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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1998, n. 15

Regolamento recante elevazione dell'ufficio locale marittimo di Soverato ad ufficio circondariale marittimo.

note: Entrata in vigore del decreto: 24/2/1998
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Testo in vigore dal: 24-2-1998
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
   Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto  l'articolo 16  del codice  della navigazione,  approvato con
regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;
  Visti  gli articoli  1 e  2  del regolamento  per l'esecuzione  del
codice  della  navigazione,   navigazione  marittima,  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
  Vista la  tabella delle  circoscrizioni territoriali  marittime del
Ministero dei  trasporti e  della navigazione, approvata  con decreto
del Presidente della Repubblica 9  agosto 1956, n. 1250, e successive
modificazioni;
  Visto l'articolo  17, comma  1, lettera d),  della legge  23 agosto
1988, n. 400;
  Ritenuta la  necessita' di apportare modifiche  alle circoscrizioni
territoriali   marittime  del   Ministero  dei   trasporti  e   della
navigazione, al fine di adeguare  le strutture periferiche alle nuove
esigenze locali;
  Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza generale
del 29 maggio 1997;
  Vista la  deliberazione del Consiglio dei  Ministri, adottata nella
riunione del 9 gennaio 1998;
  Sulla proposta del  Ministro dei trasporti e  della navigazione, di
concerto con  i Ministri di  grazia e  giustizia, della difesa  e del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
                                Emana
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. L'ufficio locale marittimo di  Soverato (Catanzaro) e' elevato a
ufficio  circondariale  marittimo,   assumendo  la  denominazione  di
ufficio circondariale marittimo di Soverato.
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato  il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            -   L'art.   87,   comma   quinto,   della   Costituzione
          conferisce    al Presidente della  Repubblica il  potere di
          promulgare  le leggi  e di emanare i decreti aventi  valore
          di legge ed i regolamenti.
            -  Il  codice  della navigazione e'   stato approvato con
          R.D. 30 marzo 1942, n. 327. Si trascrive il testo dell'art.
          16:
            "Art.    16    (Circoscrizioni  del    litorale     della
          Repubblica).  -  Il litorale della Repubblica  e' diviso in
          zone marittime;  le zone sono suddivise in compartimenti  e
          questi in circondari.
            Alla  zona  e'    preposto  un  direttore marittimo,   al
          compartimento un capo  del  compartimento, al   circondario
          un  capo del  circondario.  Nell'ambito  del  compartimento
          in    cui  ha  sede  l'ufficio  della direzione  marittima,
          il    direttore    marittimo    e'    anche    capo     del
          compartimento. Nell'ambito  del circondario in cui  ha sede
          l'ufficio  del  compartimento,  il capo  del  compartimento
          e' anche  capo  del circondario.
            Negli  approdi di  maggiore importanza  in cui  non hanno
          sede ne' l'ufficio  del   compartimento   ne'     l'ufficio
          del    circondano   sono istituiti uffici locali di porto o
          delegazioni    di    spiaggia    dipendenti    dall'ufficio
          circondariale.
            Il  capo del  compartimento, il capo del circondario e  i
          capi degli altri   uffici   marittimi    dipendenti    sono
          comandanti  del  porto  o dell'approdo in cui hanno sede".
            -    Il regolamento   per  l'esecuzione del  codice della
          navigazione (navigazione marittima) e' stato approvato  con
          D.P.R.  n.  328/1952.  Il  testo degli articoli 1 e 2 e' il
          seguente:
            "Art. 1 (Circoscrizioni).  -    La  determinazione  delle
          circoscrizioni  marittime  di cui  all'art. 16  del  codice
          e  della loro  estensione territoriale lungo il    litorale
          dello  Stato  e'  fatta    con decreto del Presidente della
          Repubblica.
            Con decreto del Presidente  della Repubblica e'  altresi'
          stabilita,  agli  effetti  previsti   dal codice e da altre
          leggi   o regolamenti, la ripartizione    del    territorio
          interno      dello   Stato   rispetto   alle circoscrizioni
          marittime".
            "Art. 2   (Denominazione  degli  uffici  marittimi).    -
          L'ufficio  della zona   marittima  e'  denominato direzione
          marittima,  l'ufficio  del compartimento   o    capitaneria
          di   porto,      l'ufficio     del     circondario  ufficio
          circondariale marittimo.
            Gli uffici che sono istituiti  negli approdi di  maggiore
          importanza  in  cui  non    hanno  sede  ne'  l'ufficio del
          compartimento  ne'  l'ufficio  del      circondario    sono
          denominati   ufficio   locale  marittimo   o delegazione di
          spiaggia".
            -  Il   testo  del  D.P.R.   9  agosto  1956,  n.   1250,
          recante:    "Approvazione  della     nuova  tabella   delle
          circoscrizioni   territoriali   della  marina  mercantile",
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 13 novembre
          1956, e' ora sostituito dal D.P.R. 5 ottobre 1994, n.  699,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 23  dicembre
          1994.
            - Il testo dell'art. 17, comma 1, lettera d), della legge
          23  agosto  1988,    n.  400,   pubblicata nella   Gazzetta
          Ufficiale n.   214 del   12 settembre  1988  -  supplemento
          ordinario, e' il seguente:
            "Art.    17  (Regolamenti).    -   1. Con   decreto   del
          Presidente   della  Repubblica,  previa  deliberazione  del
          Consiglio  dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di
          Stato che deve pronunziarsi entro  novanta  giorni    dalla
          richiesta,   possono   essere   emanati   regolamenti   per
          disciplinare:
              a)-c) (omissis);
            d)   l'organizzazione   ed   il    funzionamento    delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge".