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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 1997, n. 484

Regolamento recante la determinazione dei requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale.

note: Entrata in vigore del decreto: 31-1-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/10/2022)
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vigente al 12/10/2024
Testo in vigore dal: 31-1-1998
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 Visto l'articolo 87 della Costituzione;
 Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
 Visto l'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 18 novembre 1996,
n.  583,  convertito, con modificazioni, dalla legge 17 gennaio 1997,
n. 4, che demanda ad uno o piu' regolamenti la determinazione dei
 requisiti   e   dei   criteri   per  l'accesso  al  secondo  livello
dirigenziale;
 Sentito il Consiglio superiore di sanita' in data 21 maggio 1997;
 Acquisiti  i  pareri  delle  competenti Commissioni del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati, espressi, rispettivamente, in
data 4 e 5 giugno 1997;
 Sentita  la  Conferenza  permanente  per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
 Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 6 ottobre 1997;
 Vista  la  deliberazione  del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 novembre 1997;
 Sulla proposta del Ministro della sanita';
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                Requisiti per l'accesso all'incarico
                  di direzione sanitaria aziendale
 1.  L'incarico  di  direzione  sanitaria  aziendale  e' riservato ai
medici di qualifica dirigenziale che abbiano svolto per almeno cinque
anni  attivita'  di  direzione  tecnico-sanitaria in enti o strutture
sanitarie,  pubbliche  o  private, di media o grande dimensione e che
abbiano  conseguito  l'attestato  di  formazione  manageriale  di cui
all'articolo  7  previsto per l'area di sanita' pubblica. Costituisce
titolo  preferenziale il possesso della specializzazione in una delle
discipline dell'area di sanita' pubblica.
 2. Per gli effetti di cui al comma 1, la direzione tecnico-sanitaria
in  enti  o  strutture  sanitarie  deve  aver  comportato  la diretta
responsabilita'   delle  risorse  umane  e  strumentali  affidate  al
dirigente.
 3.  L'attivita'  quinquennale  di  direzione tecnicosanitaria per il
conferimento  dell'incarico  di  direzione  sanitaria  aziendale deve
essere  stata  svolta  nei  sette  anni  precedenti  il  conferimento
dell'incarico.
 4.  L'accertamento  del  possesso dei requisiti di cui al comma 1 e'
effettuato  dal  direttore  generale dell'azienda sanitaria prima del
conferimento dell'incarico.
 5. I corsi di formazione manageriale si svolgono con le modalita' di
cui  all'articolo  7.  I  corsi  sono  riservati  ai  medici  con una
anzianita'  di  servizio  di almeno tre anni nella direzione tecnico-
sanitaria in enti e strutture sanitarie, pubbliche o private di media
o  grande  dimensione ovvero ai medici con una anzianita' di servizio
di almeno dieci anni.
 6.  Con  decreto  del  Ministro  della sanita', da pubblicarsi nella
Gazzetta  Ufficiale,  sono  costituiti  ed aggiornati gli elenchi dei
medici  che  hanno  frequentato,  con  esito  positivo,  i  corsi  di
formazione manageriale per la direzione sanitaria aziendale.

          Avvertenza:
            Il  testo  delle  note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  commi  2  e 3, del testo unico delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
            -  L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
            - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della  legge
          23 agosto 1988, n. 400:
            Art. 17 (Regolamenti). - Con decreto del Presidente della
          Repubblica,   previa   deliberazione   del   Consiglio  dei
          Ministri, sentito il Consiglio di  Stato,  sono  emanati  i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva  assoluta  di legge prevista dalla Costituzione per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio   della  potesta'  regolamentare  del  Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono  la abrogazione delle norme vigenti, con effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
            - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1-bis, del D.-L.
          18 novembre 1996, n. 583 (Disposizioni urgenti  in  materia
          sanitaria),  convertito,  con  modificazioni,  in  legge 17
          gennaio 1997, n. 4:
            1-bis. Al fine di realizzare la semplificazione normativa
          della   disciplina   sull'accesso   al   secondo    livello
          dirigenziale  del ruolo sanitario di cui all'art. 15, commi
          2 e 3, del decreto legislativo 30 dicembre  1992,  n.  502,
          come  modificato  dall'art.  16  del  decreto legislativo 7
          dicembre 1993, n.  517,  su  proposta  del  Ministro  della
          sanita',  sono  emanati, entro novanta giorni dalla data di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto,  ai  sensi  dell'art.  17, comma 2, della legge 23
          agosto  1988,  n.  400,  previo  parere  delle   competenti
          commissioni  della  Camera  dei deputati e del Senato della
          Repubblica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          di Bolzano,  uno  o  piu'  regolamenti  che  determinino  i
          requisiti  ed  i  criteri  per l'accesso al secondo livello
          dirigenziale.