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DECRETO LEGISLATIVO 18 dicembre 1997, n. 472

Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-4-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2020)
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Testo in vigore dal: 1-4-1998
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
 Visto l'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
recante delega al Governo per l'emanazione  di  uno  o  piu'  decreti
legislativi per la  revisione  organica  ed  il  completamento  della
disciplina delle sanzioni tributarie non penali; 
 Vista la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 10 aprile 1997; 
 Acquisito il parere della commissione parlamentare istituita a norma
dell'articolo 3, comma 13, della citata legge n. 662 del 1996; 
 Vista la deliberazione del Consiglio dei  Ministri,  adottata  nella
riunione del 5 dicembre 1997; 
 Sulla proposta  del  Ministro  delle  finanze,  di  concerto  con  i
Ministri di grazia e giustizia e del tesoro e del  bilancio  e  della
programmazione economica; 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
                               Oggetto 
 1. Il presente decreto stabilisce  le  disposizioni  generali  sulle
sanzioni amministrative in materia tributaria. 
 
 
 
    

          Avvertenza:
            Il  testo  delle note qui' pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  commi  2  e 3, del testo unico delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.

    
          Note al preambolo: 
            -  Il  testo  dell'art.  76  della  Costituzione  e'   il
          seguente: 
            "Art. 76. - L'esercizio della  funzione  legislativa  non
          puo' essere delegato al Governo se non  con  determinazione
          di principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo
          limitato e per oggetti definiti". 
            -  Il  testo  dell'art.  87  della  Costituzione  e'   il
          seguente: 
            "Art. 87. - Il Presidente della  Repubblica  e'  il  capo
          dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale. 
            Puo' inviare messaggi alle Camere. 
            Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima
          riunione. 
            Autorizza la presentazione alle  Camere  dei  disegni  di
          legge di iniziativa del Governo. 
            Promulga le leggi ed emana i  decreti  aventi  valore  di
          legge e i regolamenti. 
            Indice il "referendum" popolare nei casi  previsti  dalla
          Costituzione. 
            Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello
          Stato. 
            Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica
          i  trattati   internazionali,   previa,   quando   occorra,
          l'autorizzazione delle Camere. 
            Ha il comando delle Forze Armate, presiede  il  Consiglio
          supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara  lo
          stato di guerra deliberato dalle Camere. 
            Presiede il Consiglio superiore della magistratura. 
            Puo' concedere grazia e commutare le pene. 
            Conferisce le onorificenze della Repubblica". 
            - Il testo del comma  133  dell'art.  3  della  legge  23
          dicembre 1996, n. 662 (Misure  di  razionalizzazione  della
          finanza pubblica) e' il seguente: 
            "133. Il Governo e' delegato  ad  emanare,  entro  dodici
          mesi dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
          uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni per  la
          revisione organica  e  il  completamento  della  disciplina
          delle sanzioni tributarie non penali, con l'osservanza  dei
          seguenti principi e criteri direttivi: 
             a) adozione di un'unica specie  di  sanzione  pecuniaria
          amministrativa,  assoggettata  ai  principi  di  legalita',
          imputabilita'  e  colpevolezza  e  determinata  in   misura
          variabile fra un limite minimo e un limite  massimo  ovvero
          in misura proporzionale al  tributo  cui  si  riferisce  la
          violazione; 
             b) riferibilita'  della  sanzione  alla  persona  fisica
          autrice o coautrice della violazione secondo il regime  del
          concorso adottato dall'art. 5 della legge 24 novembre 1981,
          n.   689,    e    previsione    della    intrasmissibilita'
          dell'obbligazione per causa di morte; 
             c) previsione di obbligazione solidale  a  carico  della
          persona fisica, societa' o ente, con o  senza  personalita'
          giuridica, che si giova o sul cui patrimonio si  riflettono
          gli  effetti   economici   della   violazione   anche   con
          riferimento ai casi di cessione di azienda, trasformazione,
          fusione, scissione di  societa'  o  enti;  possibilita'  di
          accertare tale  obbligazione  anche  al  verificarsi  della
          morte  dell'autore  della  violazione  e  indipendentemente
          dalla previa irrogazione della sanzione; 
             d)  disciplina   delle   cause   di   esclusione   della
          responsabilita' tenendo  conto  dei  principi  dettati  dal
          codice penale e delle ipotesi di errore  incolpevole  o  di
          errore  causato   da   indeterminatezza   delle   richieste
          dell'ufficio  tributario  o  dei   modelli   e   istruzioni
          predisposti dall'amministrazione delle finanze; 
