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DECRETO LEGISLATIVO 23 dicembre 1997, n. 469

Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

note: Entrata in vigore del decreto: 9-1-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/09/2015)
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Testo in vigore dal: 9-1-1998
al: 23-9-2015
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo  per
il conferimento di funzioni e compiti alle regioni  ed  enti  locali,
per  la   riforma   della   pubblica   amministrazione   e   per   la
semplificazione amministrativa; 
  Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure  urgenti  per
lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti  di
decisione e di controllo; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 1 ottobre 1997; 
  Acquisito il parere delle competenti  commissioni  parlamentari  ai
sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata istituita  ai  sensi
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 19 dicembre 1997; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale,  di  concerto  con  i
Ministri per la funzione pubblica e gli affari regionali e del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica; 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
                            O g g e t t o 
  1. Il presente decreto disciplina ai sensi  dell'articolo  1  della
legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificata  dalla  legge  15  maggio
1997, n. 127, il conferimento alle regioni e agli enti  locali  delle
funzioni e compiti relativi al collocamento e alle  politiche  attive
del lavoro, nell'ambito di un ruolo generale di indirizzo, promozione
e coordinamento dello Stato. 
  2.  Resta  salva  l'ulteriore  attuazione  della  delega   di   cui
all'articolo  1,  comma  1,  della  citata  legge  n.  59  del  1997,
relativamente alle materie di competenza del Ministero del  lavoro  e
della previdenza sociale non interessate dal presente decreto. 
  3. In riferimento alle materie di cui  al  comma  1,  costituiscono
funzioni e compiti dello Stato ai sensi degli articoli 1, commi  3  e
4, e 3, comma 1, lettera a), della citata legge n. 59 del 1997: 
  a) vigilanza in materia  di  lavoro,  dei  flussi  di  entrata  dei
lavoratori non appartenenti all'Unione europea, nonche'  procedimenti
di autorizzazione per attivita' lavorativa all'estero; 
  b)  conciliazione  delle  controversie  di  lavoro  individuali   e
plurime; 
  c)  risoluzione  delle   controversie   collettive   di   rilevanza
pluriregionale; 
  d) conduzione  coordinata  ed  integrata  del  Sistema  informativo
lavoro secondo quanto previsto dall'articolo 11; 
  e) raccordo con gli organismi internazionali  e  coordinamento  dei
rapporti con l'Unione europea. 
          Avvertenza: 
               Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai 
                   sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle 
                        disposizioni sulla promulgazione delle leggi, 
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica 
           e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, 
           approvato con decreto D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al 
             solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di 
          legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il 
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
           Note alle premesse:
            -  L'art.  76  della  Costituzione   regola   la   delega
          al    Governo dell'esercizio della   funzione legislativa e
          stabilisce  che essa non puo'   avvenire   se    non    con
          determinazione    di    principi    e   criteri direttivi e
          soltanto per tempo limitato e per soggetti definiti.
            -   L'art.   87,   comma   quinto, della    Costituzione,
          conferisce    al Presidente della  Repubblica il  potere di
          promulgare  le leggi  e di emanare i decreti aventi  valore
          di legge e i regolamenti.
            -    La   legge   15 marzo   1997,   n.   59  (Delega  al
          Governo  per  il conferimento di funzioni   e compiti  alle
          regioni  ed    enti  locali, per la riforma  della pubblica
          amministrazione e per   la semplificazione  amministrativa)
          e' pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n.  63 del 17 marzo
          1997 - supplemento ordinario n. 63.
            -   La   legge   15   maggio   1997,   n.   127   (Misure
          urgenti      per      lo   snellimento       dell'attivita'
          amministrativa   e   dei   procedimenti   di decisione e di
          controllo) e' pubblicata nella  Gazzetta Ufficiale n.   113
          del 17 maggio 1997 - supplemento ordinario n. 98/L.
            -  Il    decreto  legislativo    28 agosto 1997,   n. 281
          (Definizione ed ampliamento    delle  attribuzioni    della
          Conferenza    permanente  per   i rapporti tra lo Stato, le
          regioni   e le province autonome di  Trento  e  Bolzano  ed
          unificazione,  per   le materie ed  i compiti  di interesse
          comune delle regioni, delle province  e dei comuni, con  la
          Conferenza  Statocitta'    ed    autonomie   locali)     e'
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
          202 del 30 agosto 1997.
           Note all'art. 1:
            - Il  testo dell'art. 1  della legge 15 marzo   1997,  n.
          59    (per  il  titolo si veda in nota alle premesse), come
          modificato dalla legge 15 maggio 1997,    n.  127  (per  il
          titolo si veda in  nota alle premesse), cosi' recita:
            "Art.  1.  - 1. Il Governo e'  delegato ad emanare, entro
          il 31 marzo 1998, uno o piu' decreti  legislativi  volti  a
          conferire  alle  regioni  e agli   enti   locali, ai  sensi
          degli   articoli   5,   118 e   128    della  Costituzione,
          funzioni  e   compiti   amministrativi   nel rispetto   dei
          principi e dei  criteri direttivi contenuti nella  presente
          legge. Ai fini della presente legge,  per  conferimento  si
          intende  trasferimento, delega o attribuzione di funzioni e
          compiti e per ''enti locali'' si intendono le  province,  i
          comuni, le comunita'  montane e  gli altri enti locali.
