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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 novembre 1997, n. 443

Regolamento concernente la previsione, a seguito del provvedimento di diniego del rimborso IVA con contestuale riconoscimento del credito, delle possibilità di computare il medesimo in detrazione in un periodo successivo.

note: Entrata in vigore del decreto: 7-1-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/12/2001)
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Testo in vigore dal: 7-1-1998
al: 31-12-2001
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n. 633, e successive modificazioni, concernente  l'istituzione  e  la
disciplina dell'imposta sul valore aggiunto; 
  Visto l'articolo 3, comma 137, lettera c), della legge 23  dicembre
1996, n. 662, che autorizza il Governo all'emanazione del regolamento
concernente la previsione, in presenza di  provvedimento  di  diniego
del  rimborso  dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  con  contestuale
riconoscimento  del  credito,  della  possibilita'  di  computare  il
medesimo in detrazione nella liquidazione periodica  successiva  alla
comunicazione dell'ufficio, ovvero nella dichiarazione annuale; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della
Sezione consultiva per gli atti normativi del 14 luglio 1997; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  Ministri  adottata  nella
riunione del 23 ottobre 1997; 
  Sulla proposta del Ministro delle finanze; 
                              E m a n a 
il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
      Computo in detrazione di crediti non ammessi al rimborso 
 
  1. L'ufficio  dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  che  a  seguito
dell'esame della richiesta di rimborso ne accerta  la  non  spettanza
per difetto dei presupposti stabiliti dall'articolo  30  del  decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, procede alla
notifica del provvedimento di diniego con contestuale indicazione del
credito spettante. Il relativo  credito  e'  portato  in  detrazione,
successivamente  alla  notificazione,   in   sede   di   liquidazione
periodica, ovvero nella dichiarazione annuale, previa annotazione nel
registro di cui all'articolo 25 del citato decreto n. 633 del 1972. 
  2.  La  procedura  prevista  dal  comma  1  si  applica  anche   ai
provvedimenti di diniego della richiesta di rimborso per crediti  non
riportati nella dichiarazione annuale. 
  3. In caso di proposizione di ricorso  da  parte  del  contribuente
avverso il provvedimento di diniego di  rimborso  con  riconoscimento
del credito, gli effetti del  provvedimento  impugnato  sono  sospesi
fino alla definizione della controversia. Il credito  e'  portato  in
detrazione  nella  liquidazione  periodica  o   nella   dichiarazione
annuale, successivamente alla sentenza divenuta definitiva. 
    

          Avvertenza:
          Il testo delle note qui pubblicato e stato redatto ai sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
          - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al
          Presidente  della  Repubblica  il  potere  di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
          - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23
          agosto  1988,  n. 400: "2. Con decreto del Presidente della
          Repubblica,   previa   deliberazione   del   Consiglio  dei
          Ministri,  sentito  il  Consiglio  di Stato, sono emanati i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva  assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
          le   quali   le   leggi   della   Repubblica,  autorizzando
          l'esercizio   della  potesta'  regolamentare  del  Governo,
          determinano  le  norme generali regolatrici della materia e
          dispongono  l'abrogazione  delle norme vigenti, con effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari".
          -  Si  riporta il testo dell'art. 3, comma 137, lettera c),
          della legge 23 dicembre 1996, n. 662: "137. Con regolamenti
          da  emanare  ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23
          agosto  1988,  n.  400,  entro  quattro  mesi dalla data di
          entrata in vigore della presente legge, si provvede:
          a) - b) (omissis);
          c) alla previsione, in presenza di provvedimento di diniego
          del   rimborso   dell'imposta   sul  valore  aggiunto,  con
          contestuale  riconoscimento del credito, della possibilita'
          di  computare  il medesimo in detrazione nella liquidazione
          periodica   successiva   alla  comunicazione  dell'ufficio,
          ovvero nella dichiarazione annuale".

