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MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 9 gennaio 1998, n. 65

Regolamento recante norme per la ripartizione del fondo interno concernente gli incentivi per la progettazione di cui all'articolo 18, comma 1-bis , della legge 11 febbraio 1994, n. 109.

note: Entrata in vigore del decreto: 17/4/1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/10/2001)
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Testo in vigore dal:  17-4-1998 al: 19-10-2001
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IL MINISTRO

PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
Visto il decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1975, n. 5, concernente l'istituzione del Ministero per i beni culturali e ambientali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, recante: "Organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali";
Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, concernente: "Legge quadro in materia di lavori pubblici" ed in particolare l'articolo 18, comma 1-bis, come aggiunto dall'articolo 6, comma 13, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che demanda ad un regolamento dell'amministrazione aggiudicatrice o titolare dell'atto di pianificazione la ripartizione del fondo di cui al comma 1 del citato articolo 18;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 1 dicembre 1997;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 effettuata con nota n. 5471/97 del 7 gennaio 1998;
Adotta
il seguente regolamento:

Norme

per la ripartizione del fondo interno concernente gli incentivi per la progettazione

Art. 1

1. Il fondo di cui all'articolo 18, comma 1-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, per quanto attiene alla progettazione dei lavori è riferito alla sola progettazione esecutiva e, comunque ai soli lavori effettivamente appaltati con esclusione di tutte le altre attività connesse all'esecuzione dei lavori stessi, compresa l'eventuale redazione di perizie di variante o suppletive. Per i lavori di manutenzione o di scavi archeologici il fondo può essere riferito, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 19, comma 5-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, alla progettazione definitiva.
2. Il personale degli uffici tecnici destinatario del compenso è individuato tra coloro che hanno concorso o comunque contribuito alla formazione degli elaborati progettuali, ovvero degli atti di pianificazione.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, concernente l'istituzione del Ministero per i beni culturali e ambientali, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 dicembre 1974, n. 332, è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1975, n. 5, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 febbraio 1975, n. 43.
- Il D.P.R. 3 dicembre 1975, n. 805, recante: "Organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali" è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 27 gennaio 1976, n. 23.
- Il testo del comma 1-bis dell'art. 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, da ultimo modificato dall'art. 6, comma 13, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è il seguente: "1-bis. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito per ogni singola opera o atto di pianificazione, sulla base di un regolamento dell'amministrazione aggiudicatrice o titolare dell'atto di pianificazione".
Nota all'art. 1:
- Il testo del comma 5-bis dell'art. 19 della sopra citata legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni è il seguente: "5-bis. L'esecuzione da parte dell'impresa avviene in ogni caso soltanto dopo che la stazione appaltante ha approvato il progetto esecutivo. L'esecuzione dei lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo qualora si tratti di lavori di manutenzione o di scavi archeologici".