            2.  Sono  conferite  alle  regioni    e agli enti locali,
          nell'osservanza del principio di    sussidiarieta'  di  cui
          all'art.  4,    comma 3, lettera a), della  presente legge,
          anche ai  sensi dell'art. 3 della  legge 8 giugno 1990,  n.
          142,   tutte le funzioni    e  i    compiti  amministrativi
          relativi  alla    cura  degli interessi   e alla promozione
          dello svilupo delle rispettive  comunita', nonche'    tutte
          le    funzioni  e   i compiti amministrativi  localizzabili
          nei   rispettivi   territori    in   atto  esercitati    da
          qualunque    organo    o   amministrazione   dello   Stato,
          centrali o periferici, ovvero tramite enti o altri soggetti
          pubblici.
            3. Sono esclusi  dall'applicazione dei commi 1 e  2    le
          funzioni e i compiti riconducibili alle seguenti materie:
            a)    affari    esteri  e    commercio  estero,   nonche'
          cooperazione internazionale  e    attivita'    promozionale
          all'estero   di  rilievo nazionale;
            b) difesa,  Forze armate, armi  e munizioni, esplosivi  e
          materiale strategico;
               c) rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose;
            d)  tutela  dei  beni  culturali e del patrimonio storico
          artistico;
               e) vigilanza sullo stato civile e sull'anagrafe;
            f)   cittadinanza,  immigrazione,   rifugiati  e    asilo
          politico, estradizione;
            g)    consultazioni  elettorali,   elettorato   attivo  e
          passivo,   propaganda       elettorale,       consultazioni
          referendarie  escluse  quelle regionali;
            h)    moneta,     sistema   valutario    e   perequazione
          delle  risorse finanziarie;
            i)   dogane,  protezione   dei  confini    nazionali    e
          profilassi internazionale;
               l) ordine pubblico e sicurezza pubblica;
               m) amministrazione della giustizia;
               n) poste e telecomunicazioni;
            o)    previdenza    sociale,   eccedenze   di   personale
          temporanee  e strutturali;
               p) ricerca scientifica;
            q)  istruzione  universitaria,  ordinamenti   scolastici,
          programmi    scolastici,       organizzazione      generale
          dell'istruzione    scolastica    e  stato   giuridico   del
          personale;
               r) vigilanza in materia di lavoro e cooperazione.
            4.  Sono  inoltre esclusi dall'applicazioen dei commi 1 e
          2:
            a) i compiti  di regolazione e controllo gia'  attribuiti
          con legge statale ad apposite autorita' indipendenti;
            b)    i   compiti    strettamente   preordinati      alla
          programmazione,   progettazione,       esecuzione         e
          manutenzione     di       grandi     reti  infrastrutturali
          dichiarate di interesse nazionale con legge statale;
            c)   i  compiti  di  rilievo  nazionale  del  sistema  di
          protezione civile, per la difesa del suolo, per  la  tutela
          dell'ambiente  e  della  salute,  per   gli indirizzi,   le
          funzioni  e i  programmi   nel settore   dello  spettacolo,
          per   la   ricerca,   la  produzione,  il  trasporto  e  la
          distribuzione  di   energia;   gli   schermi   di   decreti
          legislativi,  ai  fini della  individuazione   dei  compiti
          di  rilievo    nazionale,  sono predisposti  previa  intesa
          con  la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stasto,
          le regioni e le province autonome di Trento e  Bolzano;  in
          mancanza     dell'intesa,   il    Consiglio  dei   Ministri
          delibera motivatamente  in  via   definitiva   su  proposta
          del  Presidente  del Consiglio dei Ministri;
            d)   i   compiti  esercitati  localmente  in   regime  di
          autonomia funzionale    dalle    camere    di    commercio,
          industria,   artigianato  e agricoltura e dalle universita'
          degli studi;
            e) il coordinamento  dei rapporti con l'Unione europea  e
          i compiti preordinati   ad  assicurare    l'esecuzione    a
          livello  nazionale   degli obblighi derivanti  dal trattato
          sull'Unione europea  e dagli accordi internazionali.
            5.  Resta ferma  la  disciplina concernente   il  sistema
          statistico  nazionale,  anche   ai fini del  rispetto degli
          obblighi   derivanti dal  trattato  sull'Unione  europea  e
          dagli accordi internazionali.
            6.   La     promozione  dello    sviluppo  economico,  la
          valorizzazione dei sistemi  produttivi   e la    promozione
          della    ricerca applicata  sono interessi pubblici primari
          che lo Stato, le regioni,  le province, i comuni  e     gli
          altri    enti   locali     assicurano   nell'ambito   delle
          rispettive   competenze, nel   rispetto   delle    esigenze
          della    salute,  della  sicurezza  pubblica e della tutela
          dell'ambiente".
            - L'art.   3, comma   1, lettera   a), della  legge    n.
          59/1997,   e' il seguente: "1. Con i decreti legislativi di
          cui all'art. 1 sono:
            a) individuati tassativamente le funzioni  e i compiti da
          mantenere in capo  alle amministrazioni statali, ai   sensi
          e nei limiti  di cui all'art. 1".