             e) previsione dell'applicazione della sola  disposizione
          speciale se uno stesso fatto e' punito da una  disposizione
          penale e da una che prevede una sanzione amministrativa; 
             f) adozione di criteri di determinazione della  sanzione
          pecuniaria in relazione  alla  gravita'  della  violazione,
          all'opera prestata per l'eliminazione o attenuazione  delle
          sue  conseguenze,  alle  condizioni  economiche  e  sociali
          dell'autore e alla sua  personalita'  desunta  anche  dalla
          precedente commissione di violazioni di natura fiscale; 
             g) individuazione della diretta responsabilita' in  capo
          al soggetto che si sia avvalso di persona che  sebbene  non
          interdetta,  sia  incapace,  anche   transitoriamente,   di
          intendere e di volere al momento del compimento dell'atto o
          abbia indotto o determinato la commissione della violazione
          da parte di altri; 
             h) disciplina della continuazione e del concorso formale
          di violazioni sulla base dei criteri  risultanti  dall'art.
          81 del codice penale; 
             i) previsione di sanzioni amministrative accessorie  non
          pecuniarie  che  incidono  sulla  capacita'  di   ricoprire
          cariche, sulla partecipazione a gare per  l'affidamento  di
          appalti pubblici o sulla efficacia dei relativi  contratti,
          sul conseguimento di licenze,  concessioni,  autorizzazioni
          amministrative,  abilitazioni  professionali  e  simili   o
          sull'esercizio dei diritti da  esse  derivanti;  previsione
          dell'applicazione  delle   predette   sanzioni   accessorie
          secondo criteri di proporzionalita' e di adeguatezza con la
          sanzione principale; previsione di  un  sistema  di  misure
          cautelari  volte  ad  assicurare  il  soddisfacimento   dei
          crediti che  hanno  titolo  nella  sanzione  amministrativa
          pecuniaria; 
             l) previsione  di  circostanze  esimenti,  attenuanti  e
          aggravanti  strutturate  in   modo   da   incentivare   gli
          adempimenti tardivi,  da  escludere  la  punibilita'  nelle
          ipotesi di violazioni formali non suscettibili di  arrecare
          danno o pericolo all'erario, ovvero  determinate  da  fatto
          doloso di terzi, da sanzionare piu' gravemente  le  ipotesi
          di recidiva; 
             m)  previsione,  ove  possibile,  di   un   procedimento
          unitario per l'irrogazione  delle  sanzioni  amministrative
          tale da garantire la difesa e nel contempo da assicurare la
          sollecita esecuzione del  provvedimento;  previsione  della
          riscossione parziale della sanzione pecuniaria  sulla  base
          della  decisione  di  primo  grado  salvo  il   potere   di
          sospensione dell'autorita' investita del giudizio  e  della
          sospensione di diritto ove venga prestata idonea garanzia; 
             n) riduzione dell'entita'  della  sanzione  in  caso  di
          accettazione del provvedimento e di pagamento  nel  termine
          previsto per la sua impugnazione;  revisione  della  misura
          della  riduzione  della  sanzione  prevista  in   caso   di
          accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale; 
             o)  revisione  della  disciplina   e,   ove   possibile,
          unificazione dei  procedimenti  di  adozione  delle  misure
          cautelari; 
             p)  disciplina  della  riscossione  della  sanzione   in
          conformita' alle modalita' di riscossione dei  tributi  cui
          essa si riferisce; previsione  della  possibile  rateazione
          del debito e  disciplina  organica  della  sospensione  dei
          rimborsi dovuti dalla amministrazione delle finanze e della
          compensazione con i crediti di questa; 
             q)   adeguamento   delle   disposizioni    sanzionatorie
          attualmente contenute nelle singole  leggi  di  imposta  ai
          principi e criteri direttivi dettati con il presente  comma
          e  revisione  dell'entita'   delle   sanzioni   attualmente
          previste con  loro  migliore  commisurazione  all'effettiva
          entita' oggettiva e soggettiva delle violazioni in modo  da
          assicurare  uniformita'  di   disciplina   per   violazioni
          identiche anche se  riferite  a  tributi  diversi,  tenendo
          conto al contempo delle previsioni punitive  dettate  dagli
          ordinamenti tributari dei Paesi membri dell'Unione europea; 
             r)  previsione   dell'abrogazione   delle   disposizioni
          incompatibili  con  quelle  dei  decreti   legislativi   da
          emanare". 
            - Il testo del comma 13 dell'art. 3 della citata legge n.
          662 del 1996 e' il seguente: 
            "13. Entro trenta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione
          della  presente  legge  nella  Gazzetta   Ufficiale   della
          Repubblica italiana, e' istituita una commissione  composta
          da  quindici  senatori  e   quindici   deputati,   nominati
          rispettivamente dal Presidente del Senato della  Repubblica
          e dal Presidente della Camera  dei  deputati  nel  rispetto
          della proporzione  esistente  tra  i  gruppi  parlamentari,
          sulla base delle designazioni dei gruppi medesimi".