stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 8 gennaio 1998, n. 3

Riordino degli organi collegiali operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera a) , della legge 15 marzo 1997, n. 59.

note: Entrata in vigore del decreto: 29-1-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/03/2001)
nascondi
Testo in vigore dal: 29-1-1998
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare gli articoli
11, comma 1, lettera a), e 12, comma 1, lettere g) e p);
  Ravvisata    l'esigenza   di   razionalizzare   l'attuale   assetto
organizzativo  delle  varie  commissioni  e  comitati,  istituiti per
legge, operanti nel settore dello spettacolo, con conseguente
  semplificazione   e   riattribuzione  delle  funzioni  agli  stessi
  affidate;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 29 agosto 1997;
  Acquisito  il  prescritto  parere  della  commissione  parlamentare
bicamerale  istituita  ai  sensi dell'articolo 5 della legge 15 marzo
1997, n. 59;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 14 novembre 1997;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per  i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo
sport,  di  concerto  con  i  Ministri dell'interno e per la funzione
pubblica e gli affari regionali;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
              Comitato per i problemi dello spettacolo
  1. L'articolo 3 della legge 30 aprile 1985, n. 163, e' abrogato.
  2.  Tutte  le funzioni gia' attribuite al Consiglio nazionale dello
spettacolo sono affidate al Comitato per i problemi dello spettacolo,
di  cui  all'articolo 1, comma 67, del decreto-legge 23 ottobre 1996,
n.  545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996,
n.  650, le cui sezioni hanno un numero di componenti non inferiore a
cinque  e  non superiore ad undici. L'Autorita' di Governo competente
in  materia  di  spettacolo  puo'  delegare  la presidenza di singole
sedute del Comitato.
  3.  All'articolo 1, comma 70, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n.
545,  convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n.
650,  sono  aggiunte,  in  fine, le seguenti parole: "e del soppresso
Consiglio nazionale dello spettacolo".
          Avvertenza:
            Il  testo  delle  note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  commi  2  e 3, del testo unico delle
          disposizioni   sulla   promulgazione   delle  leggi,  sulla
          emanazione  dei  decreti  del Presidente della Repubblica e
          sulle  pubblicazioni  ufficiali  della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
           Note all'art. 1:
            -  Il  testo  dell'art.  3 della legge 30 aprile 1985, n.
          163, recante:  "Nuova  disciplina  degli  interventi  dello
          Stato  a  favore  dello spettacolo" e' cosi' formulato:
            "Art.   3   (Consiglio  nazionale  dello  spettacolo).  -
          Presso   il Ministero del turismo  e  dello  spettacolo  e'
          istituito,  entro  sessanta  giorni dall'approvazione della
          presente legge, il Consiglio nazionale dello spettacolo.
            Il  Consiglio  e'  presieduto  dal Ministro  del  turismo
          e  dello spettacolo o da persona dallo stesso  delegato  ed
          e' composto da:
               a) il direttore generale dello spettacolo;
            b)  un rappresentante designato dal Ministro degli affari
          esteri;
            c) un rappresentante designato dal Ministro del tesoro;
            d)  un   rappresentante  designato  dal  Ministro   della
          pubblica istruzione;
            e) un rappresentante designato dal Ministro  per  i  beni
          culturali ed ambientali;
            f)  un    rappresentante designato   dal Ministro   delle
          partecipazioni statali;
            g)   tre   rappresentanti   designati dalla    conferenza
          Statoregioni,  istituita  con   decreto del Presidente  del
          Consiglio dei  Ministri 12 ottobre 1983,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 2 novembre 1983, n.  300;
            h)   sei   rappresentanti  designati  dalla  Associazione
          nazionale comuni italiani (ANCI);
            i) un  rappresentante    della  Societa'  italiana  degli
          autori e degli editori (SIAE);
            l)  tre  rappresentanti  designati   dalla  Unione  delle
          province d'Italia (UPI);
            m)   un   rappresentante  della  RAI  -  Radiotelevisione
          italiana;
            n) un rappresentante dell'Ente autonomo di  gestione  per
          il cinema;
            o) un rappresentante dell'Ente teatrale italiano (ETI);
            p)      tre      rappresentanti     delle  organizzazioni
          professionali  della produzione cinematografica, teatrale e
          musicale;
            q)  tre    rappresentanti  delle  cooperative   culturali
          designati  dalle  organizzazioni   nazionali del  movimento
          cooperativo  riconosciute ai sensi del  decreto legislativo
          del Capo  provvisorio dello   Stato 14  dicembre  1947,  n.
