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MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 27 febbraio 1998, n. 66

Regolamento recante norme per il funzionamento amministrativo contabile e per la disciplina del servizio di cassa della soprintendenza archeologica di Pompei.

note: Entrata in vigore del decreto: 17-4-1998
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Testo in vigore dal:  17-4-1998

IL MINISTRO

PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni e integrazioni, concernente: "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato";
Visto il regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni e integrazioni, concernente: "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato";
Visto il decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1975, n. 5, concernente l'istituzione del Ministero per i beni culturali e ambientali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, recante: "Organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1994, n. 760: "Regolamento concernente l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale dell'amministrazione centrale del Ministero per i beni culturali e ambientali e delle relative funzioni";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509, e successive integrazioni, concernente: "Regolamento delle spese da farsi in economia per i servizi dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero per i beni culturali e ambientali";
Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, concernente: "Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, concernente: "Approvazione del nuovo regolamento per la classificazione delle entrate e delle spese e per l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70";
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni e integrazioni, concernente: "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367: "Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili";
Visto l'articolo 9, comma 8, della legge 8 ottobre 1997, n. 352, concernente: "Disposizioni sui beni culturali";
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 18 febbraio 1998;

Vista

la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. 496 del 25 febbraio 1998; Decreta:

Art. 1

Bilancio di previsione, esercizio finanziario
1. La gestione finanziaria della soprintendenza archeologica di Pompei, di seguito denominata soprintendenza, si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza e di cassa.
2. L'esercizio finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno; ad esso si riferiscono il bilancio di previsione ed il conto consuntivo.
3. Il bilancio annuale di previsione è articolato per l'entrata e per la spesa in capitoli.
4. L'unità elementare del bilancio è rappresentata dal capitolo.
5. Tutte le entrate e tutte le spese debbono essere iscritte in bilancio nel loro importo integrale.
6. Per ciascun capitolo di entrata e di spesa il bilancio di previsione indica:
a) l'ammontare presunto dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio precedente;
b) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'esercizio cui il bilancio si riferisce;
c) l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare nello stesso esercizio senza distinzione tra operazioni in conto competenza ed in conto residui.
7. Nel bilancio di previsione è iscritto come prima posta dell'entrata o della spesa l'ammontare presunto dell'avanzo o del disavanzo di amministrazione all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.
8. Gli stanziamenti di spesa sono iscritti in bilancio sulla base del programma annuale e delle concrete capacità operative della soprintendenza.
9. Il consiglio di amministrazione della soprintendenza, entro il mese di settembre dell'anno che precede quello di riferimento, delibera il programma annuale degli interventi e delle spese ordinarie e straordinarie.
10. Il consiglio di amministrazione della soprintendenza, entro il mese di ottobre dell'anno che precede quello di riferimento, delibera il bilancio di previsione da inviare, nei quindici giorni successivi, unitamente alle relazioni del soprintendente, del collegio dei revisori dei conti e ad una copia dei verbali di deliberazione, all'approvazione del Ministero per i beni culturali e ambientali e del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
11. Quando l'approvazione del bilancio di previsione non interviene prima dell'inizio dell'esercizio cui lo stesso si riferisce, il Ministero per i beni culturali e ambientali può autorizzare, per non oltre quattro mesi, l'esercizio provvisorio sulla base del bilancio deliberato nel precedente anno finanziario, fissandone i limiti di importo.
12. Il direttore amministrativo della soprintendenza adotta i provvedimenti di attuazione del programma e del bilancio di previsione, compresi gli atti di impegno e di spesa, cura l'amministrazione del personale ed assume la veste di funzionario delegato.
13. La gestione finanziaria della soprintendenza è assoggettata al controllo successivo della Corte dei conti.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente: "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 novembre 1923, n. 275.
- Il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, concernente: "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato", è pubblicato nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale del 3 giugno 1924, n. 130.
- Il decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, concernente l'istituzione del Ministero per i beni culturali e ambientali, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 dicembre 1974, n. 332; è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1975, n. 5, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 14 febbraio 1975, n. 43.
- Il D.P.R. 3 dicembre 1975, n. 805, concernente: "Organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali", è pubblicato nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale del 27 gennaio 1976, n. 23.
- Il D.P.R. 20 dicembre 1994, n. 760: "Regolamento concernente l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale dell'amministrazione centrale del Ministero per i beni culturali e ambientali", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 febbraio 1995, n. 31.
- Il D.P.R. 17 maggio 1978, n. 509, concernente: "Regolamento delle spese da farsi in economia per i servizi dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero per i beni culturali e ambientali", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 settembre 1978, n. 247.
- La legge 5 agosto 1978, n. 468, concernente: "Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio", è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 22 agosto 1978, n. 233.
- Il D.P.R. 18 dicembre 1979, n. 696, concernente: "Approvazione del nuovo regolamento per la classificazione delle entrate e delle spese e per l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 gennaio 1980, n. 18.
- Il D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367: "Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 giugno 1994, n. 136.
- La legge 8 ottobre 1997, n. 352, concernente: "Disposizioni sui beni culturali", è pubblicata nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale del 17 ottobre 1997, n. 24; il testo del comma 8 dell'art. 9 è il seguente: "Le somme assegnate alla soprintendenza dall'amministrazione centrale del Ministero per i beni culturali e ambientali e ogni altro provento affluiscono al bilancio della soprintendenza medesima. I proventi esterni devono essere finalizzati alle attività di recupero, restauro, di adeguamento strutturale e funzionale. Gli introiti derivanti dai servizi aggiuntivi e quelli provenienti dai biglietti d'ingresso agli scavi e alle altre aree e complessi archeologici della soprintendenza sono destinati ad interventi di adeguamento strutturale e funzionale, ai restauri, al recupero archeologico, alle attività di promozione culturale, di godimento del bene stesso e di incentivazione della occupazione ed alle altre attività da realizzare nelle medesime aree e sono acquisiti al bilancio della soprintendenza. Con regolamento adottato con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabilite le norme per il funzionamento amministrativocontabile e per la disciplina del servizio di cassa".