  1983,   in quanto
          applicabile,      salvo   disposizioni   integrative      e
          modificative,    da  adottarsi   con apposito   decreto del
          Ministro  dell'interno,   di   concerto   con i    Ministri
          degli    affari  esteri,   di grazia   e   giustizia, delle
          finanze,  del tesoro,   della difesa e  dell'agricoltura  e
          delle foreste".