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DECRETO-LEGGE 13 novembre 1997, n. 393

Interventi urgenti in materia di occupazione e di trattamenti di integrazione salariale nelle aree di crisi.

note: Entrata in vigore del decreto: 13-11-1997.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/1997)
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Testo in vigore dal:  13-11-1997 al: 31-12-1997
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni in materia di occupazione e di trattamenti di integrazione salariale nelle aree di crisi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 novembre 1997;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

Emana

il seguente decretolegge:

Art. 1

Sostegno del reddito nelle aree di crisi
1. I trattamenti di integrazione salariale straordinaria di cui all'articolo 4, comma 21, quinto periodo, del decreto - legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, sono prorogati per ulteriori otto mesi, a decorrere dalla scadenza dell'ultima proroga concessa ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto - legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135. La misura dei trattamenti di integrazione salariale prorogati è ridotta del 10 per cento.
2. Ai lavoratori che hanno beneficiato del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 4, comma 21, terzo periodo, della citata legge n. 608 del 1996, può essere concesso, per un periodo di otto mesi, in deroga a tutte le vigenti disposizioni, il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria a decorrere dalla data, non successiva al 31 marzo 1998, di scadenza dell'ultima proroga concessa ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della citata legge n. 135 del 1997. La misura dei trattamenti di integrazione salariale è ridotta del 10 per cento. A tal fine le aziende interessate inoltrano la relativa istanza al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro e non oltre venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, allegando alla medesima i nominativi dei lavoratori aventi i predetti requisiti. La fruizione del beneficio concesso ai sensi del presente comma è subordinata alla verifica da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) dell'effettivo possesso dei requisiti richiesti.
3. Ai lavoratori di cui al comma 2, già licenziati alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è prorogata per otto mesi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. A tal fine i lavoratori interessati presentano istanza, anche per il tramite delle organizzazioni sindacali, entro e non oltre venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, allegando la dichiarazione, resa sotto la loro responsabilità, di essere in possesso dei requisiti richiesti. La fruizione del beneficio concesso ai sensi del presente comma è subordinata alla verifica da parte dell'INPS dell'effettivo possesso dei requisiti richiesti.
4. Ai lavoratori di cui al comma 2, che non abbiano usufruito dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria, per determinati periodi, in quanto non impegnati in lavori socialmente utili, ove il mancato impegno non sia imputabile alla loro volontà, il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 4, comma 21, della citata legge n. 608 del 1996, e successive proroghe, è concesso, per detti periodi pregressi. A tal fine i lavoratori interessati presentano istanza, anche per il tramite delle organizzazioni sindacali, entro e non oltre venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, allegando la dichiarazione, resa sotto la loro responsabilità, di essere in possesso dei requisiti richiesti. La fruizione del beneficio concesso ai sensi del presente comma è subordinata alla verifica da parte dell'INPS del possesso dei requisiti richiesti e nei limiti delle risorse già previste a tal fine dal citato articolo 4, comma 21, della legge n. 608 del 1996.
5. All'articolo 4, comma 12, della citata legge n. 608 del 1996, le parole: "31 dicembre 1996 e nel limite massimo di 200 unità," sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1998 e nel limite massimo di 12 miliardi, ivi compresi gli oneri per la contribuzione figurativa," e le parole: "un triennio" sono sostituite dalle seguenti: "il 28 febbraio 1999". Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale individua, con proprio decreto, tutti i lavoratori beneficiari delle disposizioni di cui al citato articolo 4, comma 12, della legge n. 608 del 1996, come modificato dal presente comma, e fissa per essi i periodi di fruizione della relativa proroga della indennità di mobilità, nel rispetto della predetta autorizzazione di spesa di lire 12 miliardi. A tal fine, l'INPS comunica al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'elenco nominativo dei lavoratori interessati.
6. Le società incaricate dei programmi di reindustrializzazione procedono ad una valutazione analitica delle professionalità dei lavoratori sospesi in cassa integrazione guadagni straordinaria o collocati in mobilità ai sensi del presente articolo e dovranno darne comunicazione alle regioni interessate ed al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, unitamente al monitoraggio delle professionalità richieste dalle iniziative in corso di promozione.
Entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con le regioni interessate, promuove una riunione per l'esame delle necessarie attività formative e dei percorsi e dei tempi di ricollocazione dei lavoratori di cui ai commi 1 e 2.
7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 trovano applicazione nei confronti di un numero di soggetti fino ad un massimo di 3.500 unità; al relativo onere finanziario, valutato in lire 63 miliardi per l'anno 1997, si provvede a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto - legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.