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DECRETO-LEGGE 1 dicembre 1997, n. 411

Misure urgenti per gli accertamenti in materia di produzione lattiera.

note: Entrata in vigore del decreto: 2-12-1997.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 gennaio 1998, n. 5 (in G.U. 28/01/1998, n.22).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/03/2003)
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Testo in vigore dal:  2-12-1997 al: 28-1-1998
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per la chiusura dei periodi di produzione lattiera 1995-1996 e 1996-1997 e per l'ordinato svolgimento del periodo in corso, anche al fine di evitare l'eventuale procedura di infrazione comunitaria;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 novembre 1997;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le politiche agricole, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Ripristino della liquidità
1. In attesa degli accertamenti di cui all'articolo 2, gli importi trattenuti dagli acquirenti a titolo di prelievo supplementare per il periodo di produzione lattiera 1996-1997 devono essere, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, restituiti ai produttori, con gli interessi legali maturati, nella misura dell'80 per cento degli importi predetti, dandone comunicazione all'AIMA e al Ministero del tesoro. Le garanzie fideiussorie surrogatorie del prelievo, prestate per il medesimo periodo, devono essere liberate nella medesima percentuale. Resta fermo l'obbligo dei produttori al pagamento del prelievo supplementare ove questo risulti comunque dovuto dopo l'effettuazione della compensazione nazionale.
2. Le restituzioni di cui al comma 1 sono ridotte alla misura del 20 per cento nei confronti dei produttori che non hanno sottoscritto i modelli L1 senza presentare dichiarazione di contestazione oppure che hanno sottoscritto modelli L1 privi dell'indicazione dei capi bovini da latte detenuti in stalla e che risultano tali anche dalla rilevazione straordinaria dei capi bovini da latte effettuata ai sensi del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, o risultano non incrociabili con la rilevazione stessa.
3. Limitatamente al periodo 1997-1998 ed in deroga a quanto disposto dall'articolo 5, commi 3 e 4, della legge 26 novembre 1992, n. 468, gli acquirenti di latte bovino trattengono il 30 per cento del prelievo supplementare relativo alla parte di quota B ridotta al produttore dall'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46. Le somme trattenute in eccesso rispetto a quanto disposto dal precedente periodo sono, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, restituite ai produttori con gli interessi legali maturati. Per le consegne che oltrepassano il suddetto ammontare, l'acquirente è tenuto a trattenere il prelievo supplementare in misura intera. Resta fermo l'obbligo dei produttori al pagamento del prelievo supplementare ove questo risulti comunque dovuto dopo l'effettuazione della compensazione nazionale. A tal fine gli acquirenti sono autorizzati a trattenere nel periodo 1998-1999, con gli interessi legali maturati, le somme relative al periodo 1997-1998 non versate.
4. Le somme dovute a titolo di prelievo supplementare per il periodo 1996-1997 sono recuperate, con gli interessi legali maturati, su quelle trattenute per i periodi 1995-1996 e 1997-1998, ovvero, in caso di insufficienza, sulle consegne relative al periodo 1998-1999.
In tal caso, gli acquirenti sono tenuti al relativo immediato versamento. Qualora non sia possibile eseguire tale recupero, o questo sia insufficiente, si procede all'iscrizione a ruolo del debito residuo di ciascun produttore secondo le modalità previste dalla legislazione tributaria.