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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 novembre 1997, n. 445

Regolamento recante norme sullo scomputo dei versamenti delle ritenute alla fonte, effettuati a fronte dei versamenti successivi, e sulla semplificazione degli adempimenti dei sostituti di imposta che effettuano ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo di ammontare non significativo.

note: Entrata in vigore del decreto: 7/1/1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/11/2014)
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vigente al 27/04/2024
Testo in vigore dal: 1-1-2015
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602; 
  Visto l'articolo 3, comma 137, lettere e) ed  f),  della  legge  23
dicembre 1996, n. 662, che autorizza il  Governo  all'emanazione  del
regolamento concernente la disciplina dei versamenti  delle  ritenute
alla fonte  effettuati  in  eccedenza  rispetto  alla  somma  dovuta,
consentendone lo scomputo a fronte dei  versamenti  successivi  e  la
semplificazione  degli  adempimenti  dei  sostituti  di  imposta  che
effettuano ritenute alla fonte  su  redditi  di  lavoro  autonomo  di
ammontare non significativo; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva degli atti normativi nell'adunanza del 14 luglio 1997; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 23 ottobre 1997; 
  Sulla proposta del Ministro delle finanze; 
                              E m a n a 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
   Scomputo delle eccedenze di versamento del sostituto di imposta 
 
  1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 2014, N. 175)). 
  2. Qualora lo scomputo di cui al comma  1  non  venga  operato  nel
corso dello stesso periodo di imposta, il sostituto ha diritto, a sua
scelta,  di  computare  l'eccedenza  in  diminuzione  dai  versamenti
relativi al periodo di imposta successivo o di chiederne il  rimborso
nella  dichiarazione  prevista  dall'articolo  7  del   decreto   del
Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,   anche
ricorrendo  alle  procedure  indicate  nel  decreto  ministeriale  28
dicembre 1993, n. 567. 
  3. La scelta non risultante dalla dichiarazione  si  intende  fatta
per il riporto. 
  4. La parte dell'eccedenza  riportata  che  non  e'  utilizzata  in
compensazione ai sensi dell'articolo 17  del  decreto  legislativo  9
luglio 1997, n. 241, costituisce eccedenza per il periodo  stesso  ed
eoggetto di ulteriore scelta tra il riporto ed il rimborso. (3) 
  5. Se l'eccedenza riportata non e' computata in  diminuzione  nella
dichiarazione relativa al periodo di  imposta  successivo,  o  se  la
dichiarazione  non  e'  presentata,  il  sostituto  di  imposta  puo'
chiederne il rimborso  a  norma  dell'articolo  38  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 
  6. Sull'eccedenza  computata  in  diminuzione  dei  versamenti  non
competono interessi.  Se  e'  richiesto  il  rimborso  competono  gli
interessi di cui all'articolo 44 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 602 del  1973,  con  decorrenza  dal  secondo  semestre
successivo,  rispettivamente,  alla  data  di   presentazione   della
dichiarazione del sostituto di imposta o a  quella  di  presentazione
dell'istanza di rimborso prevista dall'articolo 38  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 602 del 1973. 
 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  Il D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175  ha  disposto  (con  l'art.  15,
comma 1, alinea) che la presente modifica si applica a decorrere  dal
1° gennaio 2015.