          1577;
            r)      tre      rappresentanti     delle  organizzazioni
          professionali      della   distribuzione   cinematografica,
          teatrale e musicale;
            s)     tre    rappresentanti      delle    organizzazioni
          professionali dell'esercizio  cinematografico,  teatrale  e
          musicale;
            t)      due      rappresentanti     delle  organizzazioni
          professionali  delle attivita' circensi e dello  spettacolo
          viaggiante;
               u) tre rappresentanti dei lavoratori dello spettacolo;
            v)      tre      rappresentanti     delle  organizzazioni
          professionali  delle industrie tecniche   cinematografiche,
          delle      industrie  cinetelevisive  specializzate,  degli
          esportatori di film;.
            w)     tre    rappresentanti      delle    organizzazioni
          professionali   dei  critici  cinematografici,  musicali  e
          teatrali;
            x)      tre      rappresentanti     delle  organizzazioni
          professionali   degli autori dei  settori  cinematografico,
          teatrale e musicale;
            y)   tre   rappresentanti   delle associazioni  nazionali
          di   cultura  cinematografica,    riconosciute  ai    sensi
          dell'art.    44  della   legge 4 novembre  1965,  n.  1213,
          designati  ai  sensi  del  secondo  comma dell'art. 3 della
          legge medesima;
               z) sei eminenti personalita' della cultura nazionale.
            Esercitano  le funzioni  di  segretario effettivo   e  di
          segretario  supplente  due  funzionari  del  Ministero  del
          turismo  e  dello  spettacolo  appartenenti  alla  carriera
          direttiva.
            Il  Consiglio  nazionale dello spettacolo e' nominato con
          decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo  e dura
          in carica tre  anni.  I  singoli  membri    possono  essere
          riconfermati    per  una  sola    volta.  Per  ciascuno dei
          componenti e'   nominato un supplente;  questi  sostituisce
          altresi',   automaticamente, il  componente  effettivo  che
          cessi  per qualsiasi causa dalla carica nel  triennio  sino
          alla  nomina  del  nuovo  titolare.    La    presenza   del
          supplente nelle  sedute  del   Consiglio nazionale    dello
          spettacolo  e' equiparata,  a tutti  gli effetti,  a quella
          del membro effettivo.
            Le    riunioni      del   Consiglio     nazionale   dello
          spettacolo  sono validamente  tenute quando  sia  presente,
          in  prima   convocazione, la maggioranza dei componenti  e,
          in seconda convocazione,  un terzo dei componenti medesimi.
          Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.
            I componenti  di cui alle lettere  i), m), n) ed  o) sono
          designati dai rispettivi enti.
            I componenti di  cui alle lettere p),   r), s),  t),  u),
          v),  w) e x) sono designati dal Ministro del lavoro e della
          previdenza sociale, di concerto con il Ministro del turismo
          e  dello  spettacolo,  su una terna di nominativi  proposti
          dalle  organizzazioni nazionali  di categoria  maggiormente
          rappresentative.  I    componenti di   cui alla  lettera z)
          sono scelti dal Ministro del turismo e dello spettacolo.
            Qualora entro  sessanta giorni dalla richiesta  non siano
          pervenute le designazioni previste al comma precedente,  il
          Ministro  del  turismo  e  dello   spettacolo provvede   ad
          emanare,   con riserva    di  successiva  integrazione,  il
          decreto  di    costituzione  del  Consiglio,    purche'  le
          designazioni non siano inferiori ai  due terzi  del  numero
          complessivo dei componenti da nominare".
            -  Il  testo  dell'art.  1,  commi  67  e 70, del D.L. 23
          ottobre 1996, n.  545,  recante: "Disposizioni  urgenti per
          l'esercizio  dell'attivita'  radiotelevisiva    e     delle
          telecomunicazioni", come  convertito,  con modifiche, dalla
          legge 23 dicembre 1996, n. 650, e' cosi' formulato:
            "Art.    1   (Disposizioni    urgenti   per   l'esercizio
          dell'attivita' radiotelevisiva e  delle  telecomunicazioni,
          interventi  per  il riordino della RAI S.p.a.,  nel settore
          dell'editoria  e     dello  spettacolo,   per   l'emittenza
          televisiva  e   sonora   in ambito  locale  nonche' per  le
          trasmissioni televisive in forma codificata).
             (Omissis).
            67. Contestualmente alla   nomina  delle  commissioni  di
          cui  al  comma 59, l'Autorita' di Governo competente per lo
          spettacolo provvede alla costituzione di un  comitato per i
          problemi    dello  spettacolo,  diviso  in  cinque  sezioni
          rispettivamente  competenti  per  la  musica,  la danza, la
          prosa,  il    cinema,  le   attivita'   circensi    e    lo
          spettacolo  viaggiante.   Al   comitato  per    i  problemi
          dello  spettacolo  sono attribuite  funzioni  di consulenza
          e   di   verifica  in    ordine    alla  elaborazione    ed
          attuazione    delle     politiche   di   settore     e   in
          particolare in ordine alla predisposizione  di indirizzi  e
          di  criteri  generali  relativi   alla destinazione   delle
          risorse pubbliche   per il sostegno  alle  attivita'  dello
          spettacolo.
             (Omissis).
            70.  Ai    costi  di   funzionamento del comitato   per i
          problemi dello spettacolo  e delle  commissioni  consultive
          istituite  ai sensi  dei commi 59  e 60,  si provvede   nei
          limiti  di    quanto stanziato   per il funzionamento delle
          soppresse commissioni di cui al comma 59".