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DECRETO-LEGGE 13 novembre 1997, n. 393

Interventi urgenti in materia di occupazione e di trattamenti di integrazione salariale nelle aree di crisi.

note: Entrata in vigore del decreto: 13-11-1997.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/1997)
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Testo in vigore dal: 13-11-1997
al: 31-12-1997
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  adottare
disposizioni   in   materia   di  occupazione  e  di  trattamenti  di
integrazione salariale nelle aree di crisi;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell'11 novembre 1997;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  del  lavoro  e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;
                              E m a n a
                      il seguente decretolegge:
                               Art. 1.
              Sostegno del reddito nelle aree di crisi
  1.  I  trattamenti  di  integrazione salariale straordinaria di cui
all'articolo  4,  comma  21,  quinto  periodo,  del decreto - legge 1
ottobre  1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
novembre  1996,  n.  608,  sono  prorogati per ulteriori otto mesi, a
decorrere  dalla  scadenza  dell'ultima  proroga  concessa  ai  sensi
dell'articolo  3,  comma 3, del decreto - legge 25 marzo 1997, n. 67,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135. La
misura dei trattamenti di integrazione salariale prorogati e' ridotta
del 10 per cento.
  2.   Ai   lavoratori   che   hanno   beneficiato   del  trattamento
straordinario  di integrazione salariale di cui all'articolo 4, comma
21,  terzo  periodo,  della citata legge n. 608 del 1996, puo' essere
concesso,  per  un periodo di otto mesi, in deroga a tutte le vigenti
disposizioni,   il   trattamento   di   cassa  integrazione  guadagni
straordinaria  a  decorrere  dalla  data,  non successiva al 31 marzo
1998, di scadenza dell'ultima proroga concessa ai sensi dell'articolo
3,  comma  3,  della  citata  legge  n.  135  del 1997. La misura dei
trattamenti  di integrazione salariale e' ridotta del 10 per cento. A
tal  fine  le  aziende  interessate  inoltrano la relativa istanza al
Ministero  del  lavoro  e della previdenza sociale, entro e non oltre
venti  giorni  dalla  data di entrata in vigore del presente decreto,
allegando alla medesima i nominativi dei lavoratori aventi i predetti
requisiti.  La fruizione del beneficio concesso ai sensi del presente
comma  e'  subordinata alla verifica da parte dell'Istituto nazionale
della previdenza sociale (INPS) dell'effettivo possesso dei requisiti
richiesti.
  3.  Ai  lavoratori  di cui al comma 2, gia' licenziati alla data di
entrata  in vigore del presente decreto, l'indennita' di mobilita' di
cui  all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223,
e'  prorogata  per  otto  mesi  con decreto del Ministro del lavoro e
della  previdenza  sociale.  A  tal  fine  i  lavoratori  interessati
presentano   istanza,  anche  per  il  tramite  delle  organizzazioni
sindacali,  entro  e  non oltre venti giorni dalla data di entrata in
vigore  del  presente decreto, allegando la dichiarazione, resa sotto
la   loro  responsabilita',  di  essere  in  possesso  dei  requisiti
richiesti.  La fruizione del beneficio concesso ai sensi del presente
comma  e' subordinata alla verifica da parte dell'INPS dell'effettivo
possesso dei requisiti richiesti.
  4.  Ai  lavoratori di cui al comma 2, che non abbiano usufruito dei
trattamenti  di integrazione salariale straordinaria, per determinati
periodi,  in quanto non impegnati in lavori socialmente utili, ove il
mancato impegno non sia imputabile alla loro volonta', il trattamento
straordinario  di integrazione salariale di cui all'articolo 4, comma
21,  della  citata  legge  n. 608 del 1996, e successive proroghe, e'
concesso,  per  detti  periodi  pregressi.  A  tal  fine i lavoratori
interessati   presentano   istanza,   anche   per  il  tramite  delle
organizzazioni  sindacali,  entro e non oltre venti giorni dalla data
di   entrata   in   vigore   del   presente   decreto,  allegando  la
dichiarazione,  resa  sotto  la  loro  responsabilita',  di essere in
possesso dei requisiti richiesti. La fruizione del beneficio concesso
ai  sensi  del  presente  comma e' subordinata alla verifica da parte
dell'INPS  del  possesso  dei  requisiti richiesti e nei limiti delle
risorse  gia'  previste  a  tal fine dal citato articolo 4, comma 21,
della legge n. 608 del 1996.
  5. All'articolo 4, comma 12, della citata legge n. 608 del 1996, le
parole:  "31  dicembre 1996 e nel limite massimo di 200 unita'," sono
sostituite  dalle seguenti: "31 dicembre 1998 e nel limite massimo di
12 miliardi, ivi compresi gli oneri per la contribuzione figurativa,"
e  le  parole:  "un  triennio" sono sostituite dalle seguenti: "il 28
febbraio  1999".  Il  Ministro  del lavoro e della previdenza sociale
individua,  con proprio decreto, tutti i lavoratori beneficiari delle
disposizioni  di  cui  al citato articolo 4, comma 12, della legge n.
608  del 1996, come modificato dal presente comma, e fissa per essi i
periodi  di  fruizione  della  relativa  proroga  della indennita' di
mobilita',  nel  rispetto  della  predetta autorizzazione di spesa di
lire 12 miliardi. A tal fine, l'INPS comunica al Ministero del lavoro
e  della previdenza sociale, entro venti giorni dalla data di entrata
in  vigore  del  presente decreto, l'elenco nominativo dei lavoratori
interessati.
  6.  Le  societa'  incaricate dei programmi di reindustrializzazione
procedono  ad  una  valutazione  analitica delle professionalita' dei
lavoratori  sospesi  in  cassa  integrazione guadagni straordinaria o
collocati  in  mobilita'  ai  sensi  del presente articolo e dovranno
darne  comunicazione  alle  regioni  interessate  ed al Ministero del
lavoro  e  della previdenza sociale, unitamente al monitoraggio delle
professionalita'  richieste  dalle iniziative in corso di promozione.
Entro  un  mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
il  Ministero  del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con le
regioni   interessate,   promuove  una  riunione  per  l'esame  delle
necessarie  attivita'  formative  e  dei  percorsi  e  dei  tempi  di
ricollocazione dei lavoratori di cui ai commi 1 e 2.
  7.  Le  disposizioni  di cui ai commi 1, 2 e 3 trovano applicazione
nei  confronti  di  un numero di soggetti fino ad un massimo di 3.500
unita';  al  relativo onere finanziario, valutato in lire 63 miliardi
per  l'anno 1997, si provvede a carico del Fondo per l'occupazione di
cui  all'articolo  1, comma 7, del decreto - legge 20 maggio 1993, n.
148,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
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