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MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 21 novembre 1997, n. 497

Regolamento recante attuazione delle direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori da parte delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero.

note: Entrata in vigore del decreto: 10-2-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/05/2012)
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Testo in vigore dal: 10-2-1998
al: 21-5-2012
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                   IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI 
 
                           di concerto con 
 
          I MINISTRI DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE, 
              DELLA SANITA' E PER LA FUNZIONE PUBBLICA 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18, recante: "Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri; 
  Visto l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  19  settembre
1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo  1996,
n. 242; 
  Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23  agosto  1988,  n.
400; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 ottobre 1997; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri  in
data 30 ottobre 1997; 
 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1. 
                        Campo di applicazione 
 
  1. Nei riguardi di rappresentanze diplomatiche ed uffici  consolari
di prima categoria, le norme riguardanti la sicurezza e la salute dei
lavoratori sul luogo di lavoro sono  applicate  tenendo  conto  delle
disposizioni a tale scopo previste dagli ordinamenti locali. 
  2. Nei riguardi dei predetti  uffici  all'estero,  le  norme  sulla
sicurezza dei lavoratori e del luogo di lavoro sono applicate tenendo
conto anche delle disposizioni a tutela della sicurezza  del  segreto
di Stato, del trattamento e custodia di  documentazione  classificata
nonche'  delle   limitazioni   di   accesso   e   delle   particolari
caratteristiche delle aree protette e riservate. 
          Avvertenza: 
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura  delle  disposioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
            - Il D.P.R. 5 gennaio 1967,  n.  18,  reca:  "Ordinamento
          dell'Amministrazione degli affari esteri". 
            - Il testo dell'art. 1 del D.Lgs. 19 settembre  1994,  n.
          626 (Attuazione  delle  direttive  89/391/CEE,  89/654/CEE,
          89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE,  90/394/CEE
          e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e
          della salute dei  lavoratori  sul  luogo  di  lavoro)  come
          modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996,  n.  242,
          e' il seguente: 
            "Art. 1 (Campo di applicazione). - 1. Il presente decreto
          legislativo prescrive misure per la tutela della  salute  e
          per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti
          i settori di attivita' privati o pubblici. 
            2. Nei riguardi delle Forze  armate  e  di  Polizia,  dei
          servizi di protezione  civile,  nonche'  nell'ambito  delle
          strutture giudiziarie, penitenziarie, di  quelle  destinate
          per finalita' istituzionali alle attivita' degli organi con
          compiti in materia di ordine e  sicurezza  pubblica,  delle
          universita', degli istituti  di  istruzione  universitaria,
          degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e
          grado, delle rappresentanze diplomatiche e consolari e  dei
          mezzi di trasporto aerei e marittimi, le norme del presente
          decreto sono  applicate  tenendo  conto  delle  particolari
          esigenze connesse al servizio  espletato,  individuate  con
          decreto del Ministro competente di concerto con i  Ministri
          del lavoro e della  previdenza  sociale,  della  sanita'  e
          della funzione pubblica. 
            3. Nei riguardi dei  lavoratori  di  cui  alla  legge  18
          dicembre 1973, n. 877, nonche' dei lavoratori con  rapporto
          contrattuale privato di portierato, le norme  del  presente
          decreto si applicano nei casi espressamente previsti. 
            4.  Le  disposizioni  di  cui  al  presente  decreto   si
          applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province
          autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con 
          i rispettivi statuti e relative norme di attuazione. 
            4-bis. Il datore di lavoro che esercita le  attivita'  di
          cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e,  nell'ambito  delle  rispettive
          attribuzioni e competenze, i dirigenti  e  i  preposti  che
          dirigono o sovraintendono le stesse attivita', sono  tenuti
          all'osservanza delle disposizioni del presente decreto. 
            4-ter.  Nell'ambito  degli   adempimenti   previsti   dal
          presente decreto, il datore di  lavoro  non  puo'  delegare
          quelli previsti dall'art. 4, commi 1, 2, 4, lettera  a),  e
          11, primo periodo". 
            - Il testo dell'art. 17 della legge 23  agosto  1988,  n.
          400 (Disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento
          della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)   e'   il
          seguente: 
            "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto  del  Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare: 
            a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; 
            b)  l'attuazione  e  l'integrazione  delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
            c) le materie in cui manchi la  disciplina  da  parte  di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non 
          si tratti di materie comunque riservate alla legge; 
            d)   l'organizzazione   ed   il    funzionamento    delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
            e) (l'organizzazione del lavoro ed i rapporti  di  lavoro
          dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali). 
            2. Con decreto del Presidente  della  Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito   il
          Consiglio di Stato, sono  emanati  il  regolamenti  per  la
          disciplina delle materie, non coperte da  riserva  assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della Repubblica, autorizzando l'esercizio  della  potesta'
          regolamentare del Governo, determinano  le  norme  generali
          regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione  delle
          norme vigenti, con effetto  dall'entrata  in  vigore  delle
          norme regolamentari. 
            3.  Con  decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  Ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 
            4. I regolamenti di cui  al  comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione  di  "regolamento  ",  sono  adottati  previo
          parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
            4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici  dei
          Ministeri sono  determinate,  con  regolamenti  emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con i contenuti e con 
          l'osservanza dei criteri che seguono: 
            a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con  i
          Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che  tali
          uffici hanno esclusive competenze di  supporto  dell'organo
          di  direzione  politica  e  di  raccordo   tra   questo   e
          l'amministrazione; 
            b) individuazione degli uffici  di  livello  dirigenziale
          generale, centrali e periferici, mediante  diversificazione
          tra  strutture  con  funzioni   finali   e   con   funzioni
          strumentali e loro organizzazione per funzioni  omogenee  e
          secondo criteri di flessibita' eliminando  le  duplicazioni
          funzionali; 
            c)  previsione  di  strumenti   di   verifica   periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
            d) indicazione e revisione  periodica  della  consistenza
          delle piante organiche; 
            e) previsione  di  decreti  ministeriali  di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali".