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MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 27 febbraio 1998, n. 66

Regolamento recante norme per il funzionamento amministrativo contabile e per la disciplina del servizio di cassa della soprintendenza archeologica di Pompei.

note: Entrata in vigore del decreto: 17-4-1998
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Testo in vigore dal: 17-4-1998
                             IL MINISTRO
                  PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
                           di concerto con
              IL  MINISTRO  DEL  TESORO,  DEL  BILANCIO
                 E  DELLA  PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto  il regio  decreto 18  novembre 1923,  n. 2440,  e successive
modificazioni  e   integrazioni,  concernente:   "Nuove  disposizioni
sull'amministrazione  del patrimonio  e  sulla contabilita'  generale
dello Stato";
  Visto il  regolamento di cui  al regio  decreto 23 maggio  1924, n.
827,   e  successive   modificazioni  e   integrazioni,  concernente:
"Regolamento   per  l'amministrazione   del  patrimonio   e  per   la
contabilita' generale dello Stato";
  Visto il  decreto-legge 14 dicembre  1974, n. 657,  convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  29  gennaio  1975,  n.  5,  concernente
l'istituzione del Ministero per i beni culturali e ambientali;
  Visto il decreto  del Presidente della Repubblica  3 dicembre 1975,
n. 805, recante: "Organizzazione del Ministero per i beni culturali e
ambientali";
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 20 dicembre 1994,
n.  760: "Regolamento  concernente l'individuazione  degli uffici  di
livello dirigenziale dell'amministrazione  centrale del Ministero per
i beni culturali e ambientali e delle relative funzioni";
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n.
509, e successive integrazioni, concernente: "Regolamento delle spese
da farsi  in economia per  i servizi dell'amministrazione  centrale e
periferica del Ministero per i beni culturali e ambientali";
  Vista la legge 5 agosto 1978,  n. 468, e successive modificazioni e
integrazioni, concernente:  "Riforma di alcune norme  di contabilita'
generale dello Stato in materia di bilancio";
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 18 dicembre 1979,
n.  696,  concernente: "Approvazione  del  nuovo  regolamento per  la
classificazione delle entrate e delle spese e per l'amministrazione e
la contabilita' degli enti pubblici di  cui alla legge 20 marzo 1975,
n. 70";
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive  modificazioni  e integrazioni,  concernente:  "Disciplina
dell'attivita'  di   Governo  e  ordinamento  della   Presidenza  del
Consiglio dei Ministri";
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
367:  "Regolamento  recante  semplificazione  e  accelerazione  delle
procedure di spesa e contabili";
  Visto l'articolo  9, comma 8, della  legge 8 ottobre 1997,  n. 352,
concernente: "Disposizioni sui beni culturali";
  Udito il  parere del  Consiglio di  Stato, espresso  nella adunanza
della sezione consultiva per gli atti normativi del 18 febbraio 1998;
  Vista  la comunicazione  al Presidente  del Consiglio  dei Ministri
effettuata con nota n. 496 del 25 febbraio 1998;
                              Decreta:
                               Art. 1.
            Bilancio di previsione, esercizio finanziario
  1.  La gestione  finanziaria della  soprintendenza archeologica  di
Pompei, di  seguito denominata soprintendenza,  si svolge in  base al
bilancio annuale di previsione redatto  in termini di competenza e di
cassa.
  2.  L'esercizio finanziario  inizia il  1 gennaio  e termina  il 31
dicembre dello  stesso anno;  ad esso si  riferiscono il  bilancio di
previsione ed il conto consuntivo.
  3. Il bilancio annuale di  previsione e' articolato per l'entrata e
per la spesa in capitoli.
  4. L'unita' elementare del bilancio e' rappresentata dal capitolo.
  5. Tutte  le entrate e  tutte le  spese debbono essere  iscritte in
bilancio nel loro importo integrale.
  6.  Per ciascun  capitolo  di entrata  e di  spesa  il bilancio  di
previsione indica:
  a) l'ammontare presunto dei residui  attivi e passivi alla chiusura
dell'esercizio precedente;
  b) l'ammontare  delle entrate che  si prevede di accertare  e delle
spese che si  prevede di impegnare nell'esercizio cui  il bilancio si
riferisce;
  c) l'ammontare  delle entrate che  si prevede di incassare  e delle
spese  che  si  prevede  di   pagare  nello  stesso  esercizio  senza
distinzione tra operazioni in conto competenza ed in conto residui.
  7.  Nel  bilancio  di  previsione  e'  iscritto  come  prima  posta
dell'entrata  o della  spesa l'ammontare  presunto dell'avanzo  o del
disavanzo  di   amministrazione  all'inizio  dell'esercizio   cui  il
bilancio si riferisce.
  8. Gli stanziamenti  di spesa sono iscritti in  bilancio sulla base
del  programma annuale  e  delle concrete  capacita' operative  della
soprintendenza.
  9. Il  consiglio di amministrazione della  soprintendenza, entro il
mese  di  settembre  dell'anno  che precede  quello  di  riferimento,
delibera  il  programma  annuale   degli  interventi  e  delle  spese
ordinarie e straordinarie.
  10. Il consiglio di  amministrazione della soprintendenza, entro il
mese di ottobre dell'anno che precede quello di riferimento, delibera
il bilancio di previsione da inviare, nei quindici giorni successivi,
unitamente  alle  relazioni  del  soprintendente,  del  collegio  dei
revisori  dei conti  e ad  una  copia dei  verbali di  deliberazione,
all'approvazione del  Ministero per i  beni culturali e  ambientali e
del  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica.
  11. Quando l'approvazione del bilancio di previsione non interviene
prima  dell'inizio  dell'esercizio cui  lo  stesso  si riferisce,  il
Ministero per i beni culturali e ambientali puo' autorizzare, per non
oltre quattro  mesi, l'esercizio provvisorio sulla  base del bilancio
deliberato nel  precedente anno  finanziario, fissandone i  limiti di
importo.
  12.  Il  direttore  amministrativo della  soprintendenza  adotta  i
provvedimenti  di   attuazione  del  programma  e   del  bilancio  di
previsione,  compresi   gli  atti  di   impegno  e  di   spesa,  cura
l'amministrazione  del personale  ed assume  la veste  di funzionario
delegato.
  13. La gestione finanziaria della soprintendenza e' assoggettata al
controllo successivo della Corte dei conti.
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato  il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            -  Il  regio    decreto  18  novembre  1923,  n.    2440,
          concernente:  "Nuove  disposizioni sull'amministrazione del
          patrimonio e sulla contabilita' generale dello  Stato",  e'
          pubblicato   nella Gazzetta Ufficiale del 23 novembre 1923,
          n. 275.
            -  Il   regio  decreto  23    maggio  1924,   n.     827,
          concernente:   "Regolamento    per  l'amministrazione   del
          patrimonio    e   per    la contabilita'    generale  dello
          Stato",  e'    pubblicato  nel    supplemento alla Gazzetta
          Ufficiale del 3 giugno 1924, n. 130.
            -  Il   decreto-legge  14   dicembre  1974,   n.     657,
          concernente  l'istituzione  del    Ministero  per    i beni
          culturali e   ambientali, e'  pubblicato    nella  Gazzetta
          Ufficiale 19  dicembre 1974,  n. 332;  e' stato convertito,
          con  modificazioni,  dalla    legge 29 gennaio 1975, n.  5,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 14  febbraio  1975,
          n. 43.
            -  Il  D.P.R.    3  dicembre 1975, n.   805, concernente:
          "Organizzazione del Ministero  per    i  beni  culturali  e
          ambientali",    e' pubblicato nel supplemento alla Gazzetta
          Ufficiale del 27 gennaio 1976, n. 23.
            -  Il D.P.R.  20 dicembre   1994, n.   760:  "Regolamento
          concernente  l'individuazione      degli     uffici      di
          livello    dirigenziale dell'amministrazione centrale   del
          Ministero    per  i  beni    culturali  e  ambientali",  e'
          pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale del  7 febbraio  1995,
          n. 31.
            -   Il  D.P.R.  17  maggio  1978,  n.  509,  concernente:
          "Regolamento delle spese  da  farsi  in  economia   per   i
          servizi  dell'amministrazione centrale  e  periferica   del
          Ministero    per   i    beni   culturali  e ambientali", e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  del 4 settembre  1978,
          n. 247.
            - La legge  5 agosto 1978, n. 468, concernente:  "Riforma
          di  alcune  norme di contabilita'   generale dello Stato in
          materia  di  bilancio",  e'   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale del 22 agosto 1978, n. 233.
            -  Il    D.P.R. 18 dicembre   1979, n. 696,  concernente:
          "Approvazione   del   nuovo        regolamento    per    la
          classificazione   delle  entrate    e  delle  spese  e  per
          l'amministrazione e la contabilita'  degli enti pubblici di
          cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70", e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale del 19 gennaio 1980, n. 18.
            -    Il    D.P.R.      20    aprile   1994,   n.     367:
          "Regolamento  recante semplificazione    e    accelerazione
          delle  procedure   di  spesa   e contabili",  e' pubblicato
          nella  Gazzetta Ufficiale  del 13  giugno 1994, n. 136.
            -  La  legge    8  ottobre  1997,  n. 352,   concernente:
          "Disposizioni sui beni  culturali",   e'   pubblicata   nel
          supplemento   alla  Gazzetta Ufficiale del 17 ottobre 1997,
          n.    24;  il  testo  del  comma 8 dell'art.   9    e'   il
          seguente:  "Le   somme  assegnate    alla    soprintendenza
          dall'amministrazione  centrale   del Ministero   per i beni
          culturali  e  ambientali    e    ogni    altro     provento
          affluiscono  al  bilancio  della soprintendenza medesima. I
          proventi  esterni  devono essere finalizzati alle attivita'
          di recupero,   restauro,  di  adeguamento    strutturale  e
          funzionale. Gli  introiti derivanti  dai servizi aggiuntivi
          e quelli provenienti dai biglietti  d'ingresso agli scavi e
          alle    altre  aree  e  complessi    archeologici     della
          soprintendenza    sono      destinati    ad  interventi  di
          adeguamento  strutturale  e  funzionale,    ai restauri, al
          recupero   archeologico, alle   attivita'  di    promozione
          culturale,      di  godimento  del    bene  stesso  e    di
          incentivazione della  occupazione ed alle  altre  attivita'
          da  realizzare nelle  medesime  aree  e  sono acquisiti  al
          bilancio  della    soprintendenza. Con regolamento adottato
          con  decreto del   Ministro   per   i beni   culturali    e
          ambientali,   di concerto con il  Ministro del tesoro, sono
          stabilite    le        norme    per    il     funzionamento
          amministrativocontabile     e   per   la    disciplina  del
          servizio di cassa".