    
           Note all'art. 1: 
            - Si riporta  il  testo  dell'art.  30  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: 
            "Art.   30   (Versamento   di   conguaglio   e   rimborso
          dell'eccedenza).   -   La   differenza   tra    l'ammontare
          dell'imposta dovuta in base alla  dichiarazione  annuale  e
          l'ammontare delle somme gia' versate mensilmente  ai  sensi
          dell'art. 27 deve essere versata in unica  soluzione  entro
          il 15  marzo  di  ciascun  anno  ovvero  entro  il  termine
          previsto per il pagamento delle somme dovute in  base  alla
          dichiarazione unificata annuale, maggiorando  le  somme  da
          versare degli interessi nella misura dello 0,50  per  cento
          per ogni mese o frazione di mese successivo  alla  predetta
          data. 
            Se dalla dichiarazione annuale  risulta  che  l'ammontare
          detraibile di cui al n. 3) dell'art.  28,  aumentato  delle
          somme  versate   mensilmente,   e'   superiore   a   quello
          dell'imposta relativa alle operazioni imponibili di cui  al
          n. 1) dello stesso articolo, il contribuente ha diritto  di
          computare l'importo dell'eccedenza in detrazione  nell'anno
          successivo, annotandolo nel registro indicato nell'art. 25,
          ovvero di chiedere il rimborso  nelle  ipotesi  di  cui  ai
          commi successivi  e  comunque  in  caso  di  cessazione  di
          attivita'. 
            Il contribuente puo' chiedere in  tutto  o  in  parte  il
          rimborso dell'eccedenza detraibile, se di importo superiore
          a lire cinque milioni, all'atto della  presentazione  della
          dichiarazione: 
          a)  quando  esercita   esclusivamente   o   prevalentemente
          attivita'  che  comportano  l'effettuazione  di  operazioni
          soggette  ad  imposta  con  aliquote  inferiori  a   quelle
           dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni: 
            b) quando effettua operazioni non imponibili di cui  agli
          articoli 8, 8-bis e 9 per un ammontare superiore al 25  per
          cento dell'ammontare complessivo  di  tutte  le  operazioni
          effettuate; 
            c)  limitatamente  all'imposta  relativa  all'acquisto  o
          all'importazione di beni ammortizzabili, 
          nonche' di beni e servizi per studi e ricerche: 
            d)  quando  effettua   prevalentemente   operazioni   non
          soggette all'imposta per effetto dell'art. 7; 
            e) quando si trova nelle condizioni previste dal 
          secondo comma dell'art. 17. 
            Il  contribuente  anche  fuori  dei  casi  previsti   nel
          precedente  terzo   comma   puo'   chiedere   il   rimborso
          dell'eccedenza detraibile, risultante  dalla  dichiarazione
          annuale, se dalle dichiarazioni  dei  due  anni  precedenti
          risultano eccedenze detraibili; in  tal  caso  il  rimborso
          puo'  essere  richiesto  per  un  ammontare  comunque   non
          superiore al minore degli importi delle predette eccedenze. 
            Con decreto del  Ministro  delle  finanze  da  pubblicare
          nella Gazzetta Ufficiale saranno stabiliti gli elementi, da
          indicare nella dichiarazione o in apposito  allegato,  che,
          in relazione dell'attivita' esercitata,  hanno  determinato
          il  verificarsi  dell'eccedenza  di  cui  si  richiede   il
          rimborso. 
            Agli effetti della  norma  di  cui  all'art,  73,  ultimo
          comma, le disposizioni del secondo, terzo  e  quarto  comma
          del  presente  articolo  si  intendono  applicabili  per  i
          rimborsi   richiesti   dagli   enti   e   dalle    societa'
          controllanti". 
            - Si riporta  il  testo  dell'art.  25  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: 
            "Art.   25   (Registrazione   degli   acquisti).   -   Il
          contribuente deve numerare in ordine progressivo le fatture
          e le bollette  doganali  relative  ai  beni  e  ai  servizi
          acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte  o
          professione, comprese quelle emesse a norma del terzo comma
          dell'art. 17 e deve annotarle in  apposito  registro  entro
          l'anno nella cui dichiarazione viene esercitato il  diritto
          di detrazione della relativa imposta. 
            Dalla  registrazione  devono  risultare  la  data   della
          fattura  o  bolletta,  il  numero   progressivo   ad   essa
          attribuito, la ditta, denominazione o ragione  sociale  del
          cedente del bene o prestatore del servizio,ovvero il nome e
          cognome se non si  tratta  di  imprese,  societa'  o  enti,
          nonche' l'ammontare imponibile e  l'ammontare  dell'imposta
          distinti secondo l'aliquota. 
            Per le fatture relative alle operazioni non imponibili  o
          esenti di cui al sesto comma  dell'art.  21  devono  essere
          indicati, in luogo dell'ammontare dell'imposta,  il  titolo
          di inapplicabilita' di essa e la relativa norma. 
             (Abrogato). 
            La disposizione del comma precedente si applica anche per
          le fatture relative a prestazioni di trasporto e per quelle
          pervenute tramite spedizionieri o agenzie di viaggi,  quale
          ne sia l'importo".