DECRETO-LEGGE 18 novembre 1996, n. 583

Disposizioni urgenti in materia sanitaria.

note: Entrata in vigore del decreto: 19/11/1996.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 gennaio 1997, n. 4 (in G.U. 18/01/1997, n.14).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/01/1997)
Testo in vigore dal: 19-1-1997
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2.
        Norme urgenti in materia di organizzazione sanitaria

  ((1. In attesa della ridefinizione della disciplina sull'accesso al
secondo  livello  dirigenziale  del  ruolo  sanitario,  prevista  dai
regolamenti  di  cui  al  comma  1-bis,  e  comunque  non oltre il 31
dicembre  1997,  coloro  che,  alla  data  di  entrata  in vigore del
presente   decreto,   pur   senza   avere   la  necessaria  qualifica
dirigenziale,  ricoprono l'incarico di direttore sanitario di azienda
ospedaliera, di azienda USL o un incarico relativo al secondo livello
dirigenziale, possono conservare l'incarico medesimo.
  1-bis.  Al  fine  di  realizzare la semplificazione normativa della
disciplina  sull'accesso  al  secondo  livello dirigenziale del ruolo
sanitario   di  cui  all'articolo  15,  commi  2  e  3,  del  decreto
legislativo  30  dicembre 1992, n. 502, come modificato dall'articolo
16  del  decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, su proposta del
Ministro della sanita', sono emanati, entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
ai  sensi  dell'articolo  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400,  previo  parere  delle  competenti  commissioni della Camera dei
deputati  e  del  Senato  della  Repubblica,  sentita  la  Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  uno  o  piu'  regolamenti  che
determinino i requisiti ed i criteri per l'accesso al secondo livello
dirigenziale.
  1-ter.  Nell'esercizio della potesta' regolamentare di cui al comma
1-bis  il Governo si attiene ai principi generali dell'ordinamento, a
quelli  del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502, come
modificato  dal  decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, e delle
leggi e degli atti aventi valore di legge ivi richiamati.
  1-quater.  Dall'esercizio  della  potesta'  regolamentare di cui al
comma 1-bis sono escluse le disposizioni che prevedano sanzioni o che
introducano   nuove   o   maggiori  spese  e  la  relativa  copertura
finanziaria.
  1-quinquies.  A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in vigore dei
regolamenti  di  cui  al  comma 1-bis sono abrogati l'articolo 20 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761,
l'articolo  3, comma 7, quinto periodo, limitatamente alle parole "in
possesso   della   idoneita'   nazionale  di  cui  all'articolo  17",
l'articolo  15, comma 3, secondo periodo, e l'articolo 17 del decreto
legislativo    30   dicembre   1992,   n.   502,   come   modificati,
rispettivamente,  dagli articoli 4, 16 e 18 del decreto legislativo 7
dicembre  1993, n. 517, nonche' ogni altra disposizione incompatibile
con quelle recate dai medesimi regolamenti.
  1-sexies.  Gli  esami  di  idoneita'  nazionale all'esercizio della
funzione  di  direzione gia' banditi e non ancora espletati alla data
di  entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto
sono revocati.
  1-septies. Gli incarichi di direttore sanitario di azienda USL o di
azienda ospedaliera che dovessero risultare vacanti fino alla data di
entrata  in  vigore  dei regolamenti di cui al comma 1-bis e comunque
non  oltre  il 31 dicembre 1997 possono essere conferiti a coloro che
abbiano ricoperto uno degli incarichi indicati dal comma 1 nonche' ad
un  direttore sanitario ospedaliero di ruolo, ad un dirigente apicale
dell'area  di  igiene  e  sanita' pubblica di ruolo, in servizio alla
data del 31 dicembre 1994, ovvero, in mancanza, rispettivamente ad un
coadiutore  sanitario  o  ad un vice direttore sanitario che siano in
possesso  della  specializzazione  in  una  delle discipline comprese
nell'area  dell'igiene  e  di  un'anzianita'  di servizio di sei anni
nella   medesima   posizione   funzionale.  L'incarico  di  direttore
sanitario  di azienda USL, nei casi previsti dal presente comma, puo'
inoltre  essere  conferito ad un medico appartenente ad una posizione
funzionale   di   livello  apicale,  in  possesso  di  un  curriculum
comprovante  un  iter formativo ed esperienze professionali nel campo
della programmazione o della gestione di servizi sanitari. L'incarico
di  dirigente  medico  di presidio ospedaliero, nei casi previsti dal
presente comma, potra' essere conferito al personale inquadrato nella
posizione   funzionale  di  vice  direttore  sanitario  che  presenti
maggiori  titoli  da  valutare con i criteri previsti per il relativo
concorso  dal  decreto  del  Ministro  della sanita' 30 gennaio 1982,
pubblicato  nel  supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 51
del 22 febbraio 1982.))
  2.  Il  comma  2  dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno
1993, n. 269, e' sostituito dal seguente: " 2. I membri del consiglio
di  amministrazione  degli  istituti  con  personalita'  giuridica di
diritto  pubblico,  nonche'  i commissari straordinari in carica alla
data  del  15  novembre  1996 e quelli eventualmente nominati in loro
sostituzione,  sono  prorogati  fino  all'insediamento  del direttore
generale  e  del  nuovo  consiglio  di amministrazione e comunque non
oltre il 30 giugno 1997.".