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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1998, n. 15

Regolamento recante elevazione dell'ufficio locale marittimo di Soverato ad ufficio circondariale marittimo.

note: Entrata in vigore del decreto: 24/2/1998
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Testo in vigore dal:  24-2-1998

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 1 e 2 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, navigazione marittima, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
Vista la tabella delle circoscrizioni territoriali marittime del Ministero dei trasporti e della navigazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1956, n. 1250, e successive modificazioni;
Ritenuta la necessità di apportare modifiche alle circoscrizioni territoriali marittime del Ministero dei trasporti e della navigazione, al fine di adeguare le strutture periferiche alle nuove esigenze locali;
Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza generale del 29 maggio 1997;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 gennaio 1998;
Sulla proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, della difesa e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

1. L'ufficio locale marittimo di Soverato (Catanzaro) è elevato a ufficio circondariale marittimo, assumendo la denominazione di ufficio circondariale marittimo di Soverato.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il codice della navigazione è stato approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327. Si trascrive il testo dell'art. 16:
"Art. 16 (Circoscrizioni del litorale della Repubblica). - Il litorale della Repubblica è diviso in zone marittime; le zone sono suddivise in compartimenti e questi in circondari.
Alla zona è preposto un direttore marittimo, al compartimento un capo del compartimento, al circondario un capo del circondario. Nell'ambito del compartimento in cui ha sede l'ufficio della direzione marittima, il direttore marittimo è anche capo del compartimento. Nell'ambito del circondario in cui ha sede l'ufficio del compartimento, il capo del compartimento è anche capo del circondario.
Negli approdi di maggiore importanza in cui non hanno sede né l'ufficio del compartimento né l'ufficio del circondano sono istituiti uffici locali di porto o delegazioni di spiaggia dipendenti dall'ufficio circondariale.
Il capo del compartimento, il capo del circondario e i capi degli altri uffici marittimi dipendenti sono comandanti del porto o dell'approdo in cui hanno sede".
- Il regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima) è stato approvato con D.P.R. n. 328/1952. Il testo degli articoli 1 e 2 è il seguente:
"Art. 1 (Circoscrizioni). - La determinazione delle circoscrizioni marittime di cui all'art. 16 del codice e della loro estensione territoriale lungo il litorale dello Stato è fatta con decreto del Presidente della Repubblica.
Con decreto del Presidente della Repubblica è altresì stabilita, agli effetti previsti dal codice e da altre leggi o regolamenti, la ripartizione del territorio interno dello Stato rispetto alle circoscrizioni marittime".
"Art. 2 (Denominazione degli uffici marittimi). - L'ufficio della zona marittima è denominato direzione marittima, l'ufficio del compartimento o capitaneria di porto, l'ufficio del circondario ufficio circondariale marittimo.
Gli uffici che sono istituiti negli approdi di maggiore importanza in cui non hanno sede né l'ufficio del compartimento né l'ufficio del circondario sono denominati ufficio locale marittimo o delegazione di spiaggia".
- Il testo del D.P.R. 9 agosto 1956, n. 1250, recante: "Approvazione della nuova tabella delle circoscrizioni territoriali della marina mercantile", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 13 novembre 1956, è ora sostituito dal D.P.R. 5 ottobre 1994, n. 699, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 23 dicembre 1994.
- Il testo dell'art. 17, comma 1, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988 - supplemento ordinario, è il seguente:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a)-c) (omissis);